FAVA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il Tar Lombardia con sentenza del 13 dicembre 2011, ha riconosciuto come illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi ai sensi della direttiva europea 1999/70/CE, per i docenti precari della provincia di Mantova che avevano adito le vie legali ai fini della relativa stabilizzazione;
la predetta sentenza non ha disposto la stabilizzazione dei predetti precari, con la motivazione che la direttiva europea non è stata ancora ratificata in Italia, bensì il diritto al risarcimento del danno da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, calcolato in due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale lorda per il primo contratto di lavoro, oltre ad una mensilità per i contratti su organico di fatto (oppure a mezza mensilità per i contratti su organico di diritto) per i successivi anni di servizio (nei limiti del termine di prescrizione quinquennale);
l'ufficio scolastico di Mantova, ritenendo che la stipula di un nuovo contratto di supplenza per l'anno scolastico 2012/13 potesse instaurare un nuovo contenzioso, ha escluso in prima istanza i docenti interessati dalle convocazioni, procedendo «d'ufficio» all'annullamento delle procedure per l'individuazione dei precari aventi diritto alle supplenze annuali;
in seguito alle proteste, l'ufficio scolastico in parola avrebbe proposto ai ricorrenti di conciliare, così come previsto dall'articolo 135 del contratto, rinunciando agli effetti della sentenza per una nuova nomina con contratto a termine;
i docenti precari di Mantova interessati avrebbero sottoscritto la suddetta conciliazione, rischiando tuttavia il «blocco delle nomine e la partenza a singhiozzo delle lezioni negli istituti scolastici coinvolti», a causa dell'assenza del responsabile dell'ufficio ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'ambito territoriale scolastico di Mantova, la quale avrebbe chiesto e ottenuto un mese di aspettativa;
l'assenza della funzionaria potrebbe essere dovuta ai forti contrasti scaturiti nelle fasi concitate delle nomine dei supplenti e per divergenze interpretative sulla vicenda del ricorso dei precari che hanno ottenuto una sentenza favorevole da parte del giudice del lavoro, ignorata rispettivamente dall'ufficio scolastico regionale e provinciale;
il provvedimento adottato dal dirigente scolastico di Mantova risulta secondo l'interrogante illegittimo, soprattutto alla luce del provvedimento d'urgenza emesso dal giudice del lavoro, che reintegra i docenti nelle rispettive graduatorie;
l'auspicio è che il Ministro interrogato preveda un'immediata azione normativa per un nuovo piano straordinario di assunzioni nel comparto scuola, nonché l'attivazione delle procedura per la ratifica immediata della direttiva comunitaria 1999/70/CE;
le conseguenze causate dalla assenza del citato funzionario non possono passare inosservate -:
se non ritenga opportuno attivarsi presso le gerarchie periferiche competenti per verificare i motivi del contendere che avrebbe addirittura portato l'ufficio scolastico provinciale di Mantova alla paralisi, con grave pregiudizio dei docenti in attesa della nomina annuale e degli studenti, privati dal diritto allo studio. (4-17943)