ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17803

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 692 del 26/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELTRANDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17803
presentata da
MARCO BELTRANDI
mercoledì 26 settembre 2012, seduta n.692

BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

sono pochi gli uffici giudiziari italiani, su gli oltre quattrocento coinvolti, che hanno iniziato da qualche mese a utilizzare, peraltro in modo parziale, la pratica del processo civile telematico;

la esiguità del numero è tale nonostante sia un obiettivo indicato già da un decennio. Per trovare traccia on line prima della disciplina organica italiana sul processo telematico, datata, addirittura, 2001 si deve ricorrere ai «siti archeologici» del web, denominata «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, Decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 2001, n. 123». «Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento», recita il comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto;

l'obiettivo del processo - almeno civile - telematico avrebbe, dunque, dovuto essere una realtà ormai da più di un decennio. Resta, invece, un obiettivo ed è divenuto anche un efficace mezzo di propaganda elettorale, trasformatosi, con il tempo, nella mera promessa di un'imminente digitalizzazione della giustizia, mai realizzata poiché la pratica quotidiana è fatta di un sistema prepotentemente ancorato alla carta;

è innegabile che in oltre un decennio qualche passo avanti si sia fatto ma rappresenta motivo di preoccupazione per i tempi che saranno necessari per raggiungere quello che in Italia resta un obiettivo mentre, ormai da tempo, esso è raggiunto in decine di Paesi europei che hanno digitalizzato tutto il flusso di dati ed informazioni strumentale alla celebrazione di un processo civile;

ad avviso degli interroganti quelli seguenti sono alcuni obiettivi che appaiono irraggiungibili: la consultazione via internet di tutti gli atti del processo: tramite il sistema denominato PolisWeb dovrebbe essere possibile per gli avvocati consultare via internet, in tempo reale, i dati e i documenti relativi ai procedimenti, nonché effettuare ricerche giurisprudenziali, presso tutti gli uffici giudiziari abilitati, anche fuori distretto e presso la Corte di Cassazione;

per quanto riguarda il deposito telematico degli atti di parte: il sistema del nuovo processo civile telematico dovrebbe consentire il deposito telematico, con valore legale (ovvero sostitutivo dell'attuale deposito su supporto cartaceo) di tutti gli atti civili, firmati digitalmente e trasmessi all'ufficio giudiziario attraverso il sistema di posta elettronica certificata;

gli avvocati e gli altri utenti abilitati potranno richiedere telematicamente la copia semplice o autentica dell'atto e dei documenti presenti nel fascicolo del procedimento, nei limiti, ovviamente, previsti dal codice di procedura civile. La copia di questi dovrebbe essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del richiedente, garantendo la certezza del mittente (l'ufficio giudiziario) e della trasmissione;

per quanto riguardo la redazione e il deposito telematico degli atti del giudice, egli attraverso apposite applicazioni integrate con i sistemi dei registri (dai quali recupera in automatico tutti i dati necessari), dovrebbe accedere al fascicolo informatico e redigere i propri provvedimenti, firmandoli digitalmente e depositandoli telematicamente in cancelleria, anche da fuori ufficio;

per quanto riguarda le comunicazioni telematiche, in base all'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 del 25 giugno 2008 - una delle tante norme che disciplina la materia - stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici, dovrebbero essere effettuate soltanto per via telematica, utilizzando l'infrastruttura telematica del sistema del processo civile telematico. Il messaggio, con l'eventuale provvedimento del giudice allegato, dovrebbe essere inviato dal sistema di posta elettronica certificata all'indirizzo elettronico del destinatario. La funzionalità di invio dovrebbe essere integrata nel registro di cancelleria, e dovrebbe avvenire in automatico, a seguito dell'aggiornamento del registro stesso da parte del cancelliere; la ricevuta di posta certificata dovrebbe essere automaticamente inserita nel fascicolo informatico e ivi conservata;

per quanto riguarda le notificazioni tramite UNEP, le richieste di notifica, avanzate dagli avvocati o dagli uffici giudiziari, dovrebbero essere inviate telematicamente, con le stesse modalità del deposito telematico degli atti di parte; l'ufficiale giudiziario, espletate le operazioni di notifica, dovrebbe redigere la relazione di notificazione in formato elettronico, firmarla digitalmente e restituirla telematicamente al richiedente;

per quanto riguarda l'archiviazione e conservazione, tutti i documenti redatti in formato elettronico e depositati telematicamente, oppure scansionati, nonché tutte le ricevute di posta elettronica certificata, dovrebbero essere archiviate nel sistema documentale, che ne dovrebbe garantire la conservazione, a norma di legge;

per quanto riguarda i pagamenti telematici, il sistema dovrebbe consentire il pagamento telematico del contributo unificato e di tutti i diritti previsti;

per quanto descritto rappresenta, con qualche approssimazione, il disegno legislativo complessivo del processo civile telematico, ma la realtà è ben diversa da quella descritta nelle norme. Secondo il Ministero retto dal Ministro interpellato le funzionalità di consultazione via internet degli atti del processo e di deposito telematico sarebbero completamente implementate e diffuse nella più parte degli uffici giudiziari, producendo ingenti risparmi di spesa già ottenuti per le sole notifiche (quasi 4 milioni di euro) ed una proiezione di risparmio molto alta, pari ai circa 40 milioni di euro nel 2012;

tuttavia, si sfoglia il prospetto relativo alla diffusione delle funzionalità - in particolare di deposito degli atti per via telematica - nei diversi uffici giudiziari italiani, si scopre che mentre la comunicazione telematica inizia, sebbene a fatica ed in modo irregolare, a diffondersi, il deposito degli atti - con la sola eccezione di quelli strumentali all'emissione di un decreto ingiuntivo - è, tuttora, in una condizione embrionale con pochissimi uffici giudiziari ad averla, effettivamente, attuata;

navigando nel prospetto pubblicato dal Ministero, ci si avvede che molti dei dati pubblicati appaiono di dubbia precisione (ad esempio si dà conto dell'attuazione della funzione di deposito degli atti di parte ma si pubblica un decreto che dispone il solo deposito di quelli del giudice) o, comunque, non corrispondono pienamente alla realtà fattuale. Un questionario compilato on line tra avvocati ha confermato che, pur in presenza dei decreti che dispongono la depositabilità degli attivi per via telematica, in molti casi, gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati a gestirla e, dunque, si continua ad utilizzare la carta;

la realtà dimostra quindi un notevole ritardo nella realizzazione del processo civile telematico. Per la sua realizzazione si è comunque speso moltissimo, si è promesso altrettanto ma poco è stato realizzato, tanto che l'obiettivo del processo civile telematico continua ad essere una delle priorità nell'agenda digitale e sembra destinata a trovare posto, secondo notizie di stampa, in un futuro decreto che è stato denominato in modo atecnico come decreto digitalia, che conterrebbe una serie di previsioni destinate a dare maggiore concretezza al quadro normativo relativo alle comunicazioni elettroniche nell'ambito del processo civile telematico;

parrebbe, tuttavia, che anche in questa occasione, l'efficacia delle nuove disposizioni, sia destinata ad essere differita in avanti nel tempo ed a riguardare, comunque, solo alcuni degli uffici giudiziari italiani. Il processo civile telematico, quindi, ad oltre dieci anni dalla sua nascita formale, rimane un obiettivo irrealizzato, costato molto al Paese e divenuto realtà, neanche nella sua interezza, solo per pochi operatori del settore -:

se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva quali iniziative eventuali intendano assumere, a partire da quelle indicate in premessa. (4-17803)