ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17744

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 689 del 20/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 20/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/09/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT delegato in data 20/12/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
GNUDI PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI,TURISMO E SPORT)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/10/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 20/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17744
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
giovedì 20 settembre 2012, seduta n.689

DI PIETRO. -
Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Per sapere - premesso che:

con delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012 il Governo ha impugnato la legge della regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012 (BUR n. 33 del 5 aprile 2012) «Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale» in quanto contenente una serie di disposizioni che nel disciplinare la valutazione di impatto ambientali contrastano con la normativa comunitaria e statale e, pertanto, violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione e gli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della stessa, norme che riservano allo Stato la materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

nella regione Marche sono state recentemente rilasciate numerosissime autorizzazioni per la realizzazione di impianti a biogas e, nell'ambito dei processi amministrativi che hanno portato al rilascio di dette autorizzazioni, i relativi progetti non sono stati sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di VIA in ragione della potenza inferiore a 3 MW termici e 1 MW elettrico, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 2012;

le autorizzazioni rilasciate, fortemente contestate dai cittadini e dagli enti locali, sono state impugnate - o si accingono a esserlo - davanti al competente tribunale amministrativo, anche per la presunta incostituzionalità della legge regionale n. 3 del 2012 in base alla quale gli uffici regionali hanno disposto l'esclusione dei progetti dalle procedure di VIA;

l'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale, prevede che quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione;

l'articolo 40 della citata legge, invece, recita: «L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte» -:

se, per il rischio reale di provocare danni all'incolumità dei cittadini, si intenda rappresentare alla Corte costituzionale l'opportunità di una sospensione, per gravi ragioni, degli effetti della legge 3 del 2012 della regione Marche, in pendenza del giudizio.(4-17744)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-17744 presentata da
ANTONIO DI PIETRO

Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
La legge della regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012, recante «Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale» è stata impugnata dal Governo con delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, in quanto contenente disposizioni contrastanti con la normativa comunitaria e con la normativa statale, in violazione dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione e degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
L'impugnativa concerne, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), articolo 3, comma 4, articolo 8, comma 4 ed articolo 13, nonché gli allegati A1, A2 e B1, B2 che, divergendo rispetto a quanto stabilito nella direttiva comunitaria 2011/92/Unione europea in materia di Via, potrebbero esporre l'Italia al rischio di ulteriori sanzioni nell'ambito della procedura di infrazione 2086/2009. Inoltre, riguarda l'articolo 5, comma 1, lettera c), l'articolo 9, comma 2, lettera d), articolo 12, comma 1, lettera c) ed e), e comma 6; il punto n) dell'allegato A1; il punto h) dell'allegato A2; il punto 2.h) dell'allegato B1; i punti 7.p) e 7.q) dell'allegato B2, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, in seguito a contrasto con le norme interposte del decreto legislativo 152/2006. Infine, la medesima impugnativa concerne l'articolo 5, comma 10, per violazione del combinato disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, in quanto ritenuto in contrasto con le norme di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2006 e agli articoli 25, comma 3, e 26, comma 4, del decreto legislativo 152/2006.
Passando ora al merito dell'atto di sindacato ispettivo, si rileva che l'istanza di sospensiva dell'efficacia delle norme impugnate non è stata presentata all'atto dell'instaurazione del giudizio poiché, oltre a non essere stata formulata richiesta in tal senso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente in questa materia, si è ritenuto che dall'esecuzione dell'atto impugnato non potesse scaturire «il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini» che, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 87 del 1953, legittimerebbe la sospensione. Da un'attenta analisi della giurisprudenza costituzionale, d'altronde, emerge che la misura cautelare in esame si differenza dalla tutela in via d'urgenza presso le altre giurisdizioni per essere subordinata al verificarsi di casi eccezionali di straordinaria gravità. La Corte Costituzionale, in conformità ai principi generali che disciplinano la tutela in via d'urgenza, richiede la contestuale sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Il giudizio sulla sussistenza di tali presupposti, tuttavia, è particolarmente stringente, in quanto la Consulta non considera soltanto il pregiudizio che potrebbe derivare dall'applicazione del provvedimento impugnato, laddove in seguito ne fosse dichiarata l'incostituzionalità, ma anche l'opposto caso in cui, concessa la sospensione, la questione di legittimità costituzionale venisse dichiarata inammissibile o non fondata. La Corte Costituzionale, dunque, effettua un bilanciamento tra il danno derivante dalla perdurante efficacia del provvedimento impugnato, da un lato, e quello che potrebbe derivare dalla sospensiva. Soltanto quando il primo eccede senza dubbio il secondo, la misura cautelare può essere concessa (confronta ordinanza n. 107/2010).
In proposito si ricorda che il dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ravvisando, anche su segnalazione delle competenti amministrazioni, i presupposti per la concessione della misura cautelare, negli ultimi dieci anni, ha proposto in almeno undici casi l'inserimento della richiesta di sospensiva nella delibera del Consiglio dei Ministri di impugnativa del provvedimento. La Corte Costituzionale, tuttavia, non ha mai concesso la sospensione (in particolare, con riferimento alle leggi regionali Abruzzo nn. 42/2004 e 17/2008; Calabria n. 27/2007; Emilia Romagna n. 1/2004; Friuli Venezia-Giulia, n. 22/2003; Lombardia nn. 16/2010 e 16/2011; Marche nn. 29/2003, 27/2004 e 16/2010; Toscana n. 50/2010), talvolta senza che il diniego abbia costituito oggetto di specifica motivazione. Né, peraltro, risulta che la Corte Costituzionale abbia mai esercitato, d'ufficio, il potere di sospensione previsto dall'articolo 40, che sembra essere stato concepito come un potere da esercitarsi in casi eccezionali o in relazione a sopravvenienze di straordinaria gravità.
Per le ragioni suesposte, il dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, non avendo ricevuto una richiesta in tal senso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non ha ritenuto di rappresentare alla Corte Costituzionale, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, l'opportunità di disporre d'ufficio la sospensiva della legge della regione Marche.

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport: Piero Gnudi.