ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17723

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 689 del 20/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA GIANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 20/09/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
DASSU' MARTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17723
presentata da
GIANNI FARINA
giovedì 20 settembre 2012, seduta n.689

GIANNI FARINA. -
Al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:


il processo di integrazione europeo tra gli Stati dell'Europa e quello della globalizzazione non hanno spinto gli Stati ad uniformare la legislazione sulla cittadinanza. In tutti i Paesi sono stati apportati numerosi correttivi su singoli aspetti e ad estendere il principio della doppia cittadinanza, senza realizzare tuttavia reali processi di convergenza, anzi determinando una vera babele di leggi;


grazie al lavoro svolto dall'Osservatorio sulla cittadinanza dell'istituto europeo di Fiesole, si ha un quadro sull'evoluzione dei sistemi legislativi in oltre 40 Paesi, dal quale si ricava che gli Stati europei in modo crescente accettano o tollerano la doppia cittadinanza e diminuisce il numero dei Paesi che chiedono di rinunciare alla nazionalità precedente;


la legislazione sulla cittadinanza nella la maggior parte dei Paesi si basa su una combinazione di ius sanguinis e ius soli, e sono 13 gli Stati che conservano la cittadinanza unica legata al principio ius sanguinis, pur con alcune eccezioni: Spagna, Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia;


per quanto riguarda i cittadini residenti all'estero, l'applicazione dello ius sanguinis varia tra numerosi Stati. L'Italia ha preferito la trasmissione automatica iure sanguinis all'estero senza limiti generazionali in assenza di rinuncia esplicita. Ciò ha comportato a dare la cittadinanza italiana ad un milione di cittadini tra il 1998 e il 2010. Altri Stati, come Spagna, Germania Regno Unito, Portogallo hanno posto un limite generazionale;


lo ius soli invece è lo strumento che permette a chi nasce in un determinato Paese di acquisire il diritto di cittadinanza. Sono pochi gli Stati che non contemplano norme simili: Danimarca, Estonia, Lettonia, Polonia e altri ancora. La Svezia, per esempio, consente la naturalizzazione, per semplice dichiarazione, ai minori che abbiano vissuto nel Paese per 5 anni. Questa è una forma che combina ius soli e ius domicilii, che molti Paesi utilizzano (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Portogallo, Regno Unito) per facilitare il processo di integrazione delle nuove generazioni di figli degli immigrati. Lo ius soli nell'Unione europea esisteva solo in Irlanda, che lo ha abolito 2004. In tutta l'Unione europea si applica lo ius soli automaticamente o per dichiarazione dipendente dalle condizioni dei genitori (periodo di residenza). Questo criterio è previsto da Belgio, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito con profonde differenze: tre anni in Irlanda, 8 in Germania, 10 in Belgio);

in alcuni casi gli Stati sono intervenuti in maniera restrittiva, come l'Italia nel 1992, e in altri 13 paesi lo ius soli è stato introdotto per la prima volta nella legislazione (Austria, Germania, Lussemburgo, Svezia), in altri ancora (Danimarca e Malta) è stato rimosso;

inoltre è da annoverare il principio dello ius domicilii, cioè la naturalizzazione per residenza stabile, per gli stranieri minori e adulti. Anche qui le norme variano sensibilmente da Paese a Paese. Si va dai 3 anni in Belgio ai 10 dell'Austria, Italia e Spagna. Il requisito più diffuso è di 5 anni. Qui le procedure di naturalizzazione sono materia esclusiva nella maggioranza degli Stati. Solo Germania, Olanda, Portogallo e Spagna, diviene un diritto acquisito una volta maturati i requisiti necessari. I tempi di attesa variano dai 3 mesi della Germania ai 18-24 mesi di Francia e Italia. Una tendenza diffusa è l'introduzione di testi linguistici e di conoscenze civiche del Paese ospitante: tra i 16 Paesi che li ha introdotti, non figura l'Italia, che però lo ha introdotto per l'ottenimento del soggiorno di lungo periodo;

la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, è concessa agli stranieri attraverso la naturalizzazione dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali, secondo il principio dello ius domicilii. Per i residenti in Italia la domanda deve essere inoltrata alla prefettura competente insieme alla documentazione necessaria, per il successivo esame del Ministero dell'interno. Emesso il decreto da parte del Ministero dell'interno, l'interessato deve prestare davanti al sindaco giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle leggi dello Stato. Non sono previsti costi per richiedere la cittadinanza, tranne il caso di acquisto per matrimonio (euro 200), in tutti gli altri casi il riconoscimento della cittadinanza è gratuito, ad esclusione dei costi relativi al rilascio di certificati di stato civile, di cittadinanza e naturalizzazione e/o le relative traduzioni o legalizzazione; il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda:

un Paese europeo pur non aderente all'Unione europea ma che ha accolto gli accordi bilaterali con l'Unione europea, è la Svizzera, che applica unicamente il principio dello ius domicilii per gli stranieri che aspirano alla naturalizzazione elvetica ed ha introdotto il test linguistico oltre a quello già in vigore, delle conoscenze civiche;

è la legge federale del 29 settembre 1952 a regolare l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, denominata, legge sulla cittadinanza, LCit. La procedura di naturalizzazione prevede tre tappe: la richiesta va inoltrata alle autorità federali (Confederazione), cantonali e comunali;

la LCit, che è cambiata in tutti questi anni solo su un punto dal 1992 (una donna svizzera che sposa uno straniero non perde più la sua cittadinanza), prevede tre forme per accedere alla cittadinanza svizzera da parte del candidato straniero: naturalizzazione ordinaria, che prescrive 12 anni di residenza in Svizzera (tra i 10 e i 20 anni d'età valgono il doppio), buona conoscenza della realtà del territorio e buona reputazione; naturalizzazione agevolata, che riguarda persone di nazionalità straniera sposate con una cittadina svizzera o un cittadino svizzero o bambini con un genitore svizzero che non hanno acquistato la cittadinanza elvetica; reintegrazione, per quelle persone che hanno perso la cittadinanza svizzera e possono recuperarla;

la procedura di naturalizzazione, la cui durata si aggira tra i 18 e i 36 mesi, comporta, indipendente dall'esito finale, il prelievo di tasse da parte di ognuno dei tre livelli istituzionali coinvolti, ossia il comune, il cantone e la Confederazione (articolo 38 LCit), i cui importi devono essere commisurati all'effettivo dispendio causato dalla trattazione dell'incarto (principio di corresponsione);

per quanto riguarda invece la procedura di naturalizzazione ordinaria, le tasse cantonali e federali sono sempre determinate dalle spese amministrative previste dal Regolamento cantonale e dall'ordinanza federale, per quanto riguarda le tasse comunali, alle autorità locali è conferita la facoltà di decidere autonomamente la tassa da prelevare, fino a 10 mila franchi commisurate alle condizioni economiche del richiedente;

l'ultima iniziativa politica tesa ad estendere la formula della naturalizzazione agevolata è stata respinta dalla votazione popolare il 26 settembre 2004, si tratta del decreto federale del 3 ottobre 2003 circa la naturalizzazione agevolata per i figli di immigrati di seconda generazione e la naturalizzazione automatica per i figli di terza generazione;

le misure restrittive della legislazione elvetica per l'ottenimento della cittadinanza stanno portando ad una lieve diminuzione della richiesta di naturalizzazione: dalle 40 mila del 2010 la Svizzera è passata alle 37 mila del 2011, con un calo del 6 per cento e una stabilità attorno alle 4 mila dei cittadini italiani e tedeschi;

una ricerca condotta dall'Istituto di studi demografici dell'università di Ginevra, giunta alla conclusione che la revisione totale della legge sulla cittadinanza provocherebbe un calo complessivo di 3.500 naturalizzazioni l'anno, ha spinto il presidente della Commissione federale delle migrazioni, Walter Leimgruber, a chiedere al Governo svizzero che la procedura di naturalizzazione debba svolgersi su un unico livello e sostituire i tre livelli attuali (comune, cantone e confederazione) per diventare semplice, unica e trasparente -:


se il Ministro intenda assumere le iniziative di competenza affinché nell'ambito delle trattative fiscali bilaterali che si sono aperte tra l'Italia e la Svizzera, si possano porre nei termini previsti dalle rispettive autonomie e sovranità, il diritto alla reciprocità in materia di cittadinanza per quanto riguarda l'importo relativo alla tassa;


se, il Governo non intenda adoperarsi, affinché nell'ambito degli Accordi bilaterali Unione europea-Svizzera, l'Unione europea solleciti il Governo elvetico a un maggiore impegno per l'estensione della procedura della naturalizzazione agevolata per i cittadini dell'Unione europea circa la tassa per la procedura di naturalizzazione legata al principio di ius domicilii allo scopo di considerare unicamente le spese amministrative come avviene in tutti i Paesi dell'Unione europea. (4-17723)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-17723 presentata da
GIANNI FARINA

Risposta. - A seguito dell'incontro, avvenuto il 21 aprile 2012 a Washington a margine del Consiglio del fondo monetario internazionale, tra l'allora Viceministro dell'economia Grilli e la consigliera federale alle finanze, Eveline Widmer-Schlumpf, si è convenuto sulla necessità di riprendere il dialogo bilaterale sui temi fiscali. In occasione di un successivo colloquio del 9 maggio tra alti funzionari dei due Ministeri economici, si è decisa l'istituzione di un «gruppo di pilotaggio» incaricato di risolvere tutte le questioni pendenti, riunitosi poi per la prima volta a Roma il 24 maggio 2012.
Nel corso degli incontri dello scorso 13 giugno e del 17 agosto il Presidente Monti e il Presidente Widmer-Schlumpf hanno principalmente discusso del negoziato fiscale. In particolare nel corso dei colloqui è stato riaffermato l'impegno a riprendere i contatti ed affrontare in uno spirito di apertura i punti in sospeso. Grande rilievo hanno anche avuto gli incontri del 22 febbraio e del 13 settembre che il Ministro Terzi ha avuto con il consigliere federale per gli affari esteri elvetico Burkhalter.
Il 28 settembre, il 5 ed il 26 novembre 2012 si sono tenute a Berna e a Roma le riunioni del gruppo di lavoro italo-svizzero. Il negoziato tra Italia e Svizzera, condotto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è quindi in corso e comprende tutti gli aspetti legati alla fiscalità.
Per quanto concerne i rapporti fra Unione europea e Svizzera, sono in corso i negoziati sulla base di un nuovo documento presentateci recente dalla commissione e in discussione anche al consiglio. Nonostante il tema della cittadinanza, e di conseguenza le procedure di naturalizzazione collegate, non rientri strettamente fra le materie di competenza comunitaria, da parte italiana si avrà cura di avviare una sensibilizzazione sulla questione sollevata dall'interrogante in sede di consiglio UE, oltre che, naturalmente, nel contesto delle consultazioni bilaterali con la Svizzera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Marta Dassù.