ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 689 del 20/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 20/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/09/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17712
presentata da
PIETRO LAFFRANCO
giovedì 20 settembre 2012, seduta n.689

LAFFRANCO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

è necessario ricordare, innanzitutto, che prima dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, accanto alla componente permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco erano presenti:

a) i vigili discontinui, ovvero personale richiamato in servizio per periodi circoscritti di venti giorni, al fine di fare fronte, secondo quanto stabilito dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, in occasione di pubbliche calamità, di emergenze o di altre particolari necessità;

b) i vigili volontari, ovvero personale impiegato presso i distaccamenti volontari, con modalità sostanzialmente differenti;

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 ha modificato la precedente normativa provvedendo ad istituire un unico elenco di personale volontario, immettendo, così, sotto la comune definizione di vigile volontario e quindi facendolo confluire nel citato unico elenco, le due figure in precedenza evidenziate che, nonostante tale provvedimento normativo, continuano a conservare una propria diversità, stante la sostanziale differenza nelle modalità di impiego;

è da sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 i vigili volontari e, pertanto anche i vigili discontinui, non sono legati da rapporto di impiego con l'amministrazione; pertanto non risultano firmatari di contratto a tempo determinato e, quindi, oltre a non avere le necessarie tutele contrattuali, non possono essere definiti veri e propri precari;

nel 2006 si sono avviati processi di stabilizzazione, stante il notevole abuso che nel corso degli anni si era fatto di tale figura. Quindi, i vigili discontinui furono considerati precari fondamentalmente per due ragioni: la prima è che, seppur legati da rapporto di impiego con l'amministrazione e pertanto non firmatari di alcun tipo di contratto a tempo determinato, la loro figura e il loro impiego risultava perfettamente assimilabile a quella del precario (retribuzione analoga al personale a tempo determinato, versamento dei contributi, riconoscimento dell'indennità di disoccupazione); la seconda fu quella di impedire il disperdersi dell'importante bagaglio tecnico-professionale acquisito dai vigili discontinui nel corso degli anni di servizio prestato al fianco della componente permanente del Corpo nazionale, oltre ad una sorta di ricompensa per lo spirito di sacrificio di abnegazione di cui avevano dato dimostrazione;

la legge 27 dicembre del 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito le linee guida per la stabilizzazione dei vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio negli ultimi cinque anni che acquisiscono, in questo modo, lo stato di precari, distinguendosi, comunque, dai precari del pubblico impiego, stante la particolarità delle funzioni svolte del Corpo nazionale. È opportuno, quindi, evidenziare come il processo di stabilizzazione dei vigili volontari sia subordinato ad un selettivo processo di accertamento, non solo dei titoli, ma dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, con un elevato tasso di esclusi così come previsto dal decreto del Ministro dell'interno n. 3747;

a seguito della valutazione dei titoli, così come previsto dall'articolo 8 del citato decreto del Ministro dell'interno, l'apposita commissione esaminatrice ha formato la graduatoria finale dei 6080 vigili del fuoco precari che, in numero pari al doppio dei posti che l'amministrazione di volta in volta mette a disposizione per l'immissione in ruolo, accede alle successive fasi di accertamento dei suddetti requisiti psico-fisici ed attitudinali;

è necessario, altresì, evidenziare, come, riconoscendo il bagaglio professionale acquisito dai vigili del fuoco volontari-discontinui, il citato decreto del Ministro dell'interno preveda un corso di formazione pari a sei mesi, di cui tre presso le strutture didattiche dell'amministrazione e tre mesi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, al contrario di quanto previsto per le immissioni in ruolo che avvengono dai concorsi pubblici per i quali è previsto un corso di formazione della durata complessiva di dodici mesi. Questo motivo è importante, perché la stabilizzazione dei vigili del fuoco precari, oltre ad essere indispensabile per salvaguardare il bagaglio tecnico-professionale acquisito, si traduce in un inevitabile risparmio di risorse finanziarie per lo Stato, dovendo sostenere il 50 per cento in meno di oneri economici legati all'iter formativo;

invero, i fondi stanziati per il processo di stabilizzazione dei vigili del fuoco precari del Corpo nazionale avrebbe garantito la possibilità di convocare a prova ginnica e relativa visita medica, tutti i 6080 vigili precari se non fosse stato approvato il decreto n. 133 del 2008 che ha ridotto, per ragioni economiche, lo stanziamento di fondi e le percentuali del turn-over determinando così il rallentamento della procedura concorsuale;

è da considerare che, allo stato attuale, e secondo i fondi disponibili, sono stati 3240 i precari convocati nell'espletamento dei criteri di selezione e circa 1900 sono stati i vigili assunti e indirizzati ai centri di formazione professionale per l'espletamento del corso. Restano ancora da assumere tutti gli idonei fino alla 3240 posizione e altri 2800 vigili da convocare per lo svolgimento della selezione professionale e medica;

la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) ha consentito l'immissione in ruolo di personale corrispondente complessivamente ad una spesa pari quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente, lasciando tuttavia la graduatoria di stabilizzazione, senza la necessaria copertura finanziaria;

la legge n. 191 del 2009 destina le assunzione nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011, 2012 ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e rafferma delle Forze armate secondo la percentuale delle risorse economiche disponibili pari al 45 per cento, non prevedendo, però, alcuna disposizione per il restante 55 per cento delle risorse disponibili, che andrebbe indirizzato alla estinzione della graduatoria di stabilizzazione;

il dipartimento dei vigili del fuoco ha reso noto che esiste attualmente una carenza di personale pari a 2583 unità;

è da evidenziare, anche, che la legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria per il 2010, ha disposto che per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel corso dell'anno precedente. A tale fine la legge ha stanziato 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro a decorrere dal 2012 da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai corpi di polizia;

è da notare che l'articolo 12 della legge n. 122 del 2010, trovando applicazione anche nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha disposto il collocamento in pensione degli aventi diritto con il risultato che nel 2011 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco non potranno esserci pensionamenti e pertanto non potranno, di conseguenza, essere operate nuove assunzioni volte a colmare la carenza di organico;

si prospetta, in ragione di quanto detto al punto precedente, l'impossibilità di utilizzare i finanziamenti già stanziati dalla n. 191 del 2009;

è quindi ipotizzabile, oggi, per poter avere un organico completo, vista la funzione che ricoprono i vigili del fuoco a tutela della collettività ed in virtù della proroga al 31 dicembre 2012 per le graduatorie in corso (quella sulla stabilizzazione e quella relativa al concorso per 814 posti del concorso indetto con decreto del capo dipartimento dei vigili del fuoco n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008) di poter procedere ad uno scorrimento delle stesse graduatorie attraverso la divisione del turn over al 50 per cento una volta che, sia riportato al 100 per cento, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non al 20 per cento come recentemente previsto con il decreto-legge sulla revisione della spesa -:


se non si ritenga necessario intervenire urgentemente, attraverso idonee iniziative normative, per continuare ad ottenere la disponibilità degli stanziamenti previsti per il 2012;

se, in considerazione della funzione anche sociale che ricoprono i vigili del fuoco nel nostro Paese tenendo in considerazione i numerosissimi casi in cui il loro apporto si rileva determinante per la salvezza di tante vite umane, non si ritenga opportuno avviare per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria di lavoro, tenuto conto del peculiare modello organizzativo e funzionale del richiamo in servizio di personale volontario-discontinuo, attraverso la stabilizzazione del personale, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio e al concorso concernente la stabilizzazione del precariato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco bandito con decreto ministeriale del Capo dipartimento dei vigili del fuoco, nel soccorso pubblico e della difesa civile - Ministero dell'interno 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007;

se non sia il caso di assumere iniziative per prevedere, nei futuri concorsi per direttivi, vice ispettori ed ispettori antincendi, l'elevazione di età a 37 anni per il personale discontinuo del Corpo nazionale che intenda parteciparvi, al fine di offrire una possibilità ulteriore di accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a chi, da anni, garantisce un supporto alla struttura.(4-17712)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-17712 presentata da
PIETRO LAFFRANCO

Risposta. - Con l'interrogazione indicata in oggetto l'interrogante chiede al Ministero dell'interno interventi, anche di carattere normativo, per migliorare la situazione dell'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Preliminarmente è necessario ribadire che il servizio prestato dal vigile del fuoco volontario, anche se retribuito, non si connota come prestazione di lavoro subordinato.
Ciò trova fondamento normativo nell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo il quale il personale volontario non è legato da rapporto di impiego all'amministrazione.
Anche successivamente a talune pronunce giurisprudenziali, l'articolo 4, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - legge di stabilità 2012 -, ha ribadito testualmente che i richiami in servizio del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco non costituiscono rapporti di impiego con l'amministrazione.
Le disposizioni speciali in materia di stabilizzazione sono state introdotte dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Come è noto, la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza delle amministrazioni pubbliche.
Proprio in quanto derogante all'articolo 97 della Costituzione, la legge n. 296 del 2006 ha configurato il procedimento di stabilizzazione come una procedura a carattere eccezionale, limitata nel tempo e concorrente rispetto a quella ordinaria.
In particolare, all'articolo 1, comma 526 di tale legge, era previsto che le amministrazioni potessero procedere, per gli anni 2008 e 2009, a stabilizzare precari nel limite di una percentuale massima del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente; la stessa possibilità fu poi estesa all'anno 2010 dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).
Ma già nel 2008, il disegno di legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ha apportato la prima sensibile modifica alla volontà di procedere alla stabilizzazione, infatti la quota iniziale di riserva del 40 per cento dei posti fu mantenuta solo per l'anno 2008 e venne abbassata al 10 per cento per le stabilizzazioni da effettuarsi nell'anno 2009, mentre veniva espunta la possibilità di operare stabilizzazioni anche nell'anno 2010.
Successivamente, con l'articolo 17, comma 10, del disegno di legge n. 78 del 2009, in pratica, è stata decretata la fine della stabilizzazione, disponendo che, nel triennio 2010/2012, nei concorsi pubblici sia riservata una percentuale non superiore al 40 per cento dei posti in favore del personale da stabilizzare.
Nel contesto dei delineato quadro normativo, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, effettuate le stabilizzazioni autorizzate nella misura suddetta, ha percorso la strada del concorso pubblico, quale strumento di selezione obbligato per il reclutamento di personale operativo.
Quanto ai taglio delle risorse destinate ai richiami del personale volontario, l'articolo 4 del decreto legge n. 79 del 2012 convertito in legge n. 131 del 7 agosto 2012, ha consentito di ridurre il predetto taglio per il 2012. Si è passati da una contrazione di 26.800 richiami di personale volontario a 14.000 richiami.
Tutto ciò al fine di poter utilizzare uno strumento prezioso che, in situazioni di particolari ed improcrastinabili necessità, consenta di potenziare il dispositivo di soccorso.
Relativamente alla possibilità di destinare parte del turn over alla stabilizzazione del personale volontario, come noto, l'articolo 14, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, aveva previsto la limitazione, anche per il corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle facoltà assunzionali limitando al 20 per cento la copertura del turn over negli anni dal 2012 al 2014, al 50 per cento nel 2015 e riconducendola al 100 per cento solo dal 2016.
Una parziale attenuazione degli effetti dei blocco del turn over potrà intervenire laddove sia definitivamente approvato, in sede legislativa, l'apposito emendamento che prevede un incremento delle percentuali di cui sopra, fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015.
Inoltre, l'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, ha prorogato al 31 dicembre 2014 i termini di validità della graduatoria della stabilizzazione del personale volontario.
Infine, in merito alla possibilità di prevedere nei futuri concorsi per direttivi, vice ispettori e ispettori antincendi l'elevazione a 37 anni per il personale volontario del corpo nazionale, si osserva che tale possibilità è prevista solo per il concorso a vigile del fuoco, quale riconoscimento della specifica professionalità acquisita nel servizio prestato da vigile volontario.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giovanni Ferrara.