ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17685

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 687 del 18/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17685
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 18 settembre 2012, seduta n.687

DI PIETRO. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2006 della gestione liquidatoria della ex-ASL n. 4 Basso Molise è stato retribuito a quaranta dipendenti (25 infermieri, 8 chirurghi e 7 anestesisti) dell'ospedale di Termoli, il rischio radiologico relativo agli anni a cavallo tra il 1988 e il 1995 sulla base di una sentenza del Tar che li ha riconosciuti «professionalmente esposti alle radiazioni» su certificazione rilasciata dal responsabile in materia di radioprotezione;

è la commissione tecnica e non l'esperto qualificato addetto al servizio di sorveglianza in materia di radioprotezione a stabilire, caso per caso, se il lavoratore è «professionalmente esposto alle radiazioni» (legge n. 230 del 1995);

è stata erogata l'indennità collettiva di 2,4 milioni di euro dal presidente della regione Michele Iorio - per quanto risulta all'interrogante senza un atto ufficiale dell'esecutivo e senza che fosse informato il consiglio regionale - e accreditata alla gestione liquidatoria ex-asl n. 4 e non, come di competenza, al direttore generale dell'azienda sanitaria;

la sopraindicata delibera, che porta la firma del Commissario ad acta per l'esecuzione delle sentenze del TAR Molise n. 782 e 783 del 2005, ha riconosciuto collettivamente a quaranta lavoratori l'indennità di rischio da radiazioni, nella misura di 200.000 lire lorde mensili (equivalenti degli attuali 103,29 euro), ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 460 del 1988 nonché del diritto al congedo aggiuntivo di 15 giorni annui e per la condanna dell'Azienda sanitaria locale n. 4 Basso Molise a corrispondere la predetta somma mensile a far data dal marzo 1994, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dal maturare dei singoli crediti;

l'indennità piena di rischio radiologico che dà diritto a un risarcimento economico e alle ferie biologiche non è una retribuzione ma una misura preventiva (Corte costituzionale - sentenza 430/92) che viene corrisposta solo per i mesi di effettiva e documentata esposizione alle radiazioni;

le ferie biologiche aggiuntive di 15 giorni annui sono «ferie personali» del lavoratore esposto alle radiazioni, vanno obbligatoriamente godute nell'anno di riferimento, non possono essere monetizzate se non godute e hanno una funzione specifica ovvero «la decontaminazione delle dosi radioattive assorbite nel corso di un anno di lavoro continuo e permanente con i mezzi radio-diagnostici e il ripristino dell'integrità fisica»; è il datore di lavoro e non il direttore del personale ad autorizzare individualmente le ferie biologiche dietro certificazione individuale del primario -:

se non ritenga di promuovere verifiche, per quanto di competenza, in ordine alle notizie riportate in premessa, anche al fine di valutare l'eventuale adozione di iniziative normative per assicurare un corretto ed omogeneo funzionamento dell'indennità e delle ferie biologiche sopra citate. (4-17685)