ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17661

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 687 del 18/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 18/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/09/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
PROFUMO FRANCESCO MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/10/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17661
presentata da
ANITA DI GIUSEPPE
martedì 18 settembre 2012, seduta n.687

DI GIUSEPPE e ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

come comunicato in una nota ufficiale della FLC CGIL Molise del 6 settembre 2012, l'organizzazione sindacale denuncia numerose segnalazioni pervenute dalle istituzioni scolastiche della regione Molise e dal personale docente interessato, circa supposte anomalie riguardanti l'organico di sostegno assegnato dagli uffici scolastici provinciali;

la nota individua due criticità, nella prima si legge che «a differenza degli anni scolastici precedenti, gli uffici scolastici provinciali non hanno comunicato alle scuole le ore da attribuire al singolo alunno, ma le cattedre complessive assegnate all'Istituto»; nella seconda si evidenzia come «le ore di sostegno assegnate alle singole scuole non corrispondono a quanto richiesto a suo tempo con modelli H1 e H2»;

stante così le cose i dirigenti scolastici si trovano costretti a dover ripartire le ore attribuite ai diversamente abili, molto spesso inferiori rispetto a quanto richiesto, senza che siano stati resi noti i criteri, riguardanti le decurtazioni, utilizzati dal gruppo di lavoro provinciale, competente per l'attribuzione delle ore al singolo alunno;

è opportuno rilevare come la normativa in vigore, pur prevedendo espressamente l'assegnazione dell'organico di sostegno complessivamente alla scuola e non agli alunni (decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 e circolare ministeriale n. 61 del 18 luglio 2012), fa permanere la competenza circa l'attribuzione delle ore in capo all'ufficio scolastico provinciale, che, a tal fine, si avvale dell'apposito GLH;

senza i criteri operativi, le scuole avranno difficoltà ad assegnare le ore agli alunni e tale modalità operativa rischia di far aumentare esponenzialmente il contenzioso in materia, scaricando le responsabilità sulle singole istituzioni scolastiche, con conseguente inutile aggravio per la spesa pubblica -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle problematiche esposte, comuni a tutti gli uffici scolastici provinciali d'Italia, e in particolare a quelli molisani;

se non si ritenga utile sollecitare gli uffici scolastici provinciali a comunicare espressamente alle singole istituzioni scolastiche i criteri utilizzati per attribuire i posti ad ogni singola scuola. (4-17661)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-17661 presentata da
ANITA DI GIUSEPPE

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame con la quale l'interrogante, con particolare riferimento alla situazione delle scuole del Molise, chiede chiarimenti riguardo ai criteri utilizzati dagli uffici scolastici provinciali nell'attribuzione dei posti di sostegno ad ogni singola scuola.
Si informa al riguardo che, in merito al caso specifico segnalato dall'interrogante, è stato interessato il direttore del competente ufficio scolastico regionale per il Molise, il quale ha comunicato che gli uffici provinciali di Campobasso e Isernia hanno operato in stretta aderenza alle previsioni legislative e ministeriali che non prevedono più l'assegnazione delle ore di sostegno al singolo alunno disabile ma alla scuola.
Tali previsioni si rinvengono essenzialmente nell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, e nella circolare ministeriale n. 61 del 18 luglio 2012 sull'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. Come anche rilevato dall'interrogante, tali disposizioni stabiliscono il principio che il docente di sostegno è una risorsa assicurata alla scuola, perché su tutta la scuola, nella molteplicità delle sue componenti, ricade il dovere di apprestare per l'alunno disabile gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione e l'apprendimento.
Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo allievo disabile, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe e non al solo portatore di handicap, come previsto dal testo unico sull'istruzione approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.
L'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili non può prescindere dalla considerazione di alcuni elementi che solo le singole scuole possono rilevare, quali, ad esempio, il numero degli alunni per classe, la competenza in materia di sostegno dei docenti di classe, e così di seguito. Tali elementi certamente incidono sulla quantificazione delle ore di sostegno da attribuire al singolo alunno disabile, nell'ambito delle ore complessivamente assegnate alla scuola.
Invero, proprio in questa ottica lo stesso articolo 9, comma 11, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, venga data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.
Ogni valutazione al riguardo non può che avvenire in sede di singola scuola e non già da parte dell'ufficio scolastico territoriale.
Anzi, quest'ultimo, con il supporto tecnico del gruppo di lavoro sull'handicap, altro non può fare che valutare la gravità della disabilità nei parametri lieve/media/grave di tutti gli alunni disabili della singola scuola, assegnando in correlazione le ore di sostegno complessivamente necessarie alla scuola stessa.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Francesco Profumo.