Legislatura: 16Seduta di annuncio: 684 del 12/09/2012
Primo firmatario: JANNONE GIORGIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/09/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 MARTONE MICHEL ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali iniziative si intendano adottare per incentivare l'occupazione giovanile in Italia, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si osserva che la questione sollevata dall'interrogante investe l'azione di più istituzioni e riguarda un fenomeno complesso e variegato.
L'ultimo comunicato Eurostat (1o febbraio 2013) rileva che a dicembre 2012 il tasso di disoccupazione nell'eurozona (17 paesi europei) è stato pari all'11,7 per cento, mentre nel più ampio spazio dell'Unione europea è stato pari al 10,7 per cento. La stessa fonte statistica riferisce che in Italia si è registrato un tasso di disoccupazione dell'11,2 per cento in aumento rispetto allo stesso mese del 2011 (9,5 per cento). Quanto al tasso di disoccupazione dei giovani al di sotto dei 25 anni, esso è aumentato rispetto al dicembre 2011, attestandosi nell'eurozona al 24,0 per cento e nell'Unione europea al 23,4 per cento. In Italia tale percentuale è pari al 36,6 per cento nel dicembre 2012 contro il 31,7 per cento del dicembre 2011, confermando così l'aumento della disoccupazione giovanile, soprattutto nel sud del Paese.
In ragione di ciò, occorre intraprendere in favore delle giovani generazioni azioni di carattere generale capaci di comprendere ambiti diversi, da un lato, sollecitando i giovani a coltivare la passione per lo studio, evitando la dispersione scolastica, e, dall'altro, facilitando il loro ingresso nel mercato del lavoro, anche incoraggiando lo spirito imprenditoriale e l'innovazione.
Per favorire la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro è stata potenziata la rete degli operatori autorizzati o accreditati allo svolgimento delle attività di intermediazione presenti nel mercato del lavoro. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come recentemente novellato dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli istituti scolastici, le università e i loro consorzi possono sviluppare al loro interno le attività di orientamento al lavoro e di vero e proprio career service, con l'obiettivo di assistere gli studenti, i laureati e i diplomati master nella fase di inserimento professionale e di agevolare le aziende e le istituzioni nei processi di ricerca di risorse qualificate.
Inoltre, per facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha realizzato il portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Scopo del portale è garantire la circolazione delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel «sistema lavoro», offrire una gestione efficace e integrata dei servizi, favorire una reale mobilità dei lavoratori sul territorio nazionale e garantire il raccordo con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
In particolare, il collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, anche tramite tirocini ed esperienze di lavoro, assume un ruolo decisivo al fine di superare le difficoltà strutturali e sistemiche del mercato del lavoro, tramite un maggior coinvolgimento di strutture pubbliche e private.
Con la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» sono state previste, oltre a diverse misure volte ad incrementare l'occupazione in particolar modo giovanile, anche una complessiva revisione del sistema degli ammortizzatori sociali.
La citata legge mira espressamente a realizzare un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, idoneo a contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, ripristinando allo stesso tempo la coerenza tra la flessibilità del lavoro e gli istituti assicurativi.
Fra le finalità dell'intervento, se ne segnalano alcune di evidente impatto sull'occupazione giovanile: favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato; valorizzare l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; contrastare l'uso improprio degli elementi di flessibilità introdotti negli anni, rendere più efficiente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di rafforzamento dell'occupabilità delle persone; promuovere una maggiore inclusione delle donne nella vita economica del Paese.
Per quanto riguarda in particolare il tema dell'occupazione giovanile, la legge di riforma del mercato del lavoro ha inteso potenziare il contratto di apprendistato, considerato come il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Riprendendo sostanzialmente l'impianto del decreto legislativo n. 167 del 2011 (cosiddetto testo unico apprendistato), la riforma prevede una durata minima del contratto di apprendistato, introduce un meccanismo in base al quale l'assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate dal datore di lavoro e dispone l'innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati.
Inoltre, per ridare slancio all'apprendistato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome e le parti sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, sono fortemente impegnati nella predisposizione della disciplina attuativa del testo unico.
In particolare, sono stati definiti due accordi fra Governo, regioni e province autonome, di cui il primo, siglato il 15 marzo 2012, ha per oggetto la definizione dei profili formativi per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale mentre il secondo, siglato il 19 aprile 2012, è volto alla definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 167 del 2011.
Con specifico riferimento al tema del recupero dei giovani che hanno lasciato prematuramente gli studi, si richiama la possibilità, offerta dall'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai ragazzi che possiedono solo il diploma di licenza media, di acquisire, lavorando, una qualifica ed un diploma entro i 25 anni, superando il limite precedentemente stabilito per questa tipologia di apprendistato fissato al compimento dei 18 anni.
Inoltre, con la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011) è stato introdotto uno sgravio contributivo volto a favorire l'assunzione di giovani lavoratori, che integrando il regime precedente, rende ancora più vantaggioso il ricorso al contratto di apprendistato. Infatti, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che, tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, assumeranno apprendisti sarà riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per tre anni.
Inoltre, al fine di favorire il collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, anche tramite tirocini ed esperienze di lavoro, la riforma del mercato del lavoro prevede che il Governo e le regioni concludano, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome, un accordo per la definizione di linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, accordo sancito nella seduta del 24 gennaio 2013. Fra i principi e i criteri direttivi, la legge prevede che ai tirocinanti venga riconosciuta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Viene, inoltre, stabilito un sistema di premialità che colleghi la ripartizione delle risorse del Fondo sociale europeo alle prestazioni di politiche attive e servizi per l'impiego.
Allo scopo di realizzare la necessaria convergenza tra politiche attive e passive e la piena realizzazione di un sistema informativo unico, si dispone la realizzazione entro il 30 giugno 2013 di una banca dati condivisa tra l'Inps e i centri per l'impiego, che consentirà l'utilizzo congiunto dei flussi informativi provenienti dalla cosiddetta banca dati percettori.
Infine, viene fissato il nuovo termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, includendo nella delega al Governo anche il riordino della normativa in materia di politiche attive accanto a quella dei servizi per l'impiego.
Conseguentemente, sono stati aggiunti altri criteri direttivi finalizzati ad incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione, la qualificazione professionale dei giovani e la riqualificazione di coloro che sono stati espulsi dal mercato.
Fra gli interventi più recenti si segnala che il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2011, n. 214 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici») ha previsto, all'articolo 2, alcune maggiorazioni delle deduzioni ai fini Irap riferite al costo del lavoro, con particolare riferimento all'assunzione a tempo indeterminato di donne e giovani di età inferiore ai 35 anni.
Il medesimo decreto all'articolo 24, comma 27, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per il finanziamento di interventi volti a favorire l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.
Con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»), al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, è stata introdotta la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificata, con capitale sociale da 1 euro fino a 10.000 euro, da parte di giovani che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. Il citato decreto, inoltre, all'articolo 9, ha previsto la possibilità di effettuare i tirocini finalizzati all'iscrizione negli albi professionali, per i primi sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica ovvero presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Inoltre, con l'articolo 59 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 («Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»), è stato esteso di ulteriori 12 mesi il periodo entro cui, nelle regioni del Mezzogiorno, i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, fra cui rientrano anche i giovani, possono usufruire del credito di imposta introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.
In proposito, si segnala, infine, che sono state definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012, le modalità di attuazione del citato articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. L'assunzione, da effettuare nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge, riguarda lavoratori definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 800 del 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.
Nell'ambito, poi, della programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013, sono stati finanziati numerosi progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni dei giovani inoccupati o disoccupati, sia sotto il profilo del miglioramento delle competenze e del contrasto alla dispersione scolastica che sotto il profilo dell'analisi degli strumenti messi in atto per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, anche al fine di un'ulteriore concentrazione di risorse.
Per favorire la mobilità dei giovani in Europa è stata sviluppata la rete Eures (European employment services – servizi europei per l'impiego), ovvero una rete di cooperazione formata dai servizi pubblici per l'impiego, cui partecipano anche i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro. Inoltre, il programma Leonardo da Vinci, (finanziato anch'esso dalla Commissione europea) promuove la mobilità transnazionale dei giovani attraverso tirocini ed esperienze lavorative presso enti e imprese dell'Unione europea.
Ulteriori misure sono state adottate dal Governo per promuovere, in particolare, l'accesso dei giovani nel settore agricolo, con riferimento alla dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola; a misure per i giovani imprenditori nel settore della pesca; a programmi di sviluppo rurale e all'Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura (Oiga) oltre ad interventi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.
Si evidenzia, poi, che il dipartimento della gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'avvio del progetto «diritto al futuro», ha inteso ridare fiducia alle giovani generazioni tramite un insieme di azioni sui temi del lavoro, della casa, della formazione e dell'auto-impiego tramite la realizzazione di piccole iniziative imprenditoriali.
Il progetto «diritto al futuro» si articola in cinque azioni principali:
1. fondo per la casa che consente alle giovani coppie di ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste;
2. fondo per lo studio che permette ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato;
3. fondo genitori precari, il quale riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
4. Campus mentis. Si tratta di un'azione organica di job placement dedicata ai migliori laureati italiani;
5. fondo mecenati che consiste in un fondo al quale possono accedere le grandi strutture private che intendono investire risorse proprie sulla valorizzazione professionale, lavorativa o imprenditoriale di giovani meritevoli.
Infine, con la legge di riforma del mercato del lavoro sono state previste diverse misure finalizzate, da un lato, a favorire la creazione di posti di lavoro più stabili e, dall'altro, a contrastare l'uso improprio e strumentale delle tipologie contrattuali flessibili che di fatto vedono coinvolti soprattutto i giovani.
Di recente, con il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), è stato creato un quadro di riferimento normativo nazionale per le imprese innovative (start-up) che dovrebbe ispirare e sostenere lo sforzo che negli ultimi anni le regioni e gli altri attori pubblici e privati hanno profuso a loro favore.
Nell'introdurre la definizione di impresa innovativa, le nuove misure toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up – dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura – ponendo l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel programma nazionale di riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell'Unione europea che individuano nelle start-up una leva di crescita e di creazione di occupazione per l'Italia.
Le start-up devono assumere la veste giuridica di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa non quotate, detenute e controllate almeno al 51 per cento da persone fisiche. Esse devono avere la sede principale in Italia, meno di 4 anni di attività e un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; non devono altresì distribuire utili e il loro contenuto innovativo è identificato con la destinazione di almeno il 30 per cento delle loro spese in ricerca e sviluppo.
Inoltre, almeno un terzo della forza lavoro complessiva deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, ovvero occorre essere titolari o licenziatari di brevetto. È previsto l'obbligo di iscrizione all'apposita sezione speciale del registro delle imprese, per assicurare massima trasparenza sui dati start-up.
Sotto il profilo del contratto di lavoro, le disposizioni introducono misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative. Potranno essere stipulati contratto di lavoro a tempo determinato per una durata di almeno sei mesi e nel periodo tra i sei mesi e i tre anni saranno possibili più rinnovi contrattuali anche senza soluzione di continuità; dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno e dopo quattro anni l'assunzione sarà a tempo indeterminato, altrimenti è espressamente vietato che la collaborazione possa continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato o anche «fittiziamente» autonomo.
La remunerazione sarà composta da una parte fissa, che segue i minimi tabellari, e una parte variabile, che può essere remunerata anche con quote della società (stock options). Vi è anche la possibilità di remunerare fornitori esterni con quote della società (work for equity). Sono previsti incentivi fiscali per privati cittadini e aziende che investono in start-up.
In conclusione, le politiche giovanili ovvero l'insieme dei provvedimenti volti a favorire la partecipazione e l'aggregazione degli under 35 alla vita collettiva sono una delle priorità del Governo che, con i recenti interventi normativi, ha intrapreso numerose iniziative a favore delle nuove generazioni, nella consapevolezza che l'investimento più importante che il Paese possa fare è quello sul capitale umano e sui giovani in particolare che ne rappresentano il futuro.
Il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali: Michel Martone.