ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17400

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 680 del 05/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/08/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 30/08/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 30/08/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 30/08/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 30/08/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/08/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/01/2013
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/01/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17400
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 5 settembre 2012, seduta n.680

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri subiscono ingiustificate ed illogiche disparità di trattamento rispetto agli ufficiali del ruolo normale per quanto attiene alla progressione di carriera, al trattamento economico, all'impiego ed all'attribuzione degli incarichi di comando;

numerose sono state le iniziative intraprese dagli ufficiali del ruolo speciale per sollecitare provvedimenti da parte dell'Amministrazione della difesa per sanare le suddette disparità di trattamento, tra cui più ricorsi al TAR, petizioni al Parlamento europeo ed a quello italiano ed una denuncia alla Commissione europea;

nei mesi scorsi, alcuni militari del ruolo speciale hanno richiesto di conferire con il Ministro della difesa ed hanno presentato istanza al Ministero della difesa perché quest'ultimo intervenisse a modificare le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, così da sanare le disparità di trattamento tra i tenenti ed i capitani del ruolo speciale ed i pari gradi del ruolo normale;

in data 2 maggio 2012, con la missiva con protocollo 1/17398/7./.40/12LT, avente ad oggetto «Istanze al Sig. Ministro della difesa inerenti l'equiparazione formale e sostanziale degli Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri ai parigrado del ruolo normale», il Gabinetto del Ministro della difesa ha comunicato al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ed allo Stato Maggiore della difesa che «con riferimento alle istanze in oggetto, trasmesse con i fogli n. 362/12-12/2005 del 10 marzo 2012, n. 7470/15-3-5 e n. 5972/15-9-7 del 28 marzo 2012, si comunica che il Signor Ministro ha preso atto delle problematiche/aspettative chiaramente ed esaurientemente evidenziate dagli interessati nonché delle argomentazioni fornite da codesto Comando Generale con particolare riferimento all'assenza di profili discriminatori nella legislazione vigente. Al riguardo si conferma l'impossibilità da parte dell'Autorità di Vertice Politico del Dicastero di intervenire, ai sensi dell'articolo 2248 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66/2010, risultando tale facoltà riservata per specifiche finalità espressamente e tassativamente indicate dalla legge, tra le quali non è ricompresa l'eventuale equiparazione delle progressioni di carriera tra i differenti ruoli»;

la legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato l'articolo 1234, comma 2, lettera c) del Codice dell'ordinamento militare, prevedendo che l'anzianità nel grado di capitano del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri richiesta per la promozione ad anzianità al grado di maggiore è pari a dieci anni;

in data 3 agosto 2011, facendo uso dei poteri conferitigli dall'articolo 2248 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che, sino all'anno 2016, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, autorizza il Ministro della difesa a modificare annualmente, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi, il Ministro della difesa, con decreto, ha determinato «1. Per gli anni 2010 e 2011, l'anzianità minima nel grado di capitano richiesta per la promozione ad anzianità al grado di maggiore del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è determinata in 9 anni e 5 mesi. 2. Per gli anni 2010 e 2011 l'aliquota di valutazione per la promozione ad anzianità al grado di maggiore del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è formata comprendendo tutti i capitani con anzianità di grado 2001»;

i capitani ed i tenenti del ruolo speciale della Guardia di finanza permangono in tali gradi lo stesso periodo di tempo dei parigrado del ruolo normale, mentre i ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato non sono mai stati alimentati, ed in tal modo solo per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri la diversa progressione di carriera rispetto all'identità di compiti e funzioni è percepita e vissuta come una vera e propria forma di discriminazione, la cui gravità evidentemente sfugge alle Autorità competenti;

appare agli interroganti quantomeno contraddittorio ed illogico l'orientamento del Ministro della difesa riguardo alla possibilità di utilizzo delle prerogative di cui all'articolo 2248 del decreto legislativo n. 66 del 2010 in relazione alla problematica degli ufficiali del ruolo speciale e che suscita perplessità la circostanza che agli ufficiali che hanno prodotto istanza per la modifica dell'anzianità di grado non sia stata notificata copia della documentazione prodotta dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri sulla base della quale il Ministero della difesa ha escluso «profili discriminatori nella legislazione vigente» -:

se non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative normative per eliminare le disuguaglianze di trattamento subite dagli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri rispetto ai loro colleghi del ruolo normale, malgrado la sostanziale e formale identità di compiti ed attribuzioni, ed in particolare in relazione alla posizione dei maggiori, dei capitani e dei tenenti. (4-17400)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-17400 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Si risponde contestualmente alle interrogazioni in esame, in quanto concernenti la medesima tematica.
Fin dal decreto legislativo n. 117 del 1993 è stata prevista la suddivisione degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in tre ruoli (all'epoca, normale, speciale e tecnico), confermata dal decreto legislativo n. 298 del 2000 (che tuttavia ha sostituito il ruolo tecnico con il ruolo tecnico-logistico, riformando altresì l'intera materia del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali stessi), ora riassettato agli articoli 663 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In particolare, i ruoli normale e speciale hanno connotazioni differenti per quanto concerne modalità di reclutamento, iter formativi e profili professionali, nell'ottica dell'ottimale svolgimento del servizio istituzionale.
In particolare, il ruolo normale è contraddistinto da una proiezione verso le responsabilità di vertice, attraverso un profilo di carriera caratterizzato da accentuata mobilità e diversificazione delle esperienze, segnatamente nell'assunzione delle responsabilità di comando ai vari livelli.
Diversamente per il ruolo speciale è previsto un profilo di carriera sostanzialmente più operativo, legato al territorio, con una connotazione di maggiore stanzialità al fine di valorizzare meglio lo spessore professionale derivante dalle progresso esperienze.
In tale quadro, la Corte costituzionale, adita a seguito di ricorso innanzi a un tribunale regionale, con sentenza n. 531 del 1995, in ordine all'articolo 11 del decreto legislativo n. 117 del 1993, ha sancito la piena legittimità del ruolo speciale, ritenuto correttamente inserito in un'ottica di differenziazione di professionalità e non di discriminazione tra categorie omogenee, argomentando che ciò vale «soprattutto per l'Arma dei carabinieri dove la formazione dei quadri ufficiali e lo sviluppo di carriera è un problema di particolare importanza».
La stessa Suprema Corte ha, altresì, affermato che «l'esame del testo dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217 fa emergere in modo assai chiaro che il legislatore delegante - disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante l'istituzione, per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico - non ha affatto inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e all'avanzamento degli Ufficiali... Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere - in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 - la necessità di una regolamentazione attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed alle connesse potenzialità dei singoli ruoli».
In primo luogo, sussistono elementi di differenziazione già per quanto riguarda l'iter per giungere alla nomina di ufficiale nei rispettivi ruoli normale e speciale.
Per la nomina a ufficiale del ruolo normale è necessario:

vincere un concorso pubblico aperto a tutti i cittadini tra i 17/22 anni d'età, nonché ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma aventi non più di 28 anni (una parte dei posti sono riservati ai frequentatori delle scuole militari delle Forze armate);

superare, presso l'accademia di Modena, un tirocinio pratico al termine del quale devono ottenere un giudizio di idoneità in ordine a: capacità e resistenza fisica, comportamento, rendimento nelle istruzioni pratiche, idoneità ad affrontare le attività scolastiche;

frequentare e superare due anni di Accademia militare;

frequentare e superare un corso di tre anni presso la scuola ufficiali carabinieri. All'atto della nomina, gli ufficiali del ruolo normale devono sottoscrivere una ferma di 9 anni e, per mantenere il diritto a rimanere nel ruolo normale, devono conseguire il diploma di laurea entro l'anno di promozione a capitano (obbligo che non sussiste per il ruolo speciale).
Gli aspiranti alla nomina a ufficiale del ruolo speciale devono, più semplicemente:

superare un concorso riservato ai soli:

ufficiali di complemento/ferma prefissata dell'Arma con età non superiore a 32 anni;

marescialli dei carabinieri che abbiano compiuto il 26o anno di età e non superato il 40o;

frequentare e superare un corso di un anno presso la scuola ufficiali carabinieri.
Alla nomina, gli ufficiali del ruolo speciale devono sottoscrivere una ferma di 5 anni.
Gli ufficiali del ruolo normale, inoltre, devono frequentare il «Corso d'Istituto» previsto dal decreto ministeriale n. 235 del 2005 (ora articolo 755 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare), in cui il profitto viene accertato con «prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza nonché mediante un esame finale che consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso».
Un'ulteriore differenziazione professionale è rinvenibile anche nell'impiego.
Basti pensare che gli ufficiali del ruolo normale, per poter essere valutati per la promozione a colonnello, hanno l'obbligo di compiere 4 anni di comando territoriale, diversamente dal ruolo speciale per il quale tale obbligo è limitato a 2 anni, con la possibilità di svolgere - in alternativa - un incarico equipollente.
Tale opportunità, non concessa al ruolo normale, consente agli ufficiali del ruolo speciale di poter adempiere gli obblighi di comando in altri 16 incarichi, vedendosi assicurata maggiore stanzialità, di cui invece gli ufficiali del ruolo normale non possono fruire nella stessa misura in ragione della loro maggiore mobilità.
I colonnelli del ruolo normale, inoltre, devono svolgere due anni di comando provinciale o equipollente mentre i parigrado del ruolo speciale non hanno tale obbligo.
Ne consegue che quando il decreto legislativo n. 298 del 2000 (articolo 33, riassettato dall'articolo 855 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare) ha voluto stabilire che «gli Ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli Ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento», in realtà ha inteso far carico agli ufficiali del ruolo normale dei più gravosi obblighi di comando per essi stabiliti (quattro anni anziché due, senza possibilità di equipollenze, per l'avanzamento a colonnello; due anni per l'avanzamento a generale).
Coerentemente, il comando generale dell'Arma, con apposita circolare interna, citata dallo stesso interrogante, ha previsto, quanto all'impiego degli ufficiali del ruolo speciale:

l'assegnazione di incarichi analoghi a quelli previsti per il ruolo normale per i tenenti e i capitani;

l'impiego in incarichi operativi, d'ufficio o di insegnamento per gli ufficiali superiori;

l'impiego in posizioni fiduciarie, di insegnamento, di ufficio e all'interno di ministeri per i colonnelli, in considerazione del ridotto numero di incarichi di comando disponibili e degli obblighi di comando dei colleghi del ruolo normale.
Tale documento, nell'ancorare la diversità di impiego del ruolo speciale alla differente previsione degli obblighi di comando, convalida anche il principio secondo cui, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, «per gli Ufficiali del ruolo speciale è configurabile una politica di impiego che possa consentire agli stessi una maggiore stabilità nelle sedi e negli incarichi», così come effettivamente avviene.
I due ruoli si differenziano in modo significativo anche per la soglia anagrafica di accesso (in media 22 anni per il ruolo normale e 32/33 per quello speciale), con la conseguente diversa permanenza nei gradi.
Pertanto, l'attuale strutturazione risponde all'esigenza di normalizzare la dinamica delle carriere della categoria e consente un equilibrato bilanciamento tra gradi dirigenziali e quelli del personale direttivo/esecutivo.
Ciò posto, non si è in presenza, come ipotizzato dall'interrogante, di una disparità di trattamento, ma piuttosto di legittime differenziazioni di professionalità, nell'ottica di perseguire un adeguato funzionamento istituzionale, tra l'altro, in un contesto disciplinato normativamente in modo chiaro ed esaustivo.
A riprova di ciò, basti considerare che, all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 298 del 2000, è stata prevista per i gradi da capitano a tenente colonnello del ruolo normale, la possibilità, una tantum, di essere immessi, a domanda, nel ruolo speciale.
In virtù di tale possibilità, ben 180 ufficiali hanno deciso il transito, a dimostrazione che la permanenza nel ruolo speciale non viene percepita discriminante o penalizzante, ma verosimilmente considerata come concreta opportunità di realizzare un diverso profilo professionale con limitati obblighi di comando e, soprattutto, una maggiore ed apprezzata stabilità.
Allo stesso modo, è prevista (articolo 835 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare) la possibilità di transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale, ad iniziativa dell'amministrazione Difesa, qualora:

nel grado di capitano del ruolo normale, si registri un consistente numero di cessazioni dal servizio che non consenta di soddisfare le esigenze istituzionali;

l'Arma ritenga opportuno attivare la procedura sia per immettere nel ruolo normale altri ufficiali da impiegare secondo il profilo di tale ruolo, sia per garantire un diverso sviluppo di carriera a coloro che nel ruolo speciale si sono distinti per rendimento in servizio.
Infine, la previsione del grado apicale di generale di divisione per il ruolo tecnico-logistico dell'Arma (la Guardia di finanza per l'omologo ruolo tecnico-logistico amministrativo ha quale grado apicale il generale di brigata), è dovuta al diverso profilo necessario per l'accesso a ciascun ruolo.
Infatti per la partecipazione al concorso del ruolo tecnico-logistico occorre essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente a fronte del titolo di studio di scuola media secondaria richiesto per il ruolo speciale.
Inoltre, in considerazione che il ruolo tecnico-logistico, istituito al fine di consentire «la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo» dell'Arma (articolo 1 decreto legislativo 297 del 2000), deve poter rispondere alle particolari esigenze di elevata specializzazione necessarie per far fronte agli specifici compiti assegnatigli, la carriera degli Ufficiali di tale ruolo è stata adeguata alle funzioni da assolvere (articolo 1, comma 2, lettera C, n. 2 della legge n. 78 del 2000).
Alla luce del quadro delineato, si ritiene che l'attuale struttura della categoria degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma nei tre ruoli in questione sia congrua con le precipue esigenze istituzionali, razionale e non sperequativa.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.