ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17193

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 674 del 31/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARTINELLI MARCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 31/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCONI MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 31/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 31/07/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
PASSERA CORRADO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17193
presentata da
MARCO MARTINELLI
martedì 31 luglio 2012, seduta n.674

MARTINELLI e BIANCONI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

su impulso del Ministero degli affari esteri, è stato recentemente avviato il procedimento per la designazione di un dirigente o un funzionario per l'incarico di esperto presso la rappresentanza permanente d'Italia in Bruxelles in sostituzione del dottor Aldo Doria;

il giorno 20 luglio 2012 (nota del 18 luglio 2012, protocollo 160729) il Capo di dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, dottor Giuseppe Tripoli, adottava la seguente determinazione: «...conformemente con il parere espresso per le vie brevi dal Direttore generale per la politica industriale e la competitività, si esprime parere favorevole al conferimento del predetto incarico all'architetto Gioacchino Catanzaro, funzionario di questa amministrazione incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta il più idoneo in relazione all'incarico da ricoprire. Si prega, pertanto, di avviare le procedure necessarie per l'inoltro della designazione al Ministero degli affari esteri»;

ciò esposto, si formulano due ordini di considerazioni che denotano, secondo gli interroganti, una grave carenza di legittimità dell'atto di designazione, stante il prossimo turno di Presidenza italiana dell'Unione europea e della difficile situazione di coordinamento delle politiche europee. La prima riguarda la mancanza di un giusto procedimento amministrativo per la assenza di procedura selettiva trasparente: come noto, la procedura in esame è volta alla individuazione di una figura di particolare professionalità per ricoprire specifici incarichi di collegamento ed adeguamento delle politiche nazionali alle politiche europee nelle materie di competenza dell'amministrazione presso la rappresentanza permanente diplomatica italiana a Bruxelles da individuarsi all'interno delle professionalità del Ministero dello sviluppo economico e non con un funzionario esterno all'amministrazione pubblica ed in quanto tale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

al riguardo è significativo riportare le raccomandazioni formulate nel mese di aprile 2012 dalla Commissione incaricata dal Ministro degli affari esteri di operare la revisione della spesa del dicastero degli Affari Esteri in relazione agli esperti ex articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per i quali si suggerisce di: «evitare duplicazioni o sovrapposizioni nelle sedi all'estero (in particolare bilaterali), rafforzando nel contempo un meccanismo di selezione basato sulla trasparenza delle candidature e la comparazione dei curricula anche al fine di eliminare eccessi di discrezionalità»;

già in passato nel corso del 2011, pur in assenza di una procedura trasparente il dipartimento imprese ed internazionalizzazione ha operato scelte discutibili riguardo alle candidature per la selezione dell'incarico di esperto presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea di Bruxelles;

vi è da aggiungere che, per l'analogo incarico di esperto ex articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 presso l'ambasciata di Abu Dhabi, è stata esperita, proprio dal dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, in un'ottica di trasparenza, una procedura comparativa di selezione interna «mirata ad individuare la professionalità più idonea a ricoprire l'incarico di esperto» (Risposta interrogazione Senato della Repubblica 3-01994 del 5 maggio 2011);

si può dunque affermare che non risultano apprezzabili ragioni del fatto che, nel caso in esame, non sia stata avviata e gestita una procedura selettiva trasparente, in difformità ad una prassi già adottata dal dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;

il secondo elemento che sempre ad avviso degli interroganti evidenzia una carenza di legittimità è la mancanza della motivazione dell'atto di designazione. Infatti, pur non rientrando nell'ambito delle procedure di concorso pubblico, la procedura in esame e gli atti ad essa preposti, sono tuttavia soggetti ai princìpi generali di buon andamento ed imparzialità;

sebbene definibile come atto discrezionale, la designazione è comunque soggetta «all'obbligo di motivazione che si impone con maggiore rigore, dovendo la motivazione di assolvere all'obbligo di rendere trasparente ed imparziale la scelta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, trattandosi di una nomina non preceduta da una qualche procedura selettiva introdotta da un bando di partecipazione che provvedesse a specificare criteri e requisiti astrattamente predeterminati dalla legge (TAR Lazio sentenza 2223 del 5 marzo 2012)»;

la medesima giurisprudenza - pronunciata nel caso di un'impugnazione di un atto di nomina ascrivibile al rango di alta amministrazione, categoria cui l'atto di designazione appartiene potrebbe porsi in posizione minore e quindi con un contenuto meno discrezionale - ha affermato che: «Se pure, in linea generale, le designazioni degli organi di vertice delle amministrazioni si configurano come provvedimenti da adottare in base a criteri eminentemente fiduciari, riconducibili nell'ambito degli atti di "alta amministrazione", in quanto sono espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse;

la motivazione della scelta - sia pure effettuata latamente «intuitu personae» - deve comunque ancorarsi all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio personale, e sul prestigio che eventualmente hanno già conferito agli uffici precedentemente ricoperti e che astrattamente sono in grado di assicurare a quello da ricoprire. L'obbligo di motivazione a carico della pubblica amministrazione deriva inoltre dalla sussistenza, a fronte della potestà esercitata, di posizioni soggettive direttamente tutelate dall'ordinamento; pertanto, anche tale atto deve essere emanato sulla base di una conoscenza adeguata dello stato dei fatti, di un'esatta interpretazione della volontà della legge e di un soppesamento delle situazioni soggettive rilevanti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 20 dicembre 1996, n. 1304)» (così Tar Lazio, Roma, III-quater, 22 gennaio 2009, n. 517);

alla stregua dei pronunciamenti sopra riportati, l'atto di designazione del 18 luglio 2012 a giudizio degli interroganti si rileva carente per assoluta mancanza della motivazione che ha condotto ad individuare il funzionario «più idoneo» in relazione all'incarico da ricoprire, e non consente di comprendere se, con tale formulazione, vi sia implicito riferimento a formazione, capacità ed esperienze professionali di carattere più elevato rispetto ad altra;

l'atto di designazione del 18 luglio 2012, apparentemente dotato della natura di parere vincolante e quindi immediatamente lesivo della sfera giuridica di potenziali interessati all'incarico, risulterebbe, allo stato, ancora non estrinsecato nell'ambito dell'iter indicato dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e pertanto suscettibile di riesame in applicazione del generale istituto di diritto amministrativo dell'autotutela amministrativa -:

se, alla luce delle ragioni esposte in premessa, non si intenda procedere al riesame, in sede di autotutela amministrativa, del provvedimento di designazione di un dirigente od un funzionario per l'indico di esperto presso la Rappresentanza permanente d'Italia in Bruxelles in sostituzione del dottor Aldo Doria adottato con la nota del capo di dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del 18 luglio 2012 prot. n. 160729. (4-17193)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-17193 presentata da
MARCO MARTINELLI

Risposta. - Come noto, il Ministero degli esteri a seguito della comunicazione del 9 maggio 2012 del rappresentante d'Italia presso l'Unione europea, il 14 giugno 2012 ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico la cessazione anticipata dall'incarico di esperto alla rappresentanza permanente presso l'Unione europea del dottor Aldo Doria e la richiesta della sua sostituzione.
Per poter avviare le procedure di competenza riguardo la designazione di un sostituto, ha richiesto di individuare, in tempi quanto più possibile brevi - anche alla luce delle pressanti esigenze derivanti dalla preparazione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea - un funzionario di livello e profilo adeguati, che fosse in possesso delle necessarie e comprovate conoscenze linguistiche.
L'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede che il Ministero degli affari esteri può designare esperti in grado di svolgere specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici.
Tali esperti devono possedere una qualifica almeno direttiva o equivalente, funzionari amministrativi oppure dirigenti, e devono provenire da amministrazioni o enti pubblici.
Gli incarichi di durata biennale, rinnovabili per un massimo di otto anni, sono conferiti con decreto del Ministero per gli affari esteri, di concerto con il Ministero per l'economia e finanze, e per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministero competente o vigilante.
Ciò premesso, sulla scorta di quanto comunicato dal capo dipartimento dell'impresa del Ministero dello sviluppo economico si riscontra quanto segue.
Nel corso delle settimane precedenti e successive alla citata richiesta del Ministero degli esteri, erano già pervenute all'ufficio del capo dipartimento, stante la ben nota caratteristica di periodicità dell'incarico in oggetto, le manifestazioni di interesse (con relativi curricula) dei dottori Pietro Paolucci, Gioacchino Catanzaro, Andrea Felici e Massimo Cipolletti.
Le professionalità e le attitudini dei candidati, tutti attualmente incaricati di funzioni dirigenziali presso le direzioni del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (con incarichi ex articolo 19, comma 5 (dottori Felici e Cipolletti), 5-bis (dottor Paolucci, proveniente dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 6 (dottor Catanzaro, funzionario area terza dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico) del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono note allo stesso capo dipartimento direttamente per conoscenza personale e in relazione ai numerosi dossier trattati dal dipartimento stesso e da essi seguiti sia indirettamente, mediante colloqui avuti con i direttori generali delle direzioni nelle quali gli stessi prestano servizio, nonché per candidature pregresse di taluni di essi in occasione della designazione della figura di esperto all'estero.
Il capo dipartimento, ha quindi indicato in data 18 luglio 2012 all'ufficio di gabinetto per la nomina, il dottor Gioacchino Catanzaro tenendo conto - nella proposta avanzata - dei profili di idoneità complessiva all'incarico oltre che organizzativo - gestionali che ne hanno motivato la scelta come maggiormente competente, tra i soggetti dei quali si era a conoscenza di un interesse alla designazione e, nel caso del dottor Catanzaro, all'esplicito nulla osta del direttore generale per la politica industriale e la competitività, struttura nella quale lo stesso presta servizio.
Da quanto precede si può ritenere che l'aver proceduto ad una selezione informale dei candidati all'incarico non viola un interesse partecipativo degli interessati in quanto l'indicazione richiesta di un nominativo per l'incarico in questione è stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni in possesso del capo dipartimento, non occorrendo una preventiva procedura di selezione da inquadrare in una tipologia prestabilita.
Secondo una prassi amministrativa consolidata infatti, la scelta per siffatti incarichi in cui è data una periodicità e che comunque si estrinseca in una proposta di nomina all'amministrazione competente degli affari esteri, viene operata sulla base di una attenta valutazione, di concerto con i direttori generali interessati, dei risvolti organizzativi delle scelte e delle caratteristiche dei curricula dei candidati che hanno, a giudizio del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ritenuti più idonei per l'incarico di esperto presso la rappresentanza permanente d'Italia presso la Unione europea.
Resta, comunque, prerogativa del Ministero degli affari esteri la nomina dell'esperto che valuterà anch'esso attentamente, le qualità professionali, le capacità organizzative e le competenze tecniche e linguistiche possedute dal candidato.

Il Ministro dello sviluppo economico: Corrado Passera.