MARTINELLI e BIANCONI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:
su impulso del Ministero degli affari esteri, è stato recentemente avviato il procedimento per la designazione di un dirigente o un funzionario per l'incarico di esperto presso la rappresentanza permanente d'Italia in Bruxelles in sostituzione del dottor Aldo Doria;
il giorno 20 luglio 2012 (nota del 18 luglio 2012, protocollo 160729) il Capo di dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, dottor Giuseppe Tripoli, adottava la seguente determinazione: «...conformemente con il parere espresso per le vie brevi dal Direttore generale per la politica industriale e la competitività, si esprime parere favorevole al conferimento del predetto incarico all'architetto Gioacchino Catanzaro, funzionario di questa amministrazione incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta il più idoneo in relazione all'incarico da ricoprire. Si prega, pertanto, di avviare le procedure necessarie per l'inoltro della designazione al Ministero degli affari esteri»;
ciò esposto, si formulano due ordini di considerazioni che denotano, secondo gli interroganti, una grave carenza di legittimità dell'atto di designazione, stante il prossimo turno di Presidenza italiana dell'Unione europea e della difficile situazione di coordinamento delle politiche europee. La prima riguarda la mancanza di un giusto procedimento amministrativo per la assenza di procedura selettiva trasparente: come noto, la procedura in esame è volta alla individuazione di una figura di particolare professionalità per ricoprire specifici incarichi di collegamento ed adeguamento delle politiche nazionali alle politiche europee nelle materie di competenza dell'amministrazione presso la rappresentanza permanente diplomatica italiana a Bruxelles da individuarsi all'interno delle professionalità del Ministero dello sviluppo economico e non con un funzionario esterno all'amministrazione pubblica ed in quanto tale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
al riguardo è significativo riportare le raccomandazioni formulate nel mese di aprile 2012 dalla Commissione incaricata dal Ministro degli affari esteri di operare la revisione della spesa del dicastero degli Affari Esteri in relazione agli esperti ex articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per i quali si suggerisce di: «evitare duplicazioni o sovrapposizioni nelle sedi all'estero (in particolare bilaterali), rafforzando nel contempo un meccanismo di selezione basato sulla trasparenza delle candidature e la comparazione dei curricula anche al fine di eliminare eccessi di discrezionalità»;
già in passato nel corso del 2011, pur in assenza di una procedura trasparente il dipartimento imprese ed internazionalizzazione ha operato scelte discutibili riguardo alle candidature per la selezione dell'incarico di esperto presso la rappresentanza italiana presso l'Unione europea di Bruxelles;
vi è da aggiungere che, per l'analogo incarico di esperto ex articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 presso l'ambasciata di Abu Dhabi, è stata esperita, proprio dal dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, in un'ottica di trasparenza, una procedura comparativa di selezione interna «mirata ad individuare la professionalità più idonea a ricoprire l'incarico di esperto» (Risposta interrogazione Senato della Repubblica 3-01994 del 5 maggio 2011);
si può dunque affermare che non risultano apprezzabili ragioni del fatto che, nel caso in esame, non sia stata avviata e gestita una procedura selettiva trasparente, in difformità ad una prassi già adottata dal dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione;
il secondo elemento che sempre ad avviso degli interroganti evidenzia una carenza di legittimità è la mancanza della motivazione dell'atto di designazione. Infatti, pur non rientrando nell'ambito delle procedure di concorso pubblico, la procedura in esame e gli atti ad essa preposti, sono tuttavia soggetti ai princìpi generali di buon andamento ed imparzialità;
sebbene definibile come atto discrezionale, la designazione è comunque soggetta «all'obbligo di motivazione che si impone con maggiore rigore, dovendo la motivazione di assolvere all'obbligo di rendere trasparente ed imparziale la scelta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, trattandosi di una nomina non preceduta da una qualche procedura selettiva introdotta da un bando di partecipazione che provvedesse a specificare criteri e requisiti astrattamente predeterminati dalla legge (TAR Lazio sentenza 2223 del 5 marzo 2012)»;
la medesima giurisprudenza - pronunciata nel caso di un'impugnazione di un atto di nomina ascrivibile al rango di alta amministrazione, categoria cui l'atto di designazione appartiene potrebbe porsi in posizione minore e quindi con un contenuto meno discrezionale - ha affermato che: «Se pure, in linea generale, le designazioni degli organi di vertice delle amministrazioni si configurano come provvedimenti da adottare in base a criteri eminentemente fiduciari, riconducibili nell'ambito degli atti di "alta amministrazione", in quanto sono espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse;
la motivazione della scelta - sia pure effettuata latamente «intuitu personae» - deve comunque ancorarsi all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio personale, e sul prestigio che eventualmente hanno già conferito agli uffici precedentemente ricoperti e che astrattamente sono in grado di assicurare a quello da ricoprire. L'obbligo di motivazione a carico della pubblica amministrazione deriva inoltre dalla sussistenza, a fronte della potestà esercitata, di posizioni soggettive direttamente tutelate dall'ordinamento; pertanto, anche tale atto deve essere emanato sulla base di una conoscenza adeguata dello stato dei fatti, di un'esatta interpretazione della volontà della legge e di un soppesamento delle situazioni soggettive rilevanti (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 20 dicembre 1996, n. 1304)» (così Tar Lazio, Roma, III-quater, 22 gennaio 2009, n. 517);
alla stregua dei pronunciamenti sopra riportati, l'atto di designazione del 18 luglio 2012 a giudizio degli interroganti si rileva carente per assoluta mancanza della motivazione che ha condotto ad individuare il funzionario «più idoneo» in relazione all'incarico da ricoprire, e non consente di comprendere se, con tale formulazione, vi sia implicito riferimento a formazione, capacità ed esperienze professionali di carattere più elevato rispetto ad altra;
l'atto di designazione del 18 luglio 2012, apparentemente dotato della natura di parere vincolante e quindi immediatamente lesivo della sfera giuridica di potenziali interessati all'incarico, risulterebbe, allo stato, ancora non estrinsecato nell'ambito dell'iter indicato dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e pertanto suscettibile di riesame in applicazione del generale istituto di diritto amministrativo dell'autotutela amministrativa -:
se, alla luce delle ragioni esposte in premessa, non si intenda procedere al riesame, in sede di autotutela amministrativa, del provvedimento di designazione di un dirigente od un funzionario per l'indico di esperto presso la Rappresentanza permanente d'Italia in Bruxelles in sostituzione del dottor Aldo Doria adottato con la nota del capo di dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del 18 luglio 2012 prot. n. 160729. (4-17193)