ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 672 del 25/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: BONCIANI ALESSIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 25/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 25/07/2012
Stato iter:
19/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2012
CLINI CORRADO MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 22/10/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17134
presentata da
ALESSIO BONCIANI
mercoledì 25 luglio 2012, seduta n.672

BONCIANI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

a Legoli, frazione del comune di Peccioli, in provincia di Pisa, è attualmente attiva una discarica comunale per rifiuti solidi urbani non pericolosi, aperta ormai più di 30 anni fa e poi ampliata più volte negli anni successivi (1988, primo ampliamento da 450.000 metri cubi; 1994, secondo ampliamento da 1.750.000 metri cubi; 2004, terzo ampliamento da 1.900.000 metri cubi);

il 9 marzo 2011 la Belvedere spa, società che attualmente gestisce la discarica, ha richiesto l'autorizzazione per un quarto «ampliamento» di ulteriori 4.490.000 metri cubi; questo nuovo ampliamento ha ottenuto parere favorevole in sede di conferenza di servizi ed è stato definitivamente approvato dalla provincia di Pisa il 20 giugno 2012 con determina n. 2857 del servizio ambiente della provincia di Pisa;

gran parte della popolazione locale è contraria a questo nuovo progetto di «ampliamento» della discarica di Legoli a causa delle impressionanti volumetrie richieste (più del doppio della discarica attuale), di alcune incongruenze che caratterizzano il nuovo progetto di ampliamento e dell'enorme impatto ambientale che esso inevitabilmente avrà sulla zona;

la sentenza n. 6461 del 2004 del TAR della Toscana ha stabilito che discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere spa in realtà è stata realizzata a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione della legge regionale n. 79 del 1998 allora vigente, applicazione diretta della normativa europea e nazionale (direttiva 85/337/CEE e s.m.i.; direttiva 96/61/CE; decreto del Presidente della Repubblica, 12 aprile 1996; legge 22 febbraio 1994, n. 146). Nella sentenza suindicata la seconda sezione del TAR della Toscana ha infatti stabilito che la provincia di Pisa ha erroneamente approvato il progetto definitivo della discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere spa (D.D. provincia Pisa n. 4078 del 14 ottobre 2003) senza averlo prima assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) come invece previsto dalla legge regionale e dalle normative nazionali e comunitarie sopraindicate;

questa violazione di fondo che grava sull'attuale discarica di Legoli pone seri dubbi anche sulla legittimità del nuovo ampliamento, che di fatto si conforma come un «ampliamento» di una discarica irregolarmente autorizzata;

seri dubbi sulla legittimità del nuovo ampliamento della discarica di Legoli scaturiscono anche da altre incongruenze, tra cui:

il nuovo ampliamento è in contrasto con il vigente piano dei rifiuti della provincia di Pisa, che non prevede la possibilità di realizzare un ampliamento della discarica di Legoli di queste dimensioni (circa 4.500.000 di metri cubi);

il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», all'Allegato 1, punto 2.1: «UBICAZIONE» dispone che:

«Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica»; «Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico»;

l'area su cui insiste la discarica di Legoli e quella che verrebbe interessata dal nuovo ampliamento sono sottoposte a vincolo idrogeologico e sono classificate come aree a pericolosità di frana elevata PF3 nel piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I. - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2011) e come aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (sottoclasse 4b) o elevata (sottoclasse 3b e Sa) nel piano territoriale di coordinamento e nel piano di protezione civile della provincia di Pisa;

a fronte di questa chiara situazione di rischio, l'autorità di Bacino del fiume Arno, in sede di conferenza di servizi, ha stabilito che il nuovo progetto ampliamento della discarica di Legoli in questione, pur individuando questa pericolosità, non definisce i provvedimenti di stabilizzazione che devono esse messi in atto per far fronte alle problematiche di erodibilità, franosità e instabilità del sito e, di fatto, non assicura il superamento delle condizioni di pericolosità così come previsto dal P.A.I.. Esistono pertanto seri dubbi che le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possano essere rispettate;

la direttiva 1999/31/CE e successive modificazioni e integrazioni all'articolo 6, prevede che solo i rifiuti trattati (attraverso processi fisici, termici, biologici, chimici o meccanici) possano essere conferiti in discarica, ma, ciò nonostante, oltre il 55 per cento dei rifiuti smaltiti nella discarica di Legoli nel 2010, così come negli anni precedenti, sono rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) e non trattati. La discarica non è infatti dotata di nessun impianto di pre-trattamento dei rifiuti. Anche per il nuovo ampliamento si prevede il conferimento degli stessi quantitativi di rifiuti non trattati, in aperta contraddizione con le prescrizioni della normativa comunitaria;

l'articolo 9 del decreto legislativo 205 del 2010 stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità al fine di «realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (ATO)» e di «permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati negli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi». Ciò nonostante, nel triennio 2008-2011 nella discarica Legoli sono state sversate una media di 330.000 tonnellate di rifiuti l'anno di cui quasi il 70 per cento - pari a circa 230.000 tonnellate l'anno - provenenti da fuori ATO. Anche per il nuovo ampliamento si prevedono modalità di conferimento molto simili, contrariamente a quanto disposto dalla legge che stabilisce, appunto, che i rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'interno dell'ATO in cui sono prodotti;

a prescindere dalla decisione di aumentare la capienza della discarica in funzioni di esigenze di tipo locale, l'interrogante ritiene comunque passibile di verifica la scelta localizzativa che insiste su un'area classificata a pericolosità di frana elevata PF3, sottoposta a vincolo idrogeologico e distante dai principali centri di produzione e raccolta dei rifiuti in chiara contraddizione con i principi di prossimità e autosufficienza più volte richiamati dalle leggi nazionali ed europee;

inoltre il fatto che oggi si intende ampliare una discarica che secondo il TAR della Toscana (sentenza n. 6461/04) è stata realizzata nel 2004 a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione della legge regionale n. 79 del 1998 e il cui relativo progetto definitivo fosse prima assoggettato a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) così come previsto dalle normative nazionali ed europee, lascia decisamente interdetti -:

se, anche per il tramite della competente autorità di bacino, il Ministro non intenda valutare attentamente i rischi descritti in premessa e quali iniziative l'autorità di bacino intenda porre in essere, anche in termini di prescrizioni a garanzia della conservazione dell'assetto del territorio interessato dal progetto.(4-17134)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 19 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 736
All'Interrogazione 4-17134 presentata da
ALESSIO BONCIANI

Risposta. - Con riferimento alle problematiche ambientali segnalate nell'interrogazione in esame, sulla scorta delle informazioni pervenute dalla provincia di Pisa, dal comune di Peccioli e dall'autorità di bacino del Fiume Arno, si rappresenta quanto segue.
La discarica di Peccioli, in esercizio dalla metà degli anni novanta e oggetto di diversi ampliamenti, riceve rifiuti urbani provenienti dai comuni della provincia di Pisa, di Massa, di Lucca, di Firenze e di Prato.
Prevista nel vigente piano provinciale di gestione dei rifiuti solidi urbani, la discarica è stata inserita anche nel piano straordinario di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato dall'autorità d'ambito dell'ambiente territoriale ottimale Toscana costa - autorità competente alla gestione dei Rsu - e nuovamente prevista nel nuovo piano interprovinciale (Massa, Livorno, Lucca e Pisa) in corso di predisposizione.
Unitamente alla discarica localizzata nel comune di Rosignano, in provincia di Livorno, essa dovrà soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei Rsu residuali della raccolta differenziata e dei vari trattamenti previsti in vari impianti delle suddette province.
Considerato impianto strategico, secondo un accordo stipulato tra gli enti, l'impianto dovrà continuare a garantire lo smaltimento di parte dei Rsu prodotti nella provincia di Prato e di Firenze, fino al completamento della prevista impiantistica nei rispettivi piani.
Stante il previsto esaurimento delle volumetrie a disposizioni per la fine del 2013, la società Belvedere, in qualità di gestore della discarica, ha inoltrato alla provincia di Pisa un progetto di ampliamento per una volumetria di circa 4.490.00 metri cubi.
Pertanto, ai fini dell'approvazione del progetto, è stata attivata una procedura di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La provincia di Pisa, competente in materia, in data 27 giugno 2011, ha convocato conferenza dei servizi, con la partecipazione di tutti i competenti uffici del territorio provinciale (comune di Peccioli, comune di Palaia, dipartimento agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana di Pisa, Asl 5, autorità di bacino del fiume Arno, regione Toscana, genio civile, consorzio di bonifica Val d'Era, Ato Toscana Costa).
Nell'ambito della procedura sopra riportata, in data 23 giugno 2011 è stato acquisito anche il parere dell'autorità di bacino del fiume Arno, con il quale veniva evidenziato come l'area individuata per l'ampliamento della discarica risulta classificata come area a pericolosità da frana elevata (P.F.3) e marginalmente come area a pericolosità idraulica modesta (P.I.1).
Nella «Relazione geologica, idrogeologica e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo», allegata al progetto, viene evidenziata l'erodibilità del sito, con depositi di materiale detritico all'interno di incisioni di notevole larghezza, materiali movimentabili a seguito di eventi atmosferici. Inoltre, le indagini di campagna effettuate hanno confermato la presenza di aree caratterizzate da franosità attiva o potenziale.
Giova evidenziare come la presenza del vincolo idrogeologico e di aree a pericolosità geomorfologica elevata, tipica di tale territorio, è un fattore penalizzante, così come previsto sia dal decreto legislativo n. 36 del 2003 che dal vigente piano regionale di gestione dei rifiuti urbani; ma, con un'adeguata progettazione - comprensiva di opportune verifiche di stabilità - e con la specifica autorizzazione dell'autorità competente, gli interventi proposti e valutati in sede di conferenza dei servizi sono stati ritenuti validi per il superamento delle suddette problematiche.
A parere dell'autorità di bacino, l'adozione di interventi tecnici, tali da evitare l'innesco o la riattivazione dei movimenti franosi, l'eliminazione del ruscellamento selvaggio delle acque ed un'adeguata regimazione delle acque meteoriche dilavanti ed il loro corretto smaltimento a valle dell'area, comporterebbe tuttavia il superamento delle problematiche e delle condizioni di instabilità.
Pertanto, valutato il progetto di ampliamento in sede di conferenza dei servizi, è stato espresso parere di compatibilità ambientale ed inoltre prescritta la riduzione della volumetria di ampliamento, secondo le effettive esigenze e le previsioni del Piano Interprovinciale dei rifiuti in corso di predisposizione.
Sulla base degli obiettivi e degli scenari di pianificazione, approvati dalla giunta provinciale, tali utili volumetrie sono state definite come pari a circa 1.900.00 metri cubi.
Alla luce delle conclusioni di cui sopra, è stata richiesta, pertanto, una modifica progettuale, tale da garantire la chiusura della discarica alla suddetta volumetria.
Con determina dirigenziale del 20 giugno 2012 (D.D.R.G.n. 2857), il progetto di ampliamento è stato approvato, limitatamente alla volumetria di 1.970.000 metri cubi, ed è in corso di realizzazione.
Con riferimento al divieto di conferimento di rifiuti in discarica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003, la provincia ha sottolineato che il suddetto divieto non è ancora attuativo; infatti fino ad oggi, sono state emanate annualmente specifiche proroghe, l'ultima delle quali fissata al prossimo 31 dicembre 2012. È ritenuto pertanto assolto l'obbligo normativo di conferimento in discarica di soli rifiuti trattati, in quanto l'obiettivo di riduzione dei rifiuti biodegradabili collocati in discarica relativo all'anno solare di riferimento a livello di Ato è stato raggiunto. Infatti, annualmente l'Ato rendiconta alla regione i quantitativi di rifiuti biodegradabili smaltiti, sulla base dei quali viene verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Fino ad oggi i suddetti obiettivi a livello di Ato sono stati raggiunti.
Al fine di realizzare nella discarica l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (Ato), si fa presente che il conferimento di rifiuti urbani provenienti da fuori Ato è autorizzato, come sopra accennato, sulla base di un accordo di pianificazione stipulato il 28 luglio 2008 tra le province di Pisa, di Firenze e di Prato, le comunità d'ambito ex Ato 3, Ato 6 e Ato 10 ed aggiornato con successivo accordo del dicembre 2010, con scadenza il 31 dicembre 2014.
Tale accordo è stato stipulato sulla base di quanto disposto dalla legge regionale n. 25 del 1998 e dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla decisione della giunta regionale Toscana n. 88 del 1998, secondo cui è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con altre comunità d'ambito, qualora la completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di Ato non risulti interamente perseguibile in carenza di capacità di smaltimento.
Si sottolinea di fatto che le dimensioni dell'ampliamento (1.970.000 mc) sono state calcolate tenendo conto delle previsioni di produzione di rifiuti nell'ambito dell'Ato Costa, del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e dei termini di scadenza del suddetto accordo tra Ato, che prevede la cessazione dei conferimenti al 2014. Pertanto, i quantitativi di rifiuti provenienti da fuori Ato incidono in maniera marginale sulle volumetrie di ampliamento necessarie e autorizzate.
Relativamente alla sentenza del Tar si evidenzia che il ricorso fu proposto dalle società proprietarie dei terreni espropriati dal comune di Peccioli, per l'annullamento dell'atto di esproprio del comune e dell'atto di approvazione del progetto di ampliamento della discarica rilasciato dalla provincia di Pisa.
Il Tar ha accolto il ricorso con sentenza di annullamento dei provvedimenti impugnati, avverso la quale il comune di Peccioli e la provincia di Pisa hanno proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, con argomentazioni volte a provare la correttezza delle procedure adottate, nel rispetto della normativa regionale allora in vigore.
Tuttavia, il comune e la società ricorrente hanno trovato un accordo, sulla base del quale con sentenza n. 7475 del 2005 è stata annullata la suddetta sentenza del Tar senza rinvio e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Corrado Clini.