BONCIANI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
a Legoli, frazione del comune di Peccioli, in provincia di Pisa, è attualmente attiva una discarica comunale per rifiuti solidi urbani non pericolosi, aperta ormai più di 30 anni fa e poi ampliata più volte negli anni successivi (1988, primo ampliamento da 450.000 metri cubi; 1994, secondo ampliamento da 1.750.000 metri cubi; 2004, terzo ampliamento da 1.900.000 metri cubi);
il 9 marzo 2011 la Belvedere spa, società che attualmente gestisce la discarica, ha richiesto l'autorizzazione per un quarto «ampliamento» di ulteriori 4.490.000 metri cubi; questo nuovo ampliamento ha ottenuto parere favorevole in sede di conferenza di servizi ed è stato definitivamente approvato dalla provincia di Pisa il 20 giugno 2012 con determina n. 2857 del servizio ambiente della provincia di Pisa;
gran parte della popolazione locale è contraria a questo nuovo progetto di «ampliamento» della discarica di Legoli a causa delle impressionanti volumetrie richieste (più del doppio della discarica attuale), di alcune incongruenze che caratterizzano il nuovo progetto di ampliamento e dell'enorme impatto ambientale che esso inevitabilmente avrà sulla zona;
la sentenza n. 6461 del 2004 del TAR della Toscana ha stabilito che discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere spa in realtà è stata realizzata a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione della legge regionale n. 79 del 1998 allora vigente, applicazione diretta della normativa europea e nazionale (direttiva 85/337/CEE e s.m.i.; direttiva 96/61/CE; decreto del Presidente della Repubblica, 12 aprile 1996; legge 22 febbraio 1994, n. 146). Nella sentenza suindicata la seconda sezione del TAR della Toscana ha infatti stabilito che la provincia di Pisa ha erroneamente approvato il progetto definitivo della discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere spa (D.D. provincia Pisa n. 4078 del 14 ottobre 2003) senza averlo prima assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) come invece previsto dalla legge regionale e dalle normative nazionali e comunitarie sopraindicate;
questa violazione di fondo che grava sull'attuale discarica di Legoli pone seri dubbi anche sulla legittimità del nuovo ampliamento, che di fatto si conforma come un «ampliamento» di una discarica irregolarmente autorizzata;
seri dubbi sulla legittimità del nuovo ampliamento della discarica di Legoli scaturiscono anche da altre incongruenze, tra cui:
il nuovo ampliamento è in contrasto con il vigente piano dei rifiuti della provincia di Pisa, che non prevede la possibilità di realizzare un ampliamento della discarica di Legoli di queste dimensioni (circa 4.500.000 di metri cubi);
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», all'Allegato 1, punto 2.1: «UBICAZIONE» dispone che:
«Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica»; «Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico»;
l'area su cui insiste la discarica di Legoli e quella che verrebbe interessata dal nuovo ampliamento sono sottoposte a vincolo idrogeologico e sono classificate come aree a pericolosità di frana elevata PF3 nel piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I. - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2011) e come aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (sottoclasse 4b) o elevata (sottoclasse 3b e Sa) nel piano territoriale di coordinamento e nel piano di protezione civile della provincia di Pisa;
a fronte di questa chiara situazione di rischio, l'autorità di Bacino del fiume Arno, in sede di conferenza di servizi, ha stabilito che il nuovo progetto ampliamento della discarica di Legoli in questione, pur individuando questa pericolosità, non definisce i provvedimenti di stabilizzazione che devono esse messi in atto per far fronte alle problematiche di erodibilità, franosità e instabilità del sito e, di fatto, non assicura il superamento delle condizioni di pericolosità così come previsto dal P.A.I.. Esistono pertanto seri dubbi che le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possano essere rispettate;
la direttiva 1999/31/CE e successive modificazioni e integrazioni all'articolo 6, prevede che solo i rifiuti trattati (attraverso processi fisici, termici, biologici, chimici o meccanici) possano essere conferiti in discarica, ma, ciò nonostante, oltre il 55 per cento dei rifiuti smaltiti nella discarica di Legoli nel 2010, così come negli anni precedenti, sono rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) e non trattati. La discarica non è infatti dotata di nessun impianto di pre-trattamento dei rifiuti. Anche per il nuovo ampliamento si prevede il conferimento degli stessi quantitativi di rifiuti non trattati, in aperta contraddizione con le prescrizioni della normativa comunitaria;
l'articolo 9 del decreto legislativo 205 del 2010 stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità al fine di «realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (ATO)» e di «permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati negli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi». Ciò nonostante, nel triennio 2008-2011 nella discarica Legoli sono state sversate una media di 330.000 tonnellate di rifiuti l'anno di cui quasi il 70 per cento - pari a circa 230.000 tonnellate l'anno - provenenti da fuori ATO. Anche per il nuovo ampliamento si prevedono modalità di conferimento molto simili, contrariamente a quanto disposto dalla legge che stabilisce, appunto, che i rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'interno dell'ATO in cui sono prodotti;
a prescindere dalla decisione di aumentare la capienza della discarica in funzioni di esigenze di tipo locale, l'interrogante ritiene comunque passibile di verifica la scelta localizzativa che insiste su un'area classificata a pericolosità di frana elevata PF3, sottoposta a vincolo idrogeologico e distante dai principali centri di produzione e raccolta dei rifiuti in chiara contraddizione con i principi di prossimità e autosufficienza più volte richiamati dalle leggi nazionali ed europee;
inoltre il fatto che oggi si intende ampliare una discarica che secondo il TAR della Toscana (sentenza n. 6461/04) è stata realizzata nel 2004 a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione della legge regionale n. 79 del 1998 e il cui relativo progetto definitivo fosse prima assoggettato a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) così come previsto dalle normative nazionali ed europee, lascia decisamente interdetti -:
se, anche per il tramite della competente autorità di bacino, il Ministro non intenda valutare attentamente i rischi descritti in premessa e quali iniziative l'autorità di bacino intenda porre in essere, anche in termini di prescrizioni a garanzia della conservazione dell'assetto del territorio interessato dal progetto.(4-17134)