ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16945

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 664 del 11/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 11/07/2012
Stato iter:
06/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2012
DE MISTURA STAFFAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2012

CONCLUSO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16945
presentata da
ANNA MARGHERITA MIOTTO
mercoledì 11 luglio 2012, seduta n.664

MIOTTO. -
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:

il 31 marzo 2012 sul Corriere della sera è stata riportata da G. Antonio Stella una vicenda che ha visto protagonista il professor Germano Grassivaro di Padova, che ha insegnato nelle università di Venezia e di Padova, ma che è stato impegnato anche all'estero nel rilancio dell'università di Mogadiscio ed in varie missioni per la cooperazione universitaria con l'Argentina;

nell'ottobre del 1992 il professor Grassivaro partecipa alla prova di selezione per addetto scientifico all'ambasciata di Buenos Aires ma non viene scelto nonostante il seguente giudizio: «l'apposita commissione ha apprezzato la sua eccellente preparazione, tuttavia i requisiti richiesti hanno indotto la Commissione a designare un altro candidato»;

il professor Grassivaro ritiene invece di essere vittima di una ingiustizia e che il vincitore non sia in possesso dei requisiti richiesti e perciò presenta un'istanza al Ministro degli affari esteri pro tempore On. Emilio Colombo. L'istanza viene respinta in quanto viene rivendicata una «autonoma discrezionalità di scelta da parte del Ministero»;

il 4 giugno 1993 il professor Grassivaro è costretto ad introdurre un ricorso straordinario al Capo dello Stato, chiamato ad emettere un decreto di accoglimento o rigetto in base al parere del consiglio di Stato;

trascorrono anni senza alcuna risposta finché dopo l'ennesimo sollecito avviato da un legale di fiducia del ricorrente, in data 11 novembre 2011 (decreto nr. 0046) il ricorso, viene accolto. Sono trascorsi 19 anni ed il professor Grassivaro oggi ha 75 anni;

nei giorni scorsi il professor Grassivaro ha presentato una richiesta di risarcimento danni che sono di varia natura: professionali, economici, ma anche «esistenziali», come ha riconosciuto una sentenza della Corte di cassazione, in quanto «il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso...» -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto descritto e quali iniziative intendano assumere per far sì che l'esaurimento di un procedimento amministrativo avvenga in tempi celeri e comunque entro i termini previsti attualmente dalla legge n. 241 del 1990;

se, nel caso di cui in premessa, vi siano precise responsabilità in capo a dirigenti che possano essere ritenuti inadempienti;

se ritengano opportuno avanzare una congrua proposta risarcitoria al professor Grassivaro ingiustamente penalizzato economicamente e moralmente dall'operato della pubblica amministrazione e quindi evitare l'ulteriore (lunga) attesa della definizione del procedimento in sede giurisdizionale, prima che l'interessato consegua la sua giusta soddisfazione. (4-16945)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 6 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 730
All'Interrogazione 4-16945 presentata da
ANNA MARGHERITA MIOTTO

Risposta. - L'11 novembre 2011 è stato firmato dal Presidente della Repubblica il decreto di accoglimento del ricorso del 4 giugno 1993, promosso dal professor Germano Grassivaro per la mancata nomina di addetto scientifico presso le ambasciate a Caracas e a Buenos Aires. Su tali sedi erano stati nominati, sulla base della prevista procedura, il professor Giuseppe Guzzetta e il professor Luigi Tomasini.
Il 7 gennaio 2009 il legale del professor Grassivaro chiedeva al Ministero degli affari esteri di conoscere i seguiti del ricorso presentato dal suo cliente 16 anni prima (1993). Il 19 febbraio 2009 l'allora direzione generale per la cooperazione culturale (dgpcc), rispondendo alla precitata istanza, informava il legale del professor Grassivaro della possibilità di prendere visione degli atti disposti dall'allora direzione generale del personale (dgpe).
Nel fascicolo agli atti del competente ufficio dell'allora dgpcc risultavano esservi: 1) il ricorso presentato dall'interessato; 2) gli atti inerenti alla selezione degli esperti da destinare quali addetti scientifici effettuata nel 1992; 3) copia di un'interpellanza parlamentare dell'agosto 1996 attivata dallo stesso ricorrente. Nella documentazione non risultava, invece, alcuna istanza con la quale l'interessato avesse provveduto, nel termine perentorio dei 120 giorni previsto dalla normativa, ad attivarsi per i seguiti del ricorso.
Durante il giudizio e a seguito delle successive richieste istruttorie avanzate dal Consiglio di Stato quella direzione generale provvedeva ad inviare tutta la documentazione in suo possesso relativa al caso.
L'8 giugno 2011, il Consiglio di Stato emetteva il definitivo parere, con esito sfavorevole all'Amministrazione accogliendo il ricorso e disponendo l'annullamento degli atti impugnati.
A fronte della natura vincolante del parere del Consiglio di Stato veniva emesso l'11 novembre 2011, il succitato decreto del Presidente della Repubblica che accoglieva il ricorso in questione.

Il 30 novembre 2011, la direzione generale per la promozione del sistema paese (dgsp) provvedeva a notificare il suddetto decreto del Presidente della Repubblica al professor Grassivaro e ai due contro interessati.
Il 10 aprile 2012 perveniva alla dgsp il ricorso al Tar del Lazio proposto dal legale del professor Grassivaro con il quale si richiede il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, a carico dell'Amministrazione per la mancata nomina, nel 1993, di quest'ultimo addetto scientifico presso le ambasciate a Caracas e Buenos Aires.
Occorre al riguardo tenere presente che: considerato che il ricorso del Tar del Lazio è stato notificato anche all'Avvocatura generale dello Stato, spetterà a detto organo procedere a redigere la relativa comparsa di costituzione a difesa e tutela dell'Amministrazione; l'interessato non ha provveduto nel termine perentorio dei 120 giorni previsto dalla normativa ad attivarsi per i seguiti del ricorso. Una richiesta è pervenuta all'Amministrazione soltanto nel 2009, vale a dire 16 anni dopo la presentazione del ricorso stesso; la decisione di corrispondere al professor Grassivaro un risarcimento nelle forme richieste dal ricorso presentato al Tar del Lazio dal suo legale non potrà essere stabilito che in sede giurisdizionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Staffan de Mistura.