ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16877

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 661 del 05/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIRLANDA ROCCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 05/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 05/07/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/01/2013
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/01/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16877
presentata da
ROCCO GIRLANDA
giovedì 5 luglio 2012, seduta n.661

GIRLANDA. -
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

il 2 luglio 2012 lo Stato del Messico ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per i prossimi sei mesi per il sottotipo H7N3 del virus dell'influenza aviaria, a seguito della morte di circa 200 mila polli nello stato di Jalisco e dell'abbattimento in via precauzionale di altri 600 mila capi;

anche in Paesi come la Cina i casi di infezione da virus H5N1 non sono spariti negli ultimi mesi, tanto che l'ultimo decesso è avvenuto alla fine di dicembre 2011 a causa di polli infetti provenienti da Hong Kong, di cui la Cina stessa ha successivamente bloccato l'importazione -:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare, o abbiano già adottato, sia in ambito commerciale che sanitario, al fine di evitare l'importazione di polli dai Paesi a rischio contagio e, nel caso specifico, dal Messico;

quali siano i principali Paesi da cui l'Italia importa animali in cui si sono verificati casi di infezione da virus H5N1 e suoi sottotipi. (4-16877)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-16877 presentata da
ROCCO GIRLANDA

Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le importazioni nell'Unione europea di animali e prodotti di origine animale possono avvenire esclusivamente dai Paesi terzi che forniscono alla Commissione europea le necessarie garanzie sanitarie sia in materia di sanità animale che di sanità pubblica.
A tale scopo è stata stabilita una normativa comunitaria estremamente dettagliata da parte della Commissione europea nel settore veterinario.
La responsabilità di tale settore è affidata alla direzione generale per la salute e i consumatori (Dg Sanco) della Commissione europea, la quale è tenuta a garantire che la legislazione adottata a livello nazionale sia pienamente conforme agli obblighi internazionali e, in particolare, alle misure sanitarie delineate dall'Organizzazione internazionale del commercio (World trade organization).
La necessità di stabilire requisiti d'importazione comuni a tutti i Paesi membri e di rendere obbligatori i controlli all'atto dell'introduzione dai Paesi terzi di ogni partita presentata all'ingresso del territorio dell'Unione europea (controlli effettuati dai posti d'ispezione frontalieri comunitari, di cui fanno parte anche gli uffici veterinari periferici del Ministero della salute, posti di ispezione frontalieri - Pif), è finalizzata a garantire, all'interno dell'Unione europea, sia la salute dei consumatori che la salvaguardia del patrimonio zootecnico, che potrebbero essere messe in pericolo dall'importazione di animali o alimenti di origine animale provenienti da Paesi terzi con status zoo-sanitario inferiore a quello comunitario.
Per quanto riguarda i requisiti specifici per le diverse tipologie di animali e prodotti di origine animale in importazione dai Paesi terzi, questi prevedono alcuni passaggi comuni e obbligatori, quali:

la stesura di liste di Paesi terzi autorizzati ad esportare animali o prodotti di origine animale, stabilite sulla base di requisiti di sanità animale c/o sanità pubblica;

un elenco di stabilimenti/allevamenti che forniscono le necessarie garanzie sanitarie richieste per l'esportazione nell'Unione europea di prodotti o animali;

un modello armonizzato di certificato sanitario, attraverso il quale le autorità competenti del Paese terzo esportatore garantiscono la conformità della partita ai requisiti fissati dalla Unione europea.
È dalla verifica incrociata della sussistenza di tutti gli elementi sopra indicati e dall'assenza di specifiche misure restrittive comunitarie di salvaguardia conseguenti a situazioni di rischio sanitario, che scaturisce l'autorizzazione all'importazione di una determinata partita di animali o prodotti presso il Pif di ingresso nel territorio dell'Unione europea.
Per quanto riguarda, nello specifico, le importazioni di pollame da Paesi terzi, le garanzie sanitarie sopra richiamate sono stabilite dal regolamento (CE) n. 798 del 2008 e successive modifiche, che istituisce un elenco di Paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, da cui sono consentite le importazioni nella Comunità europea di pollame e prodotti a base di pollame, e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria.
Tale regolamento indica, tra le altre cose, i criteri per la classificazione dei Paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla «malattia di Newcastle», ai fini delle importazioni di pollame vivo, e tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi scientifici più recenti sull'epidemiologia dell'influenza aviaria nella Comunità stessa e nel mondo, estendendo l'ambito delle misure di lotta da applicarsi nel caso di focolai della malattia, oltre che ai casi di influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai), anche ai focolai di influenza aviaria a bassa patogenieità (Lpai), in modo da introdurre una sorveglianza attiva obbligatoria dell'influenza aviaria.
Quanto alle importazioni di partite di pollame provenienti dai Paesi terzi, si fa presente che tali animali, sulla base di quanto prescritto dal citato vigente regolamento, ma anche dalla precedente normativa comunitaria di settore, non possono essere importati, in Italia e nell'Unione europea, né dal Messico né dalla Cina, in quanto questi Paesi non hanno fornito le necessarie garanzie sanitarie richieste dalla Commissione europea. Inoltre, la maggior parte delle introduzioni nel territorio nazionale di animali vivi avviene quasi esclusivamente da Paesi comunitari, mentre per quanto riguarda le importazioni di pollame da Paesi terzi, queste avvengono solo dagli Stati Uniti e dal Canada, Paesi che realizzano, entrambi, un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798 del 2008.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Adelfio Elio Cardinale.