ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16810

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 659 del 03/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 03/07/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16810
presentata da
MARCO FEDI
martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

FEDI. -
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

le retribuzioni del personale locale operante presso le rappresentanze diplomatiche e consolari sono stabilite in euro ai sensi del decreto ministeriale n. 033/5949 del 2002 che prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2003, la retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatico-consolari e dagli Istituti italiani di cultura viene determinata e corrisposta in euro (...)»;

il decreto ministeriale n. 033/5949 del 2002, dettato da esigenze di razionalizzazione e uniformità, rappresenta una deroga al principio generale previsto dall'articolo 157 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, secondo cui «la retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad un'altra valuta in presenza di particolari motivi (...)»;

il Consiglio di Stato con parere del 12 ottobre 2011 ha escluso il personale a contratto del Ministero degli affari esteri dal blocco delle retribuzioni stabilito per i dipendenti pubblici dall'articolo 9, comma 1, decreto-legge n. 78 del 2010;

la tipologia dei contratti di assunzione del personale locale all'estero, nonché la peculiarità della relativa disciplina, non consentono l'allineamento alla contrattazione collettiva del pubblico impiego, né quindi per tale via, l'attribuzione degli stessi aumenti concessi ai pubblici dipendenti;

la decisione circa l'opportunità di rivalutare i trattamenti economici, nonché l'entità dei relativi importi, nei limiti delle risorse disponibili a tale scopo, compete pertanto all'autonomia negoziale del Ministero degli affari esteri;

in numerose realtà estere, a fronte dei consistenti aumenti del costo della vita dovuti alla crisi economica e della repentina svalutazione dell'euro nei confronti di alcune valute, si registrano difficoltà pratiche per il sostentamento quotidiano delle famiglie del personale a contratto impiegato dal Ministero degli affari esteri;

in Australia, a seguito delle incongruità contenute nel decreto legislativo n. 103 del 2000, sono venute a crearsi condizioni di ampia sperequazione, con una parte del personale retribuito in euro altra parte in dollari australiani, con tre diverse tipologie contrattuali, nell'ambito della stessa qualifica ed a parità di mansioni e di orari di servizio;

questa situazione ha indotto i contrattisti locali impiegati presso la rete diplomatico-consolare a intraprendere azioni legali contro il Ministero degli affari esteri, anche alla luce del recente pronunciamento della Corte di Coazione in materia delle controversie instaurate dai dipendenti a contratto locale del Ministero degli affari esteri;

il 23 aprile si è tenuta l'udienza preliminare davanti al Fair Work Australia ed è ormai imminente una prossima udienza nella quale i legali della rete dei contrattisti presenteranno una serie di rivendicazioni tra cui:

a) inquadramento contrattuale basato su parametri e condizioni di impiego previsti dal servizio pubblico australiano che tenga conto del costo della vita locale così come illustrato dalle tabelle inviate dai contrattisti al Ministero degli affari esteri per il tramite dell'ambasciata italiana in Canberra;

b) livello retributivo che non dia luogo a ingiuste sperequazioni per mansioni omogenee nell'ambito lavorativo dello stesso Paese;

c) contratto di lavoro che assicuri a tutti gli impiegati locali, nell'ambito di qualifiche omogenee, parità di diritti e di doveri;

d) retribuzione in valuta locale, tenuto conto che il personale con «contratto a legge locale», in seguito alla inevitabile oscillazione del valore di cambio, subisce gravi disagi di natura economica ed una perdita reale del potere di acquisto;

il personale a contratto rileva, inoltre, che la rivalutazione degli stipendi, prevista dal 1o luglio 2012, produrrà ancora una volta sperequazioni e discriminazioni con adeguamenti del 18 per cento per il personale ausiliario e del 25 per cento per il personale esecutivo, entrambe inferiori alla perdita di potere d'acquisto del 35 per cento dello stipendio verificatasi per tutto il personale retribuito in euro;

la retribuzione in euro dei contrattisti a legge locale nonostante il previsto aumento del 25 per cento risulterà di fatto inferiore di circa 5.000 dollari annui rispetto alla retribuzione percepita tre anni fa;

la sperequazione già esistente tra il personale a legge locale, assunto prima del 1o gennaio 2003, retribuito in valuta locale, e quello che, a parità di mansioni, qualifica e termini contrattuali, viene invece retribuito in euro in virtù del decreto interministeriale n.033/5949 del 31 dicembre 2002, si aggraverà ulteriormente di AUD 14.000 annui (AUD 1.172 mensili), equivalenti ad euro 11.250 annui (euro 935 mensili) -:

quali iniziative si intendano adottare, anche alla luce delle prossime scadenze connesse ai ricorsi legali alla Fair Work Australia, per giungere a un unico contratto per i lavoratori che rivestono la stessa qualifica e svolgono mansioni omogenee superando una situazione retributiva gravemente discriminatoria;

quali iniziative si intendano adottare per rivalutare i trattamenti economici del personale a contratto in Australia e finora retribuito in euro;

se non si ritenga di dover ripristinare, per la totalità degli impiegati a contratto presenti sul territorio australiano, un sistema di retribuzioni in valuta locale, come del resto previsto dalle norme introdotte dal decreto legislativo n. 103 del 13 maggio 2000, nella misura in cui si stabilisce che «la valuta in cui viene fissata e corrisposta la retribuzione degli impiegati è quella locale». (4-16810)