ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16751

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PROIETTI COSIMI FRANCESCO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 27/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 27/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16751
presentata da
FRANCESCO PROIETTI COSIMI
mercoledì 27 giugno 2012, seduta n.657

PROIETTI COSIMI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

nel territorio del comune di Roviano, e precisamente tra il chilometro 55 ed il chilometro 56 della statale Tiburtina, sono state installate recentemente due nuove postazioni di rilevazione della velocità (autovelox), in entrambe le direzioni di marcia;

occorre precisare, al riguardo, che il rilevamento delle violazioni viene effettuato, in questi casi, con postazioni fisse non presidiate da organi di polizia;

lungo il tratto di strada interessato, inoltre, non è visibile alcun cartello che segnali la presenza dei citati mezzi tecnici di controllo, l'autorità competente ad effettuare il rilievo ed irrogare le sanzioni nonché gli eventuali decreti di autorizzazione: ciò in palese contrasto con la normativa vigente in materia;

si segnala, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», stabilisce, appunto, che i dispositivi per il rilevamento a distanza delle violazioni, «fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;

d'altra parte, nell'ambito della più generale attività di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, un principio cardine è certamente quello della necessaria e adeguata conoscibilità come presupposto e precondizione della legittimità delle eventuali sanzioni comminate;

è pacificamente accettato dalla giurisprudenza dominante, infatti, che non si può muovere al conducente di un autoveicolo il rimprovero per aver violato una regola di prudenza alla guida, se quest'ultimo non è stato messo nelle condizioni di conoscere preventivamente ed adeguatamente il precetto, attraverso controlli automatici della velocità che siano segnalati e soprattutto ben visibili;

a fronte del sempre più frequente ed indiscriminato utilizzo degli autovelox, soprattutto da parte di molti enti locali, sono necessari maggiori e più capillari controlli delle autorità competenti per garantirne una legittima installazione ed un corretto utilizzo -:

quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di verificare l'effettiva legittimità dell'installazione dei dispositivi di cui in premessa ed, in ogni caso, se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente al fine di evitare un utilizzo delle apparecchiature di rilevazione della velocità in violazione della normativa vigente in materia, soprattutto con riferimento alla dislocazione, alla segnalazione nonché alla distanza tra le apparecchiature e i segnali che impongono i limiti di velocità. (4-16751)