ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 656 del 26/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: MURA SILVANA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 26/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 26/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16740
presentata da
SILVANA MURA
martedì 26 giugno 2012, seduta n.656

MURA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 240 del 2010 stabilisce, all'articolo 2, comma 9, che il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello Statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Il comma 5 afferma che lo statuto è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il comma 6 fissa il limite massimo di nove mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adozione dello Statuto, stabilendo che decorso inutilmente tale termine il Ministro costituisce una commissione con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie;

la stessa legge dispone che venga accordato ai Rettori legittimamente in carica al momento dell'adozione un unico anno di proroga del mandato. Infatti, lo stesso comma 9 dell'articolo 2 disciplina in maniera limitativa e rigorosa il caso in cui la proroga può estendersi per due anni accademici;

molti rettori di atenei italiani il cui mandato naturale scadeva nel 2011, avendo «adottato» lo statuto secondo quanto previsto dai citati commi 5 e 6, sono rimasti in carica nell'anno accademico seguente; alla luce della normativa vigente questi rettori completano in maniera non più prorogabile il loro mandato nel 2012;

la ratio della proroga, per riprendere quanto detto dal Ministro Giarda nella seduta della Camera dei deputati il 18 aprile 2012 in risposta ad una interrogazione a risposta immediata, (n. 3-02212) risponde «al fine di assicurare il recepimento dei rilievi formulati sui testi statutari nell'esercizio del prescritto controllo di legittimità e di merito al fine di garantire la piena applicazione dei principi della riforma universitaria». È evidente che il recepimento dei rilievi formulati dal Ministero si completa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi statuti; esaurito questo adempimento, non si ravvisa nemmeno nelle spiegazioni a suo tempo rese dal Governo alcun motivo per una ulteriore permanenza in carica, situazione sicuramente non prevista ed anzi sostanzialmente esclusa dalla legge n. 240 del 2010;

il Ministero, invece, ha ritenuto di suggerire una interpretazione della norma che (ancorché del tutto infondata sotto il profilo della logica giuridica) è suscettibile di creare una condizione caotica e di conclamata illegittimità in molti atenei nazionali. Come è noto, infatti, il Governo sempre per il tramite del Ministro Giarda «ha espresso l'avviso che la proroga dei mandati elettorali si riferisce solo a quei rettori in carica al momento dell'adozione definitiva dello statuto ... nel caso l'adozione definitiva dello statuto sia deliberata nel corso dell'a.a. 2011-2012, il mandato del rettore vada a scadenza alla fine dell'a.a. 2012/12»;

l'infondatezza di questa interpretazione è legata al fatto che, come è ampiamente noto, la «gestazione» giuridica di un atto si compone di più fasi: a) fase preparatoria (affidata alla Commissione di ateneo - articolo 2, comma 5); b) adozione (approvazione da parte del Senato Accademico - commi 5 e 6); c) fase integrativa e di approvazione (controllo esercitato dal Ministero, successiva approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei testi eventualmente integrati); tale fase è distinta dall'adozione ed è normata dai commi 7 e 8 dell'articolo 2);

va da sé che, qualora si volesse insistere sulla validità della interpretazione sopra richiamata, occorrerebbe trarre la conseguenza che i rettori di numerosi atenei d'Italia incluse le sedi dell'Aquila, Messina, Parma, Perugia, Viterbo e Verona sarebbero insanabilmente decaduti. Questi, infatti, non avendo adottato in forma definitiva i nuovi statuti entro il termine di scadenza del loro mandato, non avrebbero potuto beneficiare della proroga relativa all'anno accademico 2011-12 e sarebbero rimasti illegittimamente in carica. Per conseguenza, tutti gli atti compiuti dai loro atenei (inclusa l'approvazione degli statuti integrati) sarebbero nulli -:

quali atti intenda adottare il Ministro in merito alle proroghe dei rettori degli atenei italiani alla luce di quanto riportato in premessa, ed in particolare se non intenda rivedere l'interpretazione data riguardo al termine di avvio dell'anno di proroga previsto dalla legge n. 240 del 2010;

ove il Ministro dovesse persistere nella interpretazione resa, quali iniziative intenda adottare per la salvaguardia della legittimità degli atti delle università i cui rettori, ad avviso dell'interrogante illegittimamente prorogati, hanno governato in maniera invalida i loro atenei, poiché, al fine di evitare il disastro della nullità degli atti, è infatti urgentemente necessario sollecitare i decani affinché procedano all'immediata convocazione delle elezioni, dovendo i nuovi organi elettivi procedere ad una ri-approvazione di tutti gli atti compiuti dalle università. (4-16740)