ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16687

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 654 del 21/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: NEGRO GIOVANNA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 21/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/06/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16687
presentata da
GIOVANNA NEGRO
giovedì 21 giugno 2012, seduta n.654

NEGRO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


è secondo l'interrogante inspiegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;


il Governo prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;


l'articolo 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo interviene sulla disciplina di alcune delle dichiarazioni anagrafiche previste da fonte secondaria costituita dal «Regolamento anagrafico della popolazione residente» contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, differendo però l'efficacia di quanto previsto decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso;


l'intervento normativo riguarda le dichiarazioni anagrafiche concernenti i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero ovvero i trasferimenti di residenza all'estero, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza nonché i cambiamenti di abitazione;


in base alle novelle normative le suddette dichiarazioni anagrafiche sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe, ovvero inviate anche per fax e via telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le suddette modalità sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1, producono immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione, nonché quelli della corrispondente cancellazione;


le disposizioni illustrate mirano quindi ad un effetto acceleratorio della produzione degli effetti giuridici dell'iscrizione delle dichiarazioni anagrafiche relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero, ai trasferimenti di residenza all'estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ai mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza nonché ai cambiamenti di abitazione;


pur condividendo quindi la ratio che ha ispirato tali novelle normative è necessario soffermarsi a valutare gli effetti negativi che scaturiranno dall'applicazioni di tali disposizioni e le inevitabili ricadute dirette per gli amministratori locali, responsabili legalmente sulla corretta attuazione delle norme e chiamati ad operare in modo tale da garantire la sicurezza dei cittadini, l'ordine sociale e il rispetto delle norme;


obbligare i comuni a rilasciare il certificato di residenza entro 48 ore, vuol dire impedire all'ufficiale anagrafico di controllare la veridicità delle residenze se non a certificato rilasciato. Un modo per rendere ancora più difficile il controllo sugli stranieri che potrebbero dichiarare qualsiasi cosa acquisendo gli stessi diritti dei residenti -:


quali provvedimenti il Ministro, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di prevedere delle formule di garanzia atte da un lato a dare certezza alla realizzazione nei fatti della ratio della norma, ossia la semplificazione delle dichiarazioni di anagrafe e, dall'altro lato, a tutelare i sindaci nel proprio compito, quali responsabili dell'ufficio di anagrafe, nel rispetto della sicurezza dei cittadini e dell'ordine sociale. (4-16687)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-16687 presentata da
GIOVANNA NEGRO

Risposta. - L'interrogazione indicata in oggetto pone l'attenzione di questa amministrazione sui possibili effetti negativi prodotti dalla recente modifica dell'ordinamento anagrafico introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012.
In particolare, l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si intende adottare al fine di prevedere delle «formule di garanzia» atte, da un lato, a realizzare nei fatti la ratio della norma mediante la semplificazione delle dichiarazioni anagrafiche e, dall'altro, a tutelare i sindaci, quali responsabili dell'ufficio di anagrafe, evitando gli effetti negativi derivanti dal breve tempo a disposizione per controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (soprattutto da parte degli stranieri).
Al riguardo, nel richiamare la circolare del Ministero dell'interno del 27 aprile 2012, n. 9 - che illustra le modalità di applicazione della citata disposizione normativa - si fa presente che le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, sono rese mediante compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, nei quali sono indicate le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni e che devono essere accompagnate dal documento di riconoscimento dell'interessato.
Si precisa, inoltre, che la nuova disciplina non ha eliminato l'obbligo di effettuare gli accertamenti anagrafici, i quali devono essere svolti nei quarantacinque giorni successivi alla dichiarazione resa dall'interessato e, in caso di esito negativo, danno luogo al ripristino della posizione anagrafica precedente.
Per quanto concerne gli stranieri, inoltre, l'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge prevede una clausola di salvaguardia della disciplina recata dagli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per effetto della quale l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.