NEGRO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
è secondo l'interrogante inspiegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;
il Governo prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;
l'articolo 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo interviene sulla disciplina di alcune delle dichiarazioni anagrafiche previste da fonte secondaria costituita dal «Regolamento anagrafico della popolazione residente» contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, differendo però l'efficacia di quanto previsto decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso;
l'intervento normativo riguarda le dichiarazioni anagrafiche concernenti i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero ovvero i trasferimenti di residenza all'estero, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza nonché i cambiamenti di abitazione;
in base alle novelle normative le suddette dichiarazioni anagrafiche sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe, ovvero inviate anche per fax e via telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le suddette modalità sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1, producono immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione, nonché quelli della corrispondente cancellazione;
le disposizioni illustrate mirano quindi ad un effetto acceleratorio della produzione degli effetti giuridici dell'iscrizione delle dichiarazioni anagrafiche relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero, ai trasferimenti di residenza all'estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ai mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza nonché ai cambiamenti di abitazione;
pur condividendo quindi la ratio che ha ispirato tali novelle normative è necessario soffermarsi a valutare gli effetti negativi che scaturiranno dall'applicazioni di tali disposizioni e le inevitabili ricadute dirette per gli amministratori locali, responsabili legalmente sulla corretta attuazione delle norme e chiamati ad operare in modo tale da garantire la sicurezza dei cittadini, l'ordine sociale e il rispetto delle norme;
obbligare i comuni a rilasciare il certificato di residenza entro 48 ore, vuol dire impedire all'ufficiale anagrafico di controllare la veridicità delle residenze se non a certificato rilasciato. Un modo per rendere ancora più difficile il controllo sugli stranieri che potrebbero dichiarare qualsiasi cosa acquisendo gli stessi diritti dei residenti -:
quali provvedimenti il Ministro, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di prevedere delle formule di garanzia atte da un lato a dare certezza alla realizzazione nei fatti della ratio della norma, ossia la semplificazione delle dichiarazioni di anagrafe e, dall'altro lato, a tutelare i sindaci nel proprio compito, quali responsabili dell'ufficio di anagrafe, nel rispetto della sicurezza dei cittadini e dell'ordine sociale. (4-16687)