ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16462

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 645 del 06/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 06/06/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16462
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 6 giugno 2012, seduta n.645

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il giorno 5 giugno 2012, sul sito web del quotidiano on-line «Civitanews» è stata pubblicata un articolo dal titolo «CARABINIERI, COMELLINI (PDM): 150 DENUNCIANO ALLA COMMISSIONE EUROPEA INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA» secondo il quale: «Le norme emanate dalla Repubblica Italiana contenute nel Decreto Legislativo 117/1993, adottato sulla base della Legge delega n. 217/1992, nel Decreto Legislativo 298/2000 e nel Decreto Legislativo n. 66/2010, nonché nella circolare n. 545/228-1991 del 16 settembre 1995 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri determinano irragionevolmente una vera e propria discriminazione tra gli ufficiali appartenenti al ruolo normale e gli appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fortemente lesiva dei diritti e della dignità di questi ultimi». Lo scrivono 150 ufficiali del Ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri che oggi, nel giorno del 198esimo anniversario della fondazione dell'Arma, hanno deciso di dare voce alla loro protesta partecipandomi il documento che nei giorni scorsi hanno trasmesso alla Segreteria Generale della Commissione Europea in Belgio ed alla Rappresentanza della Commissione Europea a Roma. Anche questa ennesima denuncia è il chiaro segnale che le cose non funzionano come dovrebbero e mentre i vertici festeggiano, ma con «sobrietà», lo stato di disagio e frustrazione degli uomini e donne dell'Arma più amata dagli italiani cresce a dismisura. Occorre una maggiore sensibilità che in questo momento non vedo da parte dei vertici militari e delle istituzioni, troppo presi da festeggiamenti e dalla «carriera»;

ad avviso degli interroganti il fatto in questione rappresenta un chiaro segnale della delusione delle aspettative degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma e del rammarico che i medesimi evidentemente nutrono verso la mancata soluzione del problema che li riguarda;

gli ufficiali del ruolo speciale, al pari dei loro colleghi del ruolo normale, rappresentano una insostituibile risorsa umana e professionale -:

se non ritenga opportuno che gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possano transitare, a domanda ed in soprannumero riassorbibile, nel ruolo normale, mantenendo il grado, la posizione di stato e l'anzianità di grado;

se nei confronti dei maggiori, capitani e tenenti dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, non ritenga opportuno procedere alla rideterminazione dell'anzianità, ai soli effetti giuridici, fissando il periodo di permanenza nel grado per i tenenti in quattro anni e per i capitani in sei. (4-16462)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-16462 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Si risponde contestualmente alle interrogazioni in esame, in quanto concernenti la medesima tematica.
Fin dal decreto legislativo n. 117 del 1993 è stata prevista la suddivisione degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in tre ruoli (all'epoca, normale, speciale e tecnico), confermata dal decreto legislativo n. 298 del 2000 (che tuttavia ha sostituito il ruolo tecnico con il ruolo tecnico-logistico, riformando altresì l'intera materia del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali stessi), ora riassettato agli articoli 663 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In particolare, i ruoli normale e speciale hanno connotazioni differenti per quanto concerne modalità di reclutamento, iter formativi e profili professionali, nell'ottica dell'ottimale svolgimento del servizio istituzionale.
In particolare, il ruolo normale è contraddistinto da una proiezione verso le responsabilità di vertice, attraverso un profilo di carriera caratterizzato da accentuata mobilità e diversificazione delle esperienze, segnatamente nell'assunzione delle responsabilità di comando ai vari livelli.
Diversamente per il ruolo speciale è previsto un profilo di carriera sostanzialmente più operativo, legato al territorio, con una connotazione di maggiore stanzialità al fine di valorizzare meglio lo spessore professionale derivante dalle progresso esperienze.
In tale quadro, la Corte costituzionale, adita a seguito di ricorso innanzi a un tribunale regionale, con sentenza n. 531 del 1995, in ordine all'articolo 11 del decreto legislativo n. 117 del 1993, ha sancito la piena legittimità del ruolo speciale, ritenuto correttamente inserito in un'ottica di differenziazione di professionalità e non di discriminazione tra categorie omogenee, argomentando che ciò vale «soprattutto per l'Arma dei carabinieri dove la formazione dei quadri ufficiali e lo sviluppo di carriera è un problema di particolare importanza».
La stessa Suprema Corte ha, altresì, affermato che «l'esame del testo dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217 fa emergere in modo assai chiaro che il legislatore delegante - disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante l'istituzione, per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico - non ha affatto inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e all'avanzamento degli Ufficiali... Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere - in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli Ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 - la necessità di una regolamentazione attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed alle connesse potenzialità dei singoli ruoli».
In primo luogo, sussistono elementi di differenziazione già per quanto riguarda l'iter per giungere alla nomina di ufficiale nei rispettivi ruoli normale e speciale.
Per la nomina a ufficiale del ruolo normale è necessario:

vincere un concorso pubblico aperto a tutti i cittadini tra i 17/22 anni d'età, nonché ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma aventi non più di 28 anni (una parte dei posti sono riservati ai frequentatori delle scuole militari delle Forze armate);

superare, presso l'accademia di Modena, un tirocinio pratico al termine del quale devono ottenere un giudizio di idoneità in ordine a: capacità e resistenza fisica, comportamento, rendimento nelle istruzioni pratiche, idoneità ad affrontare le attività scolastiche;

frequentare e superare due anni di Accademia militare;

frequentare e superare un corso di tre anni presso la scuola ufficiali carabinieri. All'atto della nomina, gli ufficiali del ruolo normale devono sottoscrivere una ferma di 9 anni e, per mantenere il diritto a rimanere nel ruolo normale, devono conseguire il diploma di laurea entro l'anno di promozione a capitano (obbligo che non sussiste per il ruolo speciale).
Gli aspiranti alla nomina a ufficiale del ruolo speciale devono, più semplicemente:

superare un concorso riservato ai soli:

ufficiali di complemento/ferma prefissata dell'Arma con età non superiore a 32 anni;

marescialli dei carabinieri che abbiano compiuto il 26o anno di età e non superato il 40o;

frequentare e superare un corso di un anno presso la scuola ufficiali carabinieri.
Alla nomina, gli ufficiali del ruolo speciale devono sottoscrivere una ferma di 5 anni.
Gli ufficiali del ruolo normale, inoltre, devono frequentare il «Corso d'Istituto» previsto dal decreto ministeriale n. 235 del 2005 (ora articolo 755 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare), in cui il profitto viene accertato con «prove scritte ed interrogazioni orali nelle fasi di frequenza nonché mediante un esame finale che consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso».
Un'ulteriore differenziazione professionale è rinvenibile anche nell'impiego.
Basti pensare che gli ufficiali del ruolo normale, per poter essere valutati per la promozione a colonnello, hanno l'obbligo di compiere 4 anni di comando territoriale, diversamente dal ruolo speciale per il quale tale obbligo è limitato a 2 anni, con la possibilità di svolgere - in alternativa - un incarico equipollente.
Tale opportunità, non concessa al ruolo normale, consente agli ufficiali del ruolo speciale di poter adempiere gli obblighi di comando in altri 16 incarichi, vedendosi assicurata maggiore stanzialità, di cui invece gli ufficiali del ruolo normale non possono fruire nella stessa misura in ragione della loro maggiore mobilità.
I colonnelli del ruolo normale, inoltre, devono svolgere due anni di comando provinciale o equipollente mentre i parigrado del ruolo speciale non hanno tale obbligo.
Ne consegue che quando il decreto legislativo n. 298 del 2000 (articolo 33, riassettato dall'articolo 855 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare) ha voluto stabilire che «gli Ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli Ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento», in realtà ha inteso far carico agli ufficiali del ruolo normale dei più gravosi obblighi di comando per essi stabiliti (quattro anni anziché due, senza possibilità di equipollenze, per l'avanzamento a colonnello; due anni per l'avanzamento a generale).
Coerentemente, il comando generale dell'Arma, con apposita circolare interna, citata dallo stesso interrogante, ha previsto, quanto all'impiego degli ufficiali del ruolo speciale:

l'assegnazione di incarichi analoghi a quelli previsti per il ruolo normale per i tenenti e i capitani;

l'impiego in incarichi operativi, d'ufficio o di insegnamento per gli ufficiali superiori;

l'impiego in posizioni fiduciarie, di insegnamento, di ufficio e all'interno di ministeri per i colonnelli, in considerazione del ridotto numero di incarichi di comando disponibili e degli obblighi di comando dei colleghi del ruolo normale.
Tale documento, nell'ancorare la diversità di impiego del ruolo speciale alla differente previsione degli obblighi di comando, convalida anche il principio secondo cui, a differenza degli ufficiali del ruolo normale, «per gli Ufficiali del ruolo speciale è configurabile una politica di impiego che possa consentire agli stessi una maggiore stabilità nelle sedi e negli incarichi», così come effettivamente avviene.
I due ruoli si differenziano in modo significativo anche per la soglia anagrafica di accesso (in media 22 anni per il ruolo normale e 32/33 per quello speciale), con la conseguente diversa permanenza nei gradi.
Pertanto, l'attuale strutturazione risponde all'esigenza di normalizzare la dinamica delle carriere della categoria e consente un equilibrato bilanciamento tra gradi dirigenziali e quelli del personale direttivo/esecutivo.
Ciò posto, non si è in presenza, come ipotizzato dall'interrogante, di una disparità di trattamento, ma piuttosto di legittime differenziazioni di professionalità, nell'ottica di perseguire un adeguato funzionamento istituzionale, tra l'altro, in un contesto disciplinato normativamente in modo chiaro ed esaustivo.
A riprova di ciò, basti considerare che, all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 298 del 2000, è stata prevista per i gradi da capitano a tenente colonnello del ruolo normale, la possibilità, una tantum, di essere immessi, a domanda, nel ruolo speciale.
In virtù di tale possibilità, ben 180 ufficiali hanno deciso il transito, a dimostrazione che la permanenza nel ruolo speciale non viene percepita discriminante o penalizzante, ma verosimilmente considerata come concreta opportunità di realizzare un diverso profilo professionale con limitati obblighi di comando e, soprattutto, una maggiore ed apprezzata stabilità.
Allo stesso modo, è prevista (articolo 835 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - Codice dell'ordinamento militare) la possibilità di transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale, ad iniziativa dell'amministrazione Difesa, qualora:

nel grado di capitano del ruolo normale, si registri un consistente numero di cessazioni dal servizio che non consenta di soddisfare le esigenze istituzionali;

l'Arma ritenga opportuno attivare la procedura sia per immettere nel ruolo normale altri ufficiali da impiegare secondo il profilo di tale ruolo, sia per garantire un diverso sviluppo di carriera a coloro che nel ruolo speciale si sono distinti per rendimento in servizio.
Infine, la previsione del grado apicale di generale di divisione per il ruolo tecnico-logistico dell'Arma (la Guardia di finanza per l'omologo ruolo tecnico-logistico amministrativo ha quale grado apicale il generale di brigata), è dovuta al diverso profilo necessario per l'accesso a ciascun ruolo.
Infatti per la partecipazione al concorso del ruolo tecnico-logistico occorre essere in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente a fronte del titolo di studio di scuola media secondaria richiesto per il ruolo speciale.
Inoltre, in considerazione che il ruolo tecnico-logistico, istituito al fine di consentire «la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo» dell'Arma (articolo 1 decreto legislativo 297 del 2000), deve poter rispondere alle particolari esigenze di elevata specializzazione necessarie per far fronte agli specifici compiti assegnatigli, la carriera degli Ufficiali di tale ruolo è stata adeguata alle funzioni da assolvere (articolo 1, comma 2, lettera C, n. 2 della legge n. 78 del 2000).
Alla luce del quadro delineato, si ritiene che l'attuale struttura della categoria degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma nei tre ruoli in questione sia congrua con le precipue esigenze istituzionali, razionale e non sperequativa.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.