ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16438

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 645 del 06/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: LUSSANA CAROLINA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 06/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 06/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16438
presentata da
CAROLINA LUSSANA
mercoledì 6 giugno 2012, seduta n.645

LUSSANA. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

con la legge 30 giugno 2009, n. 85 l'Italia ha aderito al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (trattato di Prüm), nonché all'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

le norme sopra richiamate hanno previsto, come evidenziato, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, che ha come finalità quella di provvedere alla raccolta del profilo del DNA di soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; le persone detenute o internate a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; coloro ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva; la medesima disposizione prevede la raccolta dei profili del DNA relativi a: reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali; dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati e raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione;

la legislazione in parola, ha altresì previsto l'istituzione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

l'articolo 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, ha previsto che con uno o più regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si disciplinasse: a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto; d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze per la vita; e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13; f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto;

ad oggi non sono stati emanati i provvedimenti attuativi che consentono l'applicazione delle norme di cui al capo II della legge in parola (istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA), così impedendo l'uso di un mezzo di indagini atto a facilitare l'identificazione degli autori dei delitti -:

quali immediate ed urgenti azioni positive intendano adottare i Ministri interrogati che consentano di approntare gli schemi di regolamento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009 da trasmettere, ai sensi del secondo comma, alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.(4-16438)