ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16428

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 644 del 05/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/06/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 05/06/2012
Stato iter:
15/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/10/2012

CONCLUSO IL 15/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16428
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 5 giugno 2012, seduta n.644

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta un'assoluta priorità per il Paese, che con l'approvazione definitiva nel luglio 2009 del decreto «correttivo» (decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106) al testo unico n. 81 del 2008, ha equiparato l'Italia agli standard normativi internazionali ed europei;

la strategia, in tema di prevenzione dei rischi lavorativi promossa dalla rinnovata normativa, privilegia l'adozione di misure condivise volte a promuovere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, l'informazione e la sorveglianza. L'efficacia dell'attuale sistema di prevenzione passa inevitabilmente per una effettiva collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, in un contesto di competenze precisamente definite della normativa vigente;

affinché il sistema di prevenzione risulti efficace i lavoratori devono essere consapevoli di avere il diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione e di seguire tutte le norme dettate dal datore di lavoro; il datore di lavoro ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore importante quanto la produzione, di valutare il rischio e prevenirlo con soggetti e strutture di supporto: medico competente e servizio di prevenzione e protezione; il datore di lavoro deve, conseguentemente alle attività di valutazione dei rischi da lavoro, attuare le misure di prevenzione degli infortuni previste dalla legge, senza eccezioni o ritardi;

presso l'Amministrazione della difesa la normativa a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata recepita con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Nell'ambito della Marina militare la pubblicazione SMM 1062, attuazione delle norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro, ha reso attuativi i dettami del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, al contesto militare e navale, stabilendo gli obblighi e i doveri di tutte le figure che concorrono alla sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso quelli del «medico competente» (specialista in medicina del lavoro);

secondo quanto dettato dalla normativa nazionale, recepito altresì dalla pubblicazione SMM 1062, il medico competente collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, programma, ove necessario, la sorveglianza sanitaria, predispone l'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, svolge attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza), organizza il servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro, sottoscrive il documento di valutazione dei rischi (DVR), partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, compila la cartella sanitaria e di rischio, effettua sopralluoghi negli ambienti di lavoro e valuta i dispositivi di protezione individuale (DPI);

il 25 maggio 2012 veniva data la notizia sui principali media nazionali della morte del nocchiere di terza classe Alessandro Nasta, 29 anni di Brindisi. Il graduato, imbarcato dal gennaio 2011 sulla Nave Amerigo Vespucci, è morto cadendo dall'albero più alto della nave e, a seguito di un volo di circa quindici metri, malgrado i soccorsi sanitari, è morto all'ospedale di Civitavecchia dove è stato trasportato in elicottero dall'unità navale, che si trovava in viaggio da La Spezia verso Civitavecchia. Come riportato sul giornale La Nazione di La Spezia del 25 maggio 2012, Alessandro Nasta è morto dopo essere precipitato dall'albero di maestra, quello centrale e più alto. Il graduato, dopo aver ultimato una manovra alle vele, alle 11:38 stava rientrando sul ponte di coperta quando, all'altezza della prima coffa, mentre si sosteneva al passamano - (tientibene) - ha perso la presa ed è caduto da una altezza di circa 15 metri urtando la testa sul ponte di coperta, trauma che è risultato letale (ricostruzione della dinamica dell'incidente rilasciata con una nota dalla Marina militare) -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della pregressa valutazione del rischio lavorativo del militare deceduto da parte del medico competente designato per l'unità navale Vespucci e se il medesimo medico abbia mai adempiuto alle attività di pertinenza stabilite dalla normativa vigente;

se il Ministro interrogato sia in grado di quantificare il numero dei sopralluoghi finora effettuati dai medici competenti designati per le unità navali della Marina militare (sedi di La Spezia, Taranto, Augusta) e la percentuale delle cartelle sanitarie compilate per la valutazione dei rischi lavorativi dei militari imbarcati appartenenti alle singole giurisdizioni;

se il Ministro interrogato sia in grado di stabilire su quale turno di guardia di navigazione fosse impiegato il graduato Alessandro Nasta, quante ore di riposo gli venivano garantite dal comando di bordo prima di essere impiegato alla manovra alle vele e se il personale preposto aveva valutato preventivamente che il militare indossasse i dispositivi di protezione individuale anti-caduta (cintura con imbracatura, cordino d'aggancio) e fosse indottrinato sul loro corretto utilizzo. (4-16428)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 15 ottobre 2012
nell'allegato B della seduta n. 703
All'Interrogazione 4-16428 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Relativamente alla pregressa valutazione, da parte del medico competente, del rischio lavorativo del nocchiere di terza classe Alessandro Nasta, tragicamente scomparso a seguito dell'incidente verificatosi a bordo della nave Amerigo Vespucci, è il caso di premettere che le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavora previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono applicate alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello stesso decreto legislativo, a partire dall'ottobre 2010, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (articoli 244 e seguenti).
In particolare, la Marina militare italiana, ha impartito le discendenti disposizioni applicative di dettaglio con apposita circolare (l'edizione attualmente in vigore è del dicembre 2011).
Per redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle unità navali esistenti, attesa la peculiarità di tali ambienti di lavoro, la Forza armata ha provveduto a commissionare a imprese specializzate l'elaborazione di un'apposita relazione tecnica sulla valutazione dei rischi (RTVR), che costituisce il documento base per procedere, poi, alla redazione del DVR.
Per quanto concerne nave Vespucci, la trasmissione della RTVR risulta avvenuta in data 29 ottobre 2011, a cura dell'arsenale della Marina militare di La Spezia, mentre per il medico competente, già nel 2009, la direzione di sanità di La Spezia ha provveduto a designare l'ufficiale medico che ha il compito di collaborare con il comando di bordo («datore di lavoro») alla valutazione dei rischi e alla predisposizione del relativo documento, oltre a esercitare la sorveglianza sanitaria sul personale appartenente ai nuclei di pronto intervento di bordo.
Pertanto, la valutazione del rischio non rientra tra le attribuzioni del medico competente che unicamente collabora alla stessa, insieme alle altre figure previste dal richiamato decreto legislativo, n. 81 del 2008.
A seguito della trasmissione della RTVR, risulta che il medico competente abbia preso i primi contatti con nave Vespucci per concordare le azioni dirette alla redazione del DVR, ancorché al momento del tragico evento non fossero ancora del tutto completate le formalità previste dalla menzionata circolare, tra cui la nomina formale ciel medico competente con apposito ordine del giorno del comandante.
Con riferimento alle specifiche mansioni, cui era addetto il sottocapo di 3° classe Nasta (appartenente alla categoria «Nocchieri»), le attività in alberata rientrano tra i «lavori in quota», come definiti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (articoli 107 e 111) e, come tali, previste e valutate nella RTVR fornita a bordo.
Occorre infatti evidenziare che, indipendentemente dalla mancata formalizzazione della nomina del medico competente e del DVR, al momento dell'evento la nave era, comunque - come già accennato - in possesso della prevista RTVR e che nel predetto documento risulta valutato lo specifico rischio concernente le mansioni alle quali era addetto il militare (con particolare riguardo alla fase della manovra alle vele).
In particolare, il grado di rischio era risultato «accettabile» (grado 4) dalle metodologie di calcolo definite nella sezione «metodologia» della RTVR, in base alle quali, pur in presenza di possibili danni «gravissimi», il grado di rischio era ritenuto mitigato mediante l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ovverosia delle apposite imbracature di sicurezza.
Tali dispositivi, peraltro, sono previsti, più in generale, su tutte le unità navali per i «lavori in quota» e sono: cintura di sicurezza omologata con imbracatura tipo paracadute, scarpe da vela, tuta da vela di colore verde con inserti catarifrangenti.
Tenuto, altresì, conto che in navigazione è sempre presente personale sanitario, è comunque possibile (da parte dell'operatore e/o del comando) la notifica e/o la verifica di eventuali condizioni di salute ostative al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale/sistemi di imbracatura e/o allo svolgimento in sicurezza delle attività in alberata.
Con riferimento al numero dei sopralluoghi sulle unità navali, non risultano, al momento, effettuate visite ispettive da parte dei medici competenti, in quanto le disposizioni applicative emanate con la nuova versione della circolare n. 1062 - edita nel dicembre 2011 ed entrata formalmente in vigore nel febbraio 2012 - hanno integrato le precedenti con nuove procedure e nuovi incarichi, nonché con la predisposizione di nuovi elementi di organizzazione.

Ciò ha comportato un graduale avvio delle nuove disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria sulle unità navali, il cui completamento è previsto entro la fine dell'anno in corso.
Nello specifico, man mano che le unità navali ricevono la versione definitiva della RTVR richiedono alle competenti direzioni di sanità della Marina militare la designazione del medico competente e provvedono alla formale nomina dello stesso per l'avvio delle previste incombenze, tra le quali rientrano anche le visite negli ambienti di lavoro.
Quanto, invece, ai turni di guardia, il personale di nave Vespucci è organizzato in tre squadre e i relativi servizi di guardia in navigazione prevedono una turnazione di 4 ore di guardia (squadra di guardia), 4 ore a disposizione su chiamata, per lavorazioni che richiedono un maggior numero di personale per l'esecuzione delle stesse (squadra di comandata) e 4 ore di riposo (squadra franca).
Per il tipo di attività in corso, al momento dell'incidente, erano state impiegate la squadra di guardia e quella di comandata, della quale faceva parte il nocchiere Alessandro Nasta.
In merito alla dinamica dell'incidente che ha portato alla tragica scomparsa del militare, si fa presente che soltanto gli esiti delle tre inchieste (penali ordinaria/militare e sommaria), tuttora incorso, potranno fornire l'esatta ricostruzione degli avvenimenti.
Ciò premesso, si rende noto che prima del proprio servizio di guardia e successiva comandata il militare aveva avuto 8 ore di riposo/libero da servizi e indossava i dispositivi di protezione previsti: cintura di sicurezza ad imbracatura con spalline per salita a riva, tuta da lavoro e scarpe tecniche da vela.
Tutto il personale di guardia o che svolge, comunque, attività lavorativa, è obbligato ad indossare tali dispositivi.
Inoltre, per ogni attività da svolgere in alberata, nel corso del «briefing» operativo il nostromo di servizio chiede al militare designato se ha compreso l'attività che deve effettuare e se è nelle condizioni psicofisiche per assolvere i propri compiti: il personale imbarcato, senza alcuna eccezione, è professionalmente preparato per il compito tecnico da svolgere.
Le lavorazioni in alberata vengono eseguite soltanto dal personale della categoria «nocchiere», nella cui formazione e addestramento rientra anche il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Si segnala, in ultimo, che durante lo svolgimento della campagna addestrativa, il personale nocchiere di nave Vespucci svolge compiti di istruttore nei confronti degli allievi della prima classe dei corsi normali dell'accademia navale, nella specifica attività di salita in alberata e posto di manovra alle vele.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.