ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16335

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZINZI DOMENICO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 30/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 30/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16335
presentata da
DOMENICO ZINZI
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

ZINZI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:

il Consorzio unico di bacino per le province di Napoli e Caserta vanta un credito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento di protezione civile, per complessivi euro 71.039.043,76 e per il quale ha presentato istanza di ammissione al passivo ai sensi del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 del 2010;

secondo quanto contenuto nella nota prot. n U0D03198 del 16 maggio 2012, il dipartimento di protezione civile avrebbe sospeso l'analisi dell'istanza di insinuazione al passivo perché «il credito è oggetto di contenzioso tuttora pendente»;

si segnala che il comma 6 dell'articolo 5 del decreto del dipartimento di protezione civile n. 903 del 1o dicembre 2010, stabilisce che «le istanze riferite a crediti relativamente ai quali esista un giudizio pendente davanti all'autorità giudiziaria, per tutto o parte del credito stesso, saranno eventualmente valutate, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, all'esito del giudizio, salva definizione transattiva anticipata»;

il citato decreto prevede pertanto una possibilità, e non un obbligo, di attendere gli esiti del giudizio. Sta di fatto inoltre, che, al momento, è soltanto una piccola parte dell'intero credito ad interessare le pendenze giudiziarie, e non certo l'intero credito;

la motivazione inserita nella citata nota prot. n U0D03198 del 16 maggio 2012 del dipartimento di protezione civile, sembrerebbe pertanto all'interrogante viziata da eccesso di potere, sospendendo l'analisi dell'istanza di insinuazione al passivo per l'intero credito richiesto dal Consorzio unico di bacino e non solo relativamente alla parte interessata dalle pendenze giudiziarie;

d'altronde, nella domanda di insinuazione al passivo, è dettagliatamente descritta la parte del credito per il quale pendono azioni giudiziarie;

il comportamento della Presidenza del Consiglio dei ministri appare all'interrogante inoltre tanto più di dubbia legittimità alla luce delle integrazioni al decreto 903 del 2010 effettuate in seguito all'approvazione del successivo decreto n. 128 del 18 luglio 2011;

nelle premesse del citato decreto 128 si legge infatti: «considerato che, a seguito della soppressione, in sede di conversione, del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 195 del 2009, non è più obbligatorio l'inserimento nella massa passiva per ottenere il soddisfacimento del credito vantato, potendo il creditore direttamente esercitare azioni giudiziarie per conseguire il pagamento di quanto preteso»; sulla base di tale premessa, il dipartimento di protezione civile ha decretato «fatte salve le istanze di ammissione alla massa passiva e tenuto conto della possibilità di adire le vie giudiziarie per ottenere il soddisfacimento delle pretese creditorie, l'Unità tecnico-amministrativa... procederà a dare compiuta attuazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 195/2009, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26... provvedendo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a fronteggiare le proprie esposizioni debitorie, comprese quelle rispetto alle quali non è stata presentata istanza di ammissione alla massa passiva...»;

l'interpretazione fornita quindi dallo stesso dipartimento di protezione civile, con il decreto n. 128 del 2011 opera un evidente scollamento tra le istanze di ammissione alla massa passiva e le pendenze giudiziarie, superando il problema della pendenza dei procedimenti, che era sorto in applicazione del decreto-legge 195 del 2009 successivamente non convertito nella parte relativa alla sospensione dei processi civili in pendenza delle istanze di insinuazione alla massa passiva;

di recente, inoltre, si è venuti a conoscenza che, nei confronti dell'articolazione di Napoli, dello stesso Consorzio unico di bacino, il dipartimento di protezione civile ha adottato un comportamento differente, provvedendo ad inserire nella massa passiva anche crediti per i quali vi è pendenza di azioni giudiziarie, ponendo in essere, pertanto, un comportamento a giudizio dell'interrogante contraddittorio, in tutta evidenza -:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti, quali siano gli orientamenti in merito e se non ritenga di assumere iniziative volte a superare quello che all'interrogante appare un comportamento contraddittorio del Dipartimento della protezione civile nei confronti delle due articolazioni del Consorzio unico di bacino. (4-16335)