ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16293

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 639 del 28/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/05/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 28/05/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/05/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 28/05/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 28/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 28/05/2012
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 28/05/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 18/06/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16293
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 28 maggio 2012, seduta n.639

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:


il Governo con la spending-review è intervenuto analizzando le voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, per evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita;


il sito web del «Partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia» nel comunicato stampa del 30 aprile 2012, dal titolo «Spending review, PDM: 7,4 miliardi di risparmi, adesso Monti valuti nostre proposte respinte dalla partitocrazia» riporta che esistono «i trattamenti economici superiori che solo il personale dei ruoli ufficiali e direttivi percepisce al compimento dei 13-15 e 23-25 anni di servizio»;


la legge 1o aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni all'articolo 43 prevede al comma 22 che «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23 che «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;


la legge 1o aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni all'articolo 43-ter prevede al comma 1 che «Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica», al successivo comma 2 che «A decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore» e infine al comma 3 che «Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;


il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni all'articolo 1802 prevede al comma1 che «Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica», al comma 2 che «Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica» e infine al comma 3 che «Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;



le suddette norme stabiliscono quindi che agli ufficiali e ai direttivi, della Forze armate e delle Forze di polizia, rispettivamente con 13 o 23 anni di servizio è attribuito lo stipendio di colonnello/primo dirigente o di generale di brigata/dirigente superiore e al raggiungimento di 15 o 25 anni di servizio è elargito l'intero trattamento economico a prescindere dal grado/qualifica conseguito;


la «promozione indiscriminata a dirigente» non ha eguali in tutto il pubblico impiego e secondo gli interroganti appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, giacché a parità di funzioni dovrebbe corrispondere un trattamento economico ben definito (articolo 36 della Costituzione), ci sono tenenti colonnelli/vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado/qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico -:


quale sia per il corrente anno l'importo della spesa complessiva destinata al trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per effetto delle norme citate in premessa;


se non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative normative per eliminare quello che gli interroganti giudicano un vero e proprio privilegio retributivo e in quale modo. (4-16293)