ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16290

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 639 del 28/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCILIPOTI DOMENICO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
Data firma: 28/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16290
presentata da
DOMENICO SCILIPOTI
lunedì 28 maggio 2012, seduta n.639

SCILIPOTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


nell'attuale momento di profonda crisi economica che attraversa indistintamente tutto il Paese le banche continuano, incontrastate, ad esercitare un pervasivo e soffocante controllo sul sistema produttivo e commerciale nazionale, disponendo a proprio piacere degli strumenti della raccolta del risparmio e della concessione del credito, sorde alle esigenze ed alle grida di aiuto degli operatori economici e commerciali, ma anzi pronte ad esigere dagli stessi somme esorbitanti e non dovute nell'ambito di rapporti caratterizzati sia da elevatissime asimmetrie cognitive ed informative che dalle resistenze e dall'ostracismo dispiegati nei confronti dei clienti che chiedono di avere effettiva contezza della loro posizione;


non si può fare a meno di rilevare come i clienti degli istituti di credito, soprattutto risparmiatori e piccoli e medi imprenditori, per potere procedere ad una omogenea ed uniforme ricostruzione dei propri rapporti bancari, ricostruzione indefettibile per una compiuta valutazione, sia sotto il profilo legale che contabile, che della legittimità delle somme pretese ed incamerate dalle banche nel corso dei rispettivi rapporti, frequentemente di durata ultradecennale, devono richiedere copia degli estratti conto, unitamente alle ulteriori comunicazioni periodiche rese dall'istituto di credito;


la predetta ricostruzione, come anticipato, è indispensabile per determinare se la banca, nel corso dei diversi rapporti intrattenuti con i clienti, abbia illegittimamente preteso ed incassato somme a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ove non pattuita, commissione di massimo scoperto, valute, spese di tenuta conto non convenute, oltreché eventuali interessi usurai;

il 4o comma dell'articolo 119 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (cosiddetto T.U.B.), così come modificato dall'articolo 4, 2o comma, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, a sua volta modificato dall'articolo 3, 2o comma, decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, dispone testualmente che «il cliente o colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente posso essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione»;


la previsione normativa è intesa a consentire l'effettivo esercizio del diritto di controllo del cliente sui propri rapporti bancari, effettività che impone che un siffatto controllo non sia nei fatti impedito o reso particolarmente difficile dalla richiesta della banca di somme elevate per l'acquisizione di copia della documentazione bancaria;


tuttavia, nella realtà, le banche, in dispregio alle finalità perseguite dal legislatore, al fine di frustrare il compiuto esercizio del diritto di controllo dei clienti sui propri rapporti bancari e la loro omogenea ricostruzione, premessa necessaria questa alla determinazione della dovutezza e della legittimità delle somme pretese e trattenute dalle medesime banche, spesso in assenza di alcun titolo giuridico legittimante, subordinano la consegna delle copie della documentazione bancaria richiesta dai clienti al pagamento di elevatissimi importi, non pattuiti ma anzi unilateralmente ed illegittimamente determinati;


tale illegittima pretesa pone i clienti, che vorrebbero verificare se il dovuto è tale e la legittimità di quanto incamerato dalle banche nel corso dei rispettivi rapporti, nella disagevole alternativa tra subire l'esborso di cospicui importi per potere esercitare un diritto legislativamente previsto o rinunziare al proprio diritto di controllo sulla corretta e trasparente gestione dei rapporti bancari -:


quali iniziative anche normative il Governo intenda intraprendere per evitare che i «costi di produzione» di copia della documentazione bancaria, richiesta ai sensi dell'articolo 119, 4o comma, decreto legislativo 385 del 1993 al fine di determinare la legittimità delle somme pretese, e trattenute dalle banche nel corso dei rapporti bancari, vengano unilateralmente determinate dagli istituti di credito con conseguente impedimento o fortissima limitazione nei fatti dell'esercizio del diritto di controllo e verifica da parte dei clienti della trasparenza, correttezza e legittimità nella gestione dei rapporti bancari.
(4-16290)