ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16226

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 637 del 23/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: BARANI LUCIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 23/05/2012
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 23/05/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16226
presentata da
LUCIO BARANI
mercoledì 23 maggio 2012, seduta n.637

BARANI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:


nel 2002 il consiglio regionale della Toscana decise di costituire un consorzio tra le quattro aziende n. 1 (di Massa e Carrara), n. 2 (di Lucca), n. 3 (di Pistoia) e n. 4 (di Prato) per la costruzione di quattro nuovi ospedali;


lo stesso consiglio decise altresì che l'appalto doveva essere gestito con la metodica del project financing;


si giunse all'individuazione del concessionario in un'associazione temporanea di imprese costituita da Astaldi, Pizzarotti e Techint, mediante una procedura costellata da ricorsi e denunce;


a proposito di tali appalti pubblici le leggi prevedono che possano essere subappaltati lavori solo in determinati ambiti e comunque entro percentuali ben precise rispetto al totale dei lavori richiesti;


la ratio della legge è chiara: si vuole evitare che gli appalti vengano affidati a ditte che non hanno le necessarie competenze o che sui cantieri si intersechino troppe piccole ditte ponendo a rischio la sicurezza;


la pratica del subappalto inoltre può rendere più difficile i rigorosi controlli richiesti per prevenire il riciclaggio di denaro sospetto e ancora che vengano sfruttati i lavoratori evitando di regolarizzare i propri dipendenti;


nel corso del 2010 nell'ambito del SIOR è stato posto il problema di definire il limite percentuale dei lavori che potevano essere affidati dal concessionario in subappalto e le procedure autorizzative;


ad ottobre del 2010 è stato richiesto in merito un parere legale;


con deliberazione n. 23 del 24 gennaio 2011, la ASL n. 1 di Massa e Carrara aveva recepito il parere legale fornito, su richiesta del SIOR, dagli avvocati Federigi e Lepri; il parere viene espresso solamente da due avvocati che rappresentano due delle quattro aziende consorziate;


si fa cenno al fatto che l'avvocato della ASL n. 1 (Vincenzina Liguori) «ha in più occasioni manifestato la propria difficoltà professionale ad affrontare tematiche del genere»; non si ritrova alcun riferimento in merito al fatto che non si è espresso nessuno per conto della ASL n. 3 di Pistoia;


non si comprende perché il parere non viene fornito dallo studio del professor Malinconico di Roma, con cui il SIOR aveva in atto una convenzione che espressamente prevedeva la formulazione di pareri legali;


si fa riferimento ad una «urgenza» manifestata dai RUP (responsabile unico del procedimento) che non ha alcuna spiegazione o giustificazione, trattandosi di una problematica che era stata discussa per mesi nel periodo precedente alla formulazione del parere;


fa riflettere il fatto che il parere viene formulato in data 15 ottobre 2010 (4 giorni dopo che erano state richieste ed ottenute le dimissioni del dottor Delvino, direttore generale della ASL n. 1 di Massa e Carrara) e che poi sia stato recepito con delibera n. 23, il 24 gennaio 2011 (dopo oltre tre mesi) confermando l'assenza di ogni tipo di urgenza; in merito si fa presente che il dottor Delvino, durante la sua audizione alla commissione d'inchiesta errori in campo sanitario e disavanzi pubblici della Camera dei deputati del 16 febbraio 2011, ha riferito che in data 6 ottobre era stato coinvolto in una aspra discussione con l'ingegnere Morganti, consulente del SIOR, ed il dottor Cravedi, presidente dello stesso consorzio, proprio sulla problematica dei subappalti, ribadendo la propria contrarietà ad autorizzare subappalti in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla convenzione a suo tempo stipulata tra il SIOR (Sistema integrato degli ospedali regionali) ed il concessionario;


il problema fondamentale sta nel fatto che la convenzione stipulata tra il SIOR ed il concessionario esplicitamente prevedeva, all'articolo 4, che il concessionario avrebbe realizzato l'opera e gestito i servizi anche avvalendosi di appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e servizi e terzi in genere secondo «quanto previsto dall'offerta, individuati nel rispetto della vigente normativa ed in possesso dei requisiti...», come riportato nella citata delibera n. 23 del 2011; in altri termini, nel rispetto delle norme a suo tempo vigenti, non potevano essere subappaltate le opere e le forniture specialistiche attribuibili alle categorie OS 28 e OS 30 (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000);


i responsabili unici del procedimento, evidentemente dietro richiesta del concessionario, altrimenti non si capirebbe la motivazione per cui hanno posto il problema ai direttori generali ed agli avvocati, si sono chiesti se, contrariamente a quanto sancito nella convenzione, si potessero sub-appaltare anche le opere e le forniture attribuibili alle categorie OS 28 e OS 30 sulla base quanto stabilito nel decreto legislativo n.163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni (con particolare riferimento al decreto legislativo n. 152 del 2008);


rispetto a tale problema si può notare nel parere una sostanziale mancanza di coerenza logica tra i presupposti e le conclusioni;


citando alcune sentenze del Consiglio di Stato si afferma che «il procedimento deve essere assoggettato alla disciplina vigente all'epoca di pubblicazione del bando di gara e considerare irrilevanti le modificazioni normative intervenute successivamente a tale data»;


consequenzialmente è poi scritto: «... in considerazione di quanto sopra evidenziato, per quanto riguarda le lavorazioni di cui alle categorie OS28 E OS30 (...) sembrerebbe non potersi che fare riferimento alla disciplina per esse recata dal bando di gara, così come riportata anche nella richiesta di parere, e confermare quindi la "non sub-appaltabilità" nonostante lo jus superveniens di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2008»;


le argomentazioni sviluppate nei capoversi successivi non inficiano minimamente la forza di tale affermazione; al contrario la rafforzano;


il parere in nessuna parte prende in considerazione l'articolo 118 del decreto legislativo n.163 del 2006 che, al comma 2, afferma: « (...) l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni» «(...) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo (...)»;


gli avvocati Federigi e Lepri argomentano sul fatto che la lettera di invito alla procedura negoziata non avesse previsto alcuna dichiarazione riferibile alla disciplina dell'eventuale subappalto: sulla base di quanto riportato nell'articolo 118 sopra citato in nessuna maniera tale argomentazione può giustificare il ricorso al subappalto, semmai secondo l'interrogante vale l'esatto contrario;


fanno poi riferimento al fatto che il soggetto promotore non ha partecipato alla gara di licitazione privata (nel rispetto della procedura prevista dal project financing) e, quindi, secondo loro, non sarebbe vincolato alle norme di legge;


basterebbe, per confutare tale riflessione, ricordare che il soggetto promotore ha poi sottoscritto la convenzione che ribadisce la non subappaltabilità delle lavorazioni riferite alle categorie sopra citate;


l'affermazione «tanto la gara di licitazione privata quanto la successiva procedura negoziata si sono svolte sulla base di un progetto preliminare e non definitivo o addirittura esecutivo» è portata, paradossalmente, a sostegno del fatto che si possa applicare indiscriminatamente il subappalto;

ad avviso dell'interrogante non si ritrova alcuna logica in tale affermazione ed invece a sostegno del fatto che siano vincolanti le regole fissate negli atti di gara si aggiunge la considerazione che tali regole, che ora si intende modificare, possano aver influito sulla formulazione dell'offerta da parte del CTS;


la loro modificazione in corso d'opera fa venire meno il principio della trasparenza e della concorrenza;



la formulazione del parere contenuto nella deliberazione n. 10 del 25 gennaio 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non sembrerebbe aver potuto tener conto del parere legale sopra analiticamente descritto e commentato -:



considerato che la situazione di anomalia rilevata nel caso continua a sussistere, se non si intenda effettuare una ispezione per il tramite dei servizi ispettivi di finanza pubblica nonché assumere ogni altra iniziativa di competenza, con riferimento a quanto rappresentato in premessa. (4-16226)