ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 636 del 22/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 23/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/05/2012
Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/05/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16200
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
martedì 22 maggio 2012, seduta n.636

FUGATTI e BITONCI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche il settore del commercio su aree pubbliche;

le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante su aree pubbliche, introducono significative restrizioni all'accesso nel settore;

l'articolo 16, in particolare, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati regionali;

l'equiparazione della nozione di risorse naturali, sempre all'articolo 16, con quella di «posteggi in aree di mercato» risulta impropria ed ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori ambulanti. In tal senso l'articolo 16 non si ritiene debba essere applicato alle concessioni relative al settore del commercio ambulante;

altre criticità emergerebbero in relazione all'applicazione dell'articolo 70, del citato decreto legislativo, che riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, con il rischio di tagliare fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;

già in occasione dell'esame parlamentare del citato schema di decreto legislativo, le Commissioni X e II della Camera dei deputati avevano sollevato molte perplessità, sia sull'interpretazione estensiva dell'articolo 16 sia sull'apertura del settore alle società di capitali;

le norme in questione creano una discontinuità rispetto a quanto statuito dalla normativa nazionale e regionale in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche soprattutto per quanto concerne la tutela delle piccole imprese;

il rischio, se non vi fossero modifiche alle norme citate, sarebbe di lasciare senza lavoro decine di migliaia di famiglie che da generazioni portano avanti le attività del commercio, contribuendo alla crescita economica del Paese -:

se sia nelle intenzioni del Ministro interrogato assumere le necessarie iniziative per la modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconoscendo l'estraneità della categoria degli operatori ambulanti rispetto a quanto previsto dalle disposizioni della citata normativa europea;

se intenda assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone. (4-16200)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 13 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 734
All'Interrogazione 4-16200 presentata da
MAURIZIO FUGATTI

Risposta. - Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, riguardante il commercio su aree pubbliche e, in particolare, la disciplina introdotta per tale settore dalla normativa di attuazione della direttiva europea in materia di servizi nel mercato interno (decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59).
Al riguardo, si rappresenta che l'argomento è stato oggetto anche della risoluzione n. 7-00547, cui il Ministero dello sviluppo economico ha fornito circostanziati ed esaurienti elementi di risposta.
In tale circostanza si è fatto richiamo ai principi comunitari evidenziati dalla Commissione europea in risposta a specifici quesiti posti da alcuni Stati, in relazione all'applicazione dell'articolo 12 della direttiva servizi 2006/123/CE, dove è chiaramente esplicitato che «Nella misura in cui il commercio ambulante può svolgersi solo sul suolo pubblico disponibile a tal fine e visto il carattere circoscritto di tale risorsa, è necessario, al fine di consentire un accesso al mercato su base paritaria, garantire che le autorizzazioni alla vendita nei mercati ambulanti abbiano durata limitata. Il periodo per il quale vengono concesse le autorizzazioni deve essere tale da consentire al prestatore di recuperare il costo degli investimenti e ottenerne un giusto rendimento. Infine, è importante notare che occorre attuare una procedura di selezione specifica per il rilascio di dette autorizzazioni, al fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta.» (cfr. n. 3434 dell'11 giugno 2010).
L'articolo 16 del decreto legislativo di recepimento n. 59 del 2010 riproduce integralmente l'articolo 12 della predetta direttiva e, di conseguenza, va ribadito che non è sostenibile la possibilità di escludere il suolo pubblico dall'applicazione del principio comunitario.
La questione relativa alle esigenze di tutela della categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche e degli investimenti dai medesimi effettuati nel corso degli anni trova uno strumento nella previsione di cui all'articolo 70, comma 5 del citato decreto che, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16, rimette ad un'intesa in sede di conferenza unificata l'individuazione di criteri per il rilascio delle concessioni sulle aree pubbliche, che siano rispettosi delle norme imposte dall'Unione europea, ma allo stesso tempo in linea con le esigenze sia del mondo economico che delle amministrazioni territoriali.
A tale accordo si è giunti il 5 luglio 2012, data in cui è stata siglata l'«Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».
L'Intesa, oltre a determinare un termine di durata minimo di nove anni e massimo di dodici delle concessioni, prevede dei criteri in grado di valorizzare l'esperienza e la professionalità degli operatori, permettendo di recuperare l'anzianità di esercizio degli stessi.
Relativamente al tema sollevato dagli interroganti, inerente alle eventuali restrizioni del mercato correlate alla forma giuridica e al capitale sociale richiesti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, si richiama l'attenzione sulla circostanza che il comma 1 dell'articolo 70 risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE, che

al considerando 38 prevede che «La nozione di "persona giuridica" secondo le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per "persone giuridiche" ai sensi del trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica»;

all'articolo 15, tra i requisiti da valutare (quindi ammissibili solo in caso soddisfino la condizione di necessità, ossia siano giustificati da un motivo imperativo di interesse generale), prevede i «requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico».
Per tali ragioni, l'articolo 12 del decreto legislativo 59 del 2010, al comma 1 lettere b) e c), include, tra i requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale, i «requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico» e gli «obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società».
Quanto sopra premesso, risulta evidente che sia lo stralcio della norma in questione, sia eventuali restrizioni correlate alla forma giuridica e al capitale sociale, potrebbero essere prese in considerazione solo nell'ipotesi in cui potessero essere giustificabili in base a motivi imperativi di interesse generale, che sono individuati e ripetutamente richiamati nella direttiva servizi e riportati nelle definizioni e principi generali del citato decreto legislativo.
Infine, preme sottolineare che, per ovviare ad eventuali problemi legati all'eventualità di una presenza preponderante della grande distribuzione all'interno delle aree mercatali, nell'intesa sopra richiamata, al punto 7, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale: non saranno assegnabili più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Claudio De Vincenti.