ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15923

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 07/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15923
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

FUGATTI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il diritto allo studio degli alunni con disabilità, si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di «prendere in carico» e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità;

la legge n. 104 del 1992 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17), il lavoro e nell'età adulta (articoli 19, 20, 21 e 22);

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

la certificazione di disabilità è il presupposto per l'attribuzione all'alunno con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione e la legge n. 104 del 1992 individua la diagnosi funzione (DF), il profilo dinamico funzionale (PDF) e il Piano educativo individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità; come precisato nel decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell'alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento;

l'alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione, pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell'alunno con disabilità, spettano a tutto il consiglio di classe, di cui fa parte il docente per le attività di sostegno; il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale (poi meglio caratterizzata nella legge n. 517 del 1977), lo definisce un insegnante «specialista», fornito dunque di formazione specifica che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano educativo individualizzato, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente;

l'insegnante per le attività di sostegno viene richiesto all'ufficio scolastico regionale dal dirigente scolastico, sulla base delle iscrizioni degli alunni con disabilità e la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato, di cui alla legge n. 104 del 1992, e dei vincoli di legge vigenti;

la provincia autonoma di Trento, sulla materia, è intervenuta con le seguenti norme: legge provinciale n. 8 del 2003, legge provinciale n. 5 del 2006 e decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008 n. 17; gli interventi sono pertanto molti e puntuali, ciononostante, parrebbe di poter rilevare alcune situazioni per le quali emergono forti dubbi sul reale rispetto della legge n. 104 e dei diritti che essa tutela, in particolare in ambito scolastico;

il tema più rilevante riguarda gli obblighi derivanti per la scuola rispetto agli alunni che si trovano nella condizione accertata e attestata di handicap, ai fini dell'integrazione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; l'attivazione di posti di sostegno, in deroga al rapporto insegnanti/alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto scolastico regionale, assicurando, comunque, le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap, provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sul tema è intervenuta la legge provinciale n. 8 del 2003;

da molte segnalazioni, pervenute da diverse famiglie residenti in ambiti diversi del Trentino, si rileva il fatto che alunni per i quali la condizione di soggetto portatore di handicap è stata regolarmente accertata e attestata secondo le procedure stabilite, vengono seguiti nel loro percorso scolastico da figure professionali che operano nella scuola in forma indiretta, alle dipendenze di enti convenzionati, con la qualifica di assistente educatore e non da personale con la qualifica di insegnante di sostegno dipendente della scuola stessa;

sulla differenza fra i profili professionali dei due soggetti, sono intervenute diverse sentenze che distinguono in maniera chiara la differenza fra le attività di supporto alla didattica e l'attività didattica in senso proprio;

l'importanza sociale, etica e istituzionale del tema rende evidente la necessità di far rispettare in tutta la sua portata le finalità della legge n. 104 del 1992, anche nell'ambito della provincia autonoma di Trento -:

alla luce delle evidenze rilevate, quali riscontri per quanto di competenza si abbiano sulla corretta applicazione della legge n. 104 del 1992 nella provincia autonoma di Trento. (4-15923)