ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15901

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 627 del 03/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA GIANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 03/05/2012
MINISTERO DELL'INTERNO 03/05/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/06/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15901
presentata da
GIANNI FARINA
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

GIANNI FARINA. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


un altro contenzioso tra l'Italia e la Svizzera rischia di accrescere le frizioni tra i due Paesi confinanti. Da alcuni mesi le autorità doganali italiane delle frontiere tra il Ticino e la Lombardia, ricorrono al sequestro di auto con targa elvetica guidate da cittadini residenti in Italia;


di questi casi si sono occupati i giornali del Canton Ticino, i quali hanno riportato testimonianze di automobilisti che si sono visti sequestrare l'auto. Addirittura è successo ad un giovane studente ticinese, iscritto all'università degli studi dell'Insubria, che aveva trasferito la residenza nella città di Varese. Essere figlio del proprietario dell'auto, e con delega a guidarla non è stato sufficiente per la Guardia di finanza italiana in dogana: guidare un'auto svizzera da parte di un residente in Italia senza un documento firmato da un notaio è da considerarsi contrabbando d'auto, secondo le norme comunitarie in materia di Passaggio alla frontiera di persone residenti nella Unione europea alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi per uso privato (si vedano: legge 26 ottobre 1995, n. 479 - Ratifica ed esecuzione della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, sulla ammissione temporanea; articolo 216 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale; articoli 137 e seguenti del regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario; articoli 559, 560 e 561 del Regolamento (CEE) del 2 luglio 1993 n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario);

ai sensi della normativa sopra riportata, è consentito il passaggio di persone con residenza nella Unione europea alla guida di autovetture immatricolate in Paesi terzi (es. Svizzera), in esonero dal pagamento dei dazi all'importazione (e di conseguenza dell'IVA, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 nr. 633), secondo le specifiche di seguito evidenziate:

a) nel caso di uso a titolo occasionale e temporaneo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 559 del regolamento (CEE) n. 2454/93, è previsto il beneficio dell'esonero totale dai dazi all'importazione in caso di emergenza. Tale fattispecie consente l'utilizzo dell'autoveicolo immatricolato all'estero da parte dei soggetti residenti nella Comunità, e non determina alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sia resa dichiarazione all'atto della introduzione nella Unione europea. Ovviamente il motivo di urgenza, che giustifica il possesso episodico dell'autoveicolo, deve essere debitamente comprovato dalla parte, soprattutto al fine del riscontro del periodo massimo di utilizzo (5 giorni);

b) nel caso di locazione di mezzo di trasporto, con contratto stipulato con azienda estera, avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato, ai sensi dell'articolo 560 del regolamento (CEE) n. 2454/93, è previsto l'esonero purché, all'atto dell'ingresso nella Unione europea, il soggetto esibisca copia del medesimo contratto all'autorità doganale, in quanto l'utilizzo di detto mezzo è consentito per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto;

c) nel caso di utilizzo sistematico per motivi di lavoro, prevista dall'articolo 561, l'esonero è, invece, concesso su regolare e formale istanza, da presentare preventivamente, a cura dell'interessato (lavoratore frontaliero), all'autorità doganale competente, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla guida con validità biennale. A partire dal 15 gennaio 2011, per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra da parte degli uffici delle dogane di Como, Varese e Tirano, il soggetto interessato può presentare un'istanza documentata, ovvero un'istanza autocertificata, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui, in particolare dichiari:

a) di essere dipendente della ditta svizzera;

b) di essere in possesso del permesso di lavoro e/o titolare di un contratto di lavoro stipulato con la ditta svizzera in cui è prevista l'utilizzazione, per motivi di lavoro, di veicoli aziendali;

c) la mancanza di precedenti penali e amministrativi in campo doganale e fiscale.

è l'articolo 207 del Codice della strada relativa ai veicoli immatricolati all'estero o muniti di Targa EE, a permettere il sequestro agli agenti della Guardia di finanza:

1) quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo;

2) qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende. 2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.

3) in mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni;

questi casi molto diffusi in Italia, non si sono verificati per gli svizzeri che guidano auto italiane in Svizzera. Il divieto italiano applicato dalla Guardia di finanza sembra all'interrogante avere delle sanzioni sproporzionate -:

se il Ministro intenda assumere le iniziative di competenza affinché:

a) si persegua, anche nei casi in questione, il massimo di collaborazione tra le autorità istituzionali italiane e svizzere;

b) si verifichi il numero dei casi di sequestro avvenuti secondo la tipologia di cui sopra;

se risultino casi di cui sopra verificatisi in territorio elvetico riguardanti cittadini residenti in Svizzera alla guida di auto immatricolate in Italia;

se intenda emanare disposizioni ai comandi della Guardia di finanza operanti presso le dogane tra l'Italia e la Svizzera per concordare il coordinamento delle informazioni tra gli agenti italiani e svizzeri in servizio nelle zone di confine al fine di ottenere uniformità di trattamento nei confronti di automobilisti che infrangono la normativa del codice della strada nei casi di cui sopra. (4-15901)