ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15892

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 627 del 03/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARMO ROBERTO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 03/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/05/2012
Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15892
presentata da
ROBERTO MARMO
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

MARMO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che

in Italia esistono sul territorio circa 250 distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituiti da cittadini che prestano volontariamente l'attività di soccorso istituzionale al momento della chiamata di emergenza;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 disciplina in modo organico il reclutamento, l'iscrizione e l'avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, all'articolo 9, la formazione iniziale, prima di essere impiegato a livello operativo, secondo i programmi del Ministero dell'interno, dipartimento dei vigili del fuoco;

la suddetta formazione iniziale verte su un programma di 120 ore complessive, erogate ai discenti, ivi compresi quelli che rivolgono istanza di svolgere attività presso i comandi provinciali e non nelle sedi volontarie;

la carenza di tali corsi e l'attività formativa erogata dai comandi provinciali alla componente esigono tempi lunghi ed incompatibili con la necessità dei distaccamenti volontari di impiegare operativamente in tempi rapidi il relativo personale neo iscritto;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, all'articolo 10, prevede per il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti l'obbligo di corso di addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento, mentre per la restante componente in attività nei comandi provinciali il periodo di istruzione viene erogato sotto la responsabilità del comandante;

una disposizione del dipartimento dei vigili del fuoco-direzione centrale per la formazione nella pianificazione didattica 2010 impone che i corsi di formazione iniziale dei vigili volontari non possono determinare oneri per l'amministrazione, limitando fortemente la presenza di personale permanente formatore per tali necessità, a causa dei predetti costi -:

se non ritenga opportuno ovviare a tale situazione, promuovendo l'obbligo di svolgere interamente il corso di formazione d'ingresso per i vigili volontari presso i distaccamenti e sotto la diretta responsabilità dei capi distaccamento, in analogia a quanto previsto per i periodi di addestramento di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, utilizzando per l'erogazione dei contenuti didattici le figure qualificate della componente volontaria.
(4-15892)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 13 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 734
All'Interrogazione 4-15892 presentata da
ROBERTO MARMO

Risposta. - Come è noto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 prevede che i vigili volontari, prima di essere impiegati nei servizi d'istituto, devono frequentare un corso teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti da questa amministrazione.
Diversi dal corso di formazione iniziale sono i corsi di addestramento, per i quali sono previste specifiche modalità operative.
Infatti, l'articolo 10 del medesimo testo normativo prevede che il personale volontario richiamato in servizio è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza.
Tale addestramento viene svolto presso il distaccamento di appartenenza per il relativo personale volontario, ovvero presso il comando provinciale per il personale che presta servizio presso il comando stesso.
La diversità di natura, funzione e modalità di svolgimento del corso di formazione rispetto ai corsi di addestramento, non consente interpretazioni estensive o analogiche della normativa di riferimento.
I corsi di formazione iniziali, peraltro, sono tenuti nei comandi provinciali di appartenenza ad opera di personale permanente, durante l'orario di lavoro e senza alcun onere per l'amministrazione. Di conseguenza, l'impiego di personale volontario del corpo con il compito di svolgere il corso di formazione iniziale non comporterebbe alcun vantaggio in termini di riduzione dei costi.
Risulta, peraltro, sicuramente preferibile avvalersi di istruttori professionali abilitati in servizio permanente, al fine di garantire uniformità negli interventi formativi e standard qualitativi equivalenti su tutto il territorio nazionale.
Diversamente se tali corsi si svolgessero presso i distaccamenti volontari, vi sarebbero oneri a carico dell'amministrazione per spese di missione dei docenti, in contrasto con i princìpi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 76 del 2004, dove è previsto che l'organizzazione dell'attività formativa non deve gravare con oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.
Si soggiunge, inoltre, che i distaccamenti, presso i quali l'interrogante chiede di poter svolgere il corso di formazione iniziale, non sempre sono dotati delle attrezzature necessarie per svolgere le fasi di addestramento pratico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giovanni Ferrara.