ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15879

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 627 del 03/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAMPI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 02/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/05/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15879
presentata da
ELISABETTA RAMPI
giovedì 3 maggio 2012, seduta n.627

RAMPI e SCHIRRU. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

in data 8 marzo 2012, il quotidiano La Stampa - cronaca di Torino riporta la notizia secondo la quale la certificazione della disabilità rilasciata dall'ASI per ottenere l'insegnante di sostegno deve seguire le modalità ordinarie fissate per il riconoscimento dell'invalidità civile, tutto ciò a causa di una interpretazione restrittiva delle norme vigenti in materia;

tale notizia, se fosse vera nei termini in cui è stata esposta, comporterebbe un allungamento dei tempi di rilascio incompatibili con quelli della necessaria programmazione della scuola, oltre anche ad un aggravio economico a carico delle famiglie che si vedono richiedere dai medici di medicina generale (del tutto legittimamente) la cifra di 60 euro per la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti e l'invio - per via telematica - all'INPS della richiesta di visita;

da informazioni rese all'interrogante da familiari di alunni disabili, risulterebbe che quanto esposto in premessa si verificherebbe anche in altre realtà territoriali in ambito nazionale:

ai sensi dell'articolo 20 decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2010 «... le domande volte a ottenere benefici in materia di... handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS...» e che «... le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell'INPS ...»;

ai sensi dell'articolo 19, comma 11, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, «... le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS ...»;

le due norme considerate pur prevedendo modalità organizzative identiche, prendono in considerazione due fattispecie diverse: nel primo caso si tratta di domande volte ad ottenere «benefici»; nel secondo caso si tratta di domande volte alla richiesta di diagnosi funzionale «costitutiva del diritto» all'assegnazione del docente di sostegno, e non di «benefici»;

anche dal punto di vista strettamente letterale, la norma contenuta nell'articolo 19, del decreto-legge n. 98 del 2011 non opera alcun richiamo o rinvio, né esplicito, né implicito, alla procedura prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009;

l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289) prevede che gli accertamenti vadano effettuati «... in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta ...»;

l'interpretazione adottata dalle AA.SS.LL. torinesi comporta - nella pratica - un notevole allungamento dei tempi di rilascio, causando enormi ritardi sui riconoscimento dei diritti degli alunni disabili all'integrazione scolastica;

la Corte Costituzionale, fin dal 1987 (sentenza 3 giugno 1987, n. 215), ha riconosciuto che «... la frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione ...» -:

se risulti quanto in premessa e quali iniziative di propria competenza intendano adottare al fine di garantire in modo uniforme il concreto esercizio del diritto del disabile all'integrazione scolastica. (4-15879)