ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15828

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 626 del 26/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: DE POLI ANTONIO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 24/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 24/04/2012
Stato iter:
16/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/07/2012

CONCLUSO IL 16/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15828
presentata da
ANTONIO DE POLI
giovedì 26 aprile 2012, seduta n.626

DE POLI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:

da numerose fonti giornalistiche e dall'intervento di una nota trasmissione televisiva è stato messo in evidenza uno dei malcostumi che attanagliano l'Italia, l'assenteismo durante l'orario di lavoro; nello specifico si tratta di alcuni dipendenti dell'Usl veneta finiti già al centro di una indagine ispettiva regionale;

si sta occupando del caso anche la regione Veneto; in particolare il consiglio regionale che ha proposto l'applicazione di un modello statistico, basato su un'analisi delle presenze e delle assenze dei dipendenti delle 24 aziende sanitarie del Veneto attraverso il quale scoprire coloro i quali timbrano il cartellino e poi lasciano l'ufficio per recarsi a fare la spesa, al bar, alla posta... L'idea è di effettuare un monitoraggio a campione su diverse Usl scelte in modo tale da rappresentare l'intero sistema sanitario regionale, quindi il modello si baserà su indicatori capaci di evidenziare quelle che sono le assenze fisiologiche da quelle che dovrebbero indurre qualche sospetto;

mai come questa volta possiamo definire il caso un reato punito dal codice penale: truffa ai danni dello Stato (...) ma ancor più ai danni dell'intera cittadinanza! Sulla vicenda è intervenuto anche il Governatore del Veneto Zaia che giustamente ha sottolineato che la maggioranza dei lavoratori sono estremamente corretti e ligi al senso del dovere e che sui responsabili si userà il pugno duro. Occorre agire su due fronti: difendere i contribuenti sia dal punto di vista economico che da quello dell'efficienza del servizio pubblico che questi uffici devono svolgere con la massima trasparenza;

l'iter legale che si intraprenderà non sarà breve. Le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, se pur semplificate dal Ministro Brunetta, sono molto complesse e comportano lungaggini procedurali che rischiano di far decadere l'azione disciplinare -:

se il Ministro interrogato alla luce dell'attuale situazione ritenga opportuno, vista la gravità delle azioni, di poter intervenire a livello nazionale con gli organi competenti per poter arginare questo fenomeno che danneggia non solo la regione Veneto ma tutto il Paese.(4-15828)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 16 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 666
All'Interrogazione 4-15828 presentata da
ANTONIO DE POLI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame con il quale l'interrogante chiede al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alcuni chiarimenti in merito agli strumenti adottati o da adottare per contrastare il fenomeno dell'assenteismo dei dipendenti pubblici durante l'orario di lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, appare opportuno rilevare come un generico riferimento allo «assenteismo nel pubblico impiego» rischia di non essere un'obiettiva rappresentazione del fenomeno: infatti, dai dati acquisiti dall'ispettorato per la funzione pubblica, incaricato - in attuazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 6 della direttiva n. 8 del 6 dicembre 2009 del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione - di monitorare il numero e l'andamento (avvio, eventuale sospensione e conclusione) dei procedimenti disciplinari comunicati dalle amministrazioni, non emergono profili di criticità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio nazionale. I dati emersi sono riportati, peraltro, nell'annuale relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione 2010-2011.
Il documento segnala un numero complessivo di provvedimenti disciplinari assunti analogo a quello dell'anno precedente, ma con una significativa e apprezzabile contrazione dei tempi medi di durata dei relativi procedimenti.
Sotto il profilo normativo, infatti, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha previsto, al Capo V, modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.
La nuova disciplina, costituita da sanzioni disciplinari più forti e da un regime di responsabilità dei dipendenti pubblici più rigido, rappresenta un intervento di natura amministrativa incisivo per l'eliminazione delle criticità del precedente assetto normativo caratterizzato dalla scarsa tempestività dell'intervento disciplinare, dalla lentezza dei procedimenti, dalla farraginosità delle fattispecie e dalla debolezza sanzionatoria.
Con l'articolo 69 del citato decreto n. 150 del 2009, infatti, sono state introdotte una serie di disposizioni nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, volte a contenere il fenomeno dell'assenteismo. In particolare:

l'articolo 55-bis ha fissato termini brevi e perentori per l'avvio e la conclusione dei procedimenti sanzionatori;

l'articolo 55-quater ha previsto l'ipotesi del «licenziamento disciplinare» per la «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia»;

l'articolo 55-quinquies ha affermato la specificità del reato di «falsa attestazione o certificazione, che si va ad aggiungere alla generale previsione di truffa aggravata; sulla base di ciò si dispone che «Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. (...). In tali casi, «il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.»;

l'articolo 55-sexies, infine, ha attribuito al dirigente la responsabilità per le ipotesi di mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare - che va ad integrare quella individuata dall'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2009 per la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard qualitativi e quantitativi fissati dall'Amministrazione. Il comma 3 del citato articolo 55-sexies prevede che «il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificare il motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.».
Da quanto rappresentato, quindi, si ritiene di condividere le parole del governatore del Veneto Luca Zaia - intervenuto in merito ad episodi di assenteismo verificatisi in una Asl veneta - che ha sottolineato, correttamente, come la maggioranza dei lavoratori sono estremamente corretti e ligi al senso del dovere e che sui responsabili di comportamenti illeciti si interverrà con fermezza.
In tal senso, il decreto legislativo n. 150 del 2009, con le modifiche apportate al sistema disciplinare e sanzionatorio, già contiene strumenti idonei al contrasto del fenomeno dell'assenteismo dal lavoro dei pubblici dipendenti.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.