MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
la risposta scritta, fornita dal Ministro della difesa all'interrogazione 4-10538 e pubblicata il 12 aprile 2012 nell'allegato B della seduta n. 620, stabilisce che: «L'ordine di temporaneo imbarco a bordo di un'unità navale della Marina militare si configura astrattamente, quale missione isolata fuori dall'ordinaria sede di servizio, con l'unica differenza che i militari interessati percepiscono il trattamento economico previsto per il personale militare imbarcato su unità nel quadro del naviglio militare di cui all'articolo 4, legge 23 marzo 1983, n. 78 (indennità d'imbarco) e non invece quello di cui al titolo I della citata legge n. 836 del 1973 (trattamento economico di missione) (...) il trattamento economico di missione risulta incompatibile con l'indennità operativa di imbarco di cui alla legge n. 78 del 1983 che, tra l'altro, risulta nettamente più favorevole per il personale; il trattamento economico di trasferimento non può essere corrisposto, in quanto la norma pertinente postula un cambio permanente della sede di servizio, nel caso che qui ne occupa, invece, il personale destinatario di un provvedimento di temporaneo imbarco viene impiegato su un'unità navale per soddisfare esigenze estemporanee ed eccezionali della Forza armata»;
i dati forniti, relativamente al numero dei militari interessati da provvedimenti di temporaneo imbarco nel biennio 2009-2010, evidenziano che l'istituto è utilizzato in via strutturale e non per soddisfare esigenze estemporanee ed eccezionali della Forza armata;
la risposta del Ministro postula l'incumulabilità tra il trattamento economico cosiddetto accessorio e quello cosiddetto eventuale senza preoccuparsi di citare a supporto alcuna disposizione di legge e nonostante lo sforzo per allinearsi ai dettami della giustizia amministrativa (TAR per la Lombardia-Milano, sezione III nella sentenza 18 febbraio 2010, n. 986/2010; TAR per la Calabria-Catanzaro, sezione I nella sentenza 17 dicembre 2010, n. 133/2011 e del Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza 18 maggio 2004, n. 7627/2004), laddove ha precisato che il temporaneo imbarco si configura quale missione isolata fuori dall'ordinaria sede di servizio, tace sui periodi di lunga durata (per assurdo si potrebbe cassare l'istituto del trasferimento);
la compensazione per gli oneri e i disagi per il mutamento della sede di servizio consiste in un trattamento economico cosiddetto eventuale, nell'ipotesi di «missione fuori dall'ordinaria sede di servizio» come previsto dagli articoli 1 e seguenti della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dagli articoli 1 e seguenti della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, ovvero nell'ipotesi di «trasferimento ad altra sede di servizio» come previsto dagli articoli 17 e seguenti della legge 18 dicembre 1973, n. 836, dagli articoli 11 e seguenti della legge 26 luglio 1978, n. 417 e dall'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni;
le indennità di impiego operativo, disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, consistono - come esplicitato nell'articolo 1 - in un trattamento economico cosiddetto accessorio «per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio» e nel caso di specie consistono - come palesato nel seguente articolo 4 - nell'attribuzione degli assegni di imbarco per il personale della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcato su navi di superficie su sommergibili, in armamento o in riserva, con le modalità previste nel successivo articolo 17, comma 10, ove è richiamato il «regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni»;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 all'articolo 2268, comma 1, ha statuito che «a decorrere dall'entrata in vigore del Codice e del Regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni» e individua nell'elenco al punto 151) il «regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, esclusi articoli 5, 9 e 19» -:
se non ritenga necessario ed urgente impartire le opportune disposizioni affinché siano correttamente attuati tutti i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e g) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, ove è netta la distinzione tra il trattamento economico cosiddetto «accessorio» e quello cosiddetto «eventuale». (4-15826)