ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15824

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 626 del 26/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: NASTRI GAETANO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/04/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15824
presentata da
GAETANO NASTRI
giovedì 26 aprile 2012, seduta n.626

NASTRI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato dal quotidiano: Il Sole 24 Ore in data 23 aprile 2012, le firme digitali qualificate, ovvero quelle avente lo stesso valore della firma autografa, attualmente in circolazione, la cui disciplina è stata introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che ha istituito il «Codice dell'amministrazione digitale» e successivamente modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, sarebbero illegali da sei mesi a causa di un errore legislativo, avvenuto all'inizio del novembre 2011 e tuttora non risolto, nonostante le soluzioni più volte annunciate;

il suesposto quotidiano rileva inoltre che il rimedio sarebbe stato escogitato attraverso un decreto, che tuttavia non è stato ancora definito da parte dei Ministeri direttamente competenti;

la vicenda in realtà riporta l'articolo, risale a circa dieci armi fa, quando in coincidenza con il debutto delle sottoscrizioni elettroniche, si iniziò a parlare anche della certificazione europea degli strumenti che generano le firme digitali;

inizialmente fu concessa un'autocertificazione al fine di regolarizzare la posizione, in attesa che si apprestassero le misure volte alla concessione delle patente europea, alle tre aziende produttrici degli strumenti di generazione delle firme;

a causa delle continue proroghe, il rimedio contingente è finito per diventare strutturale, fino allo scorso autunno, quando un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre del 2011, ha annunciato che dal giorno dopo, l'autocertificazione sarebbe stata concessa per altri due anni, solo alle aziende che avessero già presentato la domanda per ottenere la certificazione europea;

la suesposta formalità era stata espletata soltanto da un'azienda e le altre due, anche nel caso avessero voluto procedere, non avrebbero potuto, in considerazione che non c'era il tempo necessario, in quanto l'obbligo scattava il 1° novembre, giorno festivo;

in conseguenza di quanto predetto, da quella data le firme digitali rilasciate dalle due aziende sono risultate irregolari;

il Ministero della pubblica amministrazione all'epoca responsabile anche dell'innovazione e la DigitPa, l'ente pubblico non economico, che opera nell'ambito della pubblica amministrazione con competenze nel settore delle tecnologie dell'informazione, hanno cercato di rimediare, ma l'avvicendamento del Governo, ha rallentato il tentativo di soluzione;

la responsabilità è successivamente passata al ministero interrogato, che come precedentemente esposto, ha ipotizzato un riparo attraverso un decreto in grado di sanare le firme generate dopo il 1° novembre 2011 dalle aziende non in regola e di riaprire anche per loro i termini dell'autocertificazione, senza far perdere il vantaggio competitivo all'impresa virtuosa, che alla suddetta data era in regola;

sono trascorsi quasi quattro mesi del presente anno e il decreto suesposto non è stato tuttora ufficialmente entrato in vigore -:

quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

quali siano i tempi necessari, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rendere operativo il decreto necessario per regolarizzare le migliaia di firme digitali qualificate come riportato in premessa, attualmente in circolazione senza averne i requisiti, ed evitare eventuali criticità che potrebbero emergere dal prolungarsi del periodo di mancata introduzione del provvedimento citato in premessa. (4-15824)