ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15711

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 621 del 16/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/04/2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/04/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 24/04/2012
Stato iter:
19/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15711
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 16 aprile 2012, seduta n.621

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

il 30 marzo 2012 l'Associazione nazionale di imprese di bonifica, ASSOBON, ha inviato una nota al Ministero della difesa - direzione generale dei lavori del demanio, al Ministero della difesa - comando infrastrutture nord, al Ministero della difesa - 5o reparto infrastrutture - ufficio BCM, Ministero della difesa 10o reparto infrastrutture - ufficio BCM, al prefetto di Milano, al prefetto di Bergamo, al prefetto di Brescia, al prefetto di Como, al prefetto di Varese, al prefetto di Monza-Brianza, all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, alla direzione provinciale del lavoro di Milano, alla direzione provinciale del lavoro di Brescia, alla direzione provinciale del lavoro di Bergamo, alla direzione provinciale del lavoro di Como, alla direzione territoriale del lavoro di Varese, alla direzione provinciale del lavoro di Monza e Brianza, per rappresentare che: «1. L'Associazione Nazionale di Imprese di Bonifica, ASSOBON, costituita in Roma con atto Not. Mariconda del 12 febbraio 1989 rep. n. 21251, riunisce le principali imprese italiane che operano con continuità nel settore della ricerca e bonifica da mine ed altri ordigni bellici. Nell'ambito della finalità prevista dallo statuto, segnatamente l'intento di sensibilizzare i pubblici poteri ai pericoli derivanti dalla presenza nel territorio nazionale di ingenti quantità di ordigni residuati bellici, l'ASSOBON ha segnalato, nel novembre 2009, ai competenti uffici del Ministero della difesa, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed ai prefetti di Milano, Bergamo e Brescia l'avvenuto affidamento del servizio di bonifica delle aree interessate ai lavori di realizzazione del raccordo autostradale diretto Brescia, Bergamo, Milano a fronte di un corrispettivo (euro 765.000,00) del tutto inadeguato alle caratteristiche ed alla entità dell'intervento. La richiesta del prefetto di Milano al genio militare di Padova per avere conferma o smentita a quanto denunciato dall'ASSOBON ha permesso di calcolare in euro 4.968.432,20 l'importo dei corrispettivi stimabili per la bonifica delle aree in questione. Da ciò l'ovvia constatazione che, stante l'incomprimibilità dei costi stimati dal genio militare per tali interventi, il "caso Brebemi" mostrava con assoluta evidenza come anche in questa occasione, come in moltissime altre analoghe, dovesse ritenersi per certo che il servizio di bonifica non sarebbe stato realizzato nel rispetto delle previsioni contrattuali e in piena osservanza delle specifiche prescrizioni impartite dall'autorità militare. Concludevamo che, non potendosi confidare esclusivamente sulla tradizionale efficienza dell'attività di sorveglianza svolta dall'autorità militare a causa della mancanza di personale e mezzi adeguati, un intervento di bonifica affidato a condizioni economiche ragionevolmente inaccettabili non avrebbe potuto determinare la messa in sicurezza delle aree, con conseguente pericolosità delle condizioni di lavoro nei cantieri aperti sulle aree stesse e sostanziale inagibilità delle opere che vi sarebbero state realizzate. Malgrado le successive lettere del 18 gennaio 2010, 23 febbraio 2010, 15 aprile 2010 e 24 marzo 2011 nessuna autorità ha dato seguito al nostro esposto che, a conferma della straordinaria pericolosità dei fatti denunciati, non mancava di rilevare come gli ordigni rinvenuti sul territorio nazionale nell'ultimo triennio, come da attestazione del Ministero della difesa del 5 febbraio 2010, ammontassero all'impressionante numero di 235.830 di cui ben 534 rappresentati da bombe d'aereo. L'intervento di bonifica prodromico ai lavori di realizzazione del raccordo autostradale Brescia, Bergamo, Milano, affidati dal consorzio BBM all'Impresa Pizzarotti, non è mai stato sospeso né fatto oggetto di alcuna verifica in ragione della grave anomalia riscontrata. 2. Nel frattempo, l'ASSOBON ha sollecitato un intervento legislativo inteso a modificare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, includendo il servizio di bonifica nei piani di sicurezza dei cantieri da far parte integrante del contratto di appalto con indicazione nei bandi di gara dei relativi oneri non soggetti a ribasso d'asta e ad istituire un albo delle imprese specializzate in grado di svolgere correttamente il servizio di bonifica ed in possesso di adeguati requisiti. La relativa proposta di legge (n. 3222), che è in fase di approvazione definitiva, introduce nella disciplina in materia di sicurezza sul lavoro l'obbligo di valutare anche il rischio di esplosione derivante dall'attivazione accidentale di residuati bellici, specialmente durante le mansioni di scavo che i lavoratori svolgono nei cantieri temporanei e mobili. Nella relazione che accompagna la proposta di legge è detto che "la regolamentazione di questa attività deve necessariamente definire i requisiti per abilitare le imprese ad operare relativamente agli interventi di bonifica da ordigni bellici, per quanto riguarda le capacità tecnico-economiche, la disponibilità di idonee attrezzature e il personale in possesso dei brevetti rilasciati dal Ministero della difesa". Ed ancora, che i "casi emblematici rappresentati dai recenti affidamenti, da parte di importanti imprese di costruzione, della bonifica da ordigni bellici, relativamente alla realizzazione di rilevanti opere pubbliche, nel cui ambito gli importi di aggiudicazione sembrano assolutamente inadeguati, in quanto non raggiungono neanche un sesto di quelli stimati" portano a concludere "che il lavoro a tali condizioni non verrà eseguito correttamente e completamente e ciò con grave pregiudizio per la sicurezza delle maestranze, nonché delle opere da realizzare". 3. Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha approvato il Codice dell'ordinamento militare e stabilito l'abrogazione espressa di numerose norme, tra cui il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1o novembre 1947, n. 1768, che contengono tutte le norme primarie in materia di bonifica del territorio nazionale da campi minati e da ordigni residuati bellici e del tutto trascurando la perdurante efficacia di tutti gli atti normativi (decreti ministeriali, direttive, istruzioni, circolari, determinazioni generali ministeriali, eccetera) "emanati in attuazione della precedente normativa abrogata" (articolo 2186) ed in concreto disciplinanti l'attività di bonifica, alcuni committenti di opere pubbliche in corso di attuazione hanno ritenuto "non più necessario fare domanda alle Autorità militari competenti per l'ottenimento dell'autorizzazione, con relative prescrizioni tecniche, per l'esecuzione della bonifica delle aree", né tenute, le imprese incaricate della bonifica stessa, a fornire al committente "il certificato di buona esecuzione delle indagini", salvo ad esigere che l'impresa affidataria rilasci il "certificato di avvenuto sminamento senza reperimento di ordigni con manleva delle responsabilità" del committente, dell'appaltatore e della direzione dei lavori. Ciò, malgrado la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa sia intervenuta chiarendo ai propri organi esecutivi che, ai sensi dell'articolo 2186, comma 2, del citato Codice, permaneva la piena validità intrinseca delle direttive amministrative e delle istruzioni tecniche impartite dalla Direzione stessa, come il Ministro della difesa ha recentemente confermato rispondendo ad una interrogazione parlamentare sul punto. Si aggiunga il sempre più frequente ricorso, da parte di alcune imprese del settore, a tecniche esplorative del sottosuolo (magnetometria) del tutto inadeguate ad accertare con sufficiente certezza la presenza o meno di ordigni bellici; tecniche, infatti, che nessun disciplinare vigente ha mai previsto ed autorizzato. In un quadro già di per sé poco rassicurante non sorprende che recentemente si siano verificati anche episodi di inusitata gravità, rappresentati da interventi di bonifica falsamente certificati come eseguiti, sui quali sono in corso gli accertamenti delle competenti autorità amministrative e giudiziarie. 4. Ad arrestare la pericolosa deriva che sembrava travolgere il settore della bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici è intervenuto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha attribuito nuovamente, con legge dello Stato, alle competenti autorità militari i compiti e le attribuzioni che, pur erroneamente, erano parse ad alcuni essere venuti meno a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1o novembre 1947, n. 1768. Ciò non impedisce che tuttora, per le ragioni suesposte, si debba ritenere indispensabile che l'affidamento del servizio di bonifica avvenga a prezzi adeguati alle prestazioni che le imprese sono chiamate a svolgere. 5. A questo fine occorre premettere una constatazione in fatto ed una considerazione in diritto. La prima rende evidente che l'affidamento del servizio di bonifica alle imprese del settore avviene prevalentemente mediante subappalti conferiti dai soggetti affidatari dei contratti pubblici relativi alle opere da realizzare. Ad eccezione dei casi in cui è l'Amministrazione militare a commettere direttamente le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che la stessa ha in uso, è raro che la bonifica sia oggetto di conferimento diretto dal committente dell'opera. Ciò non esclude - ed è la considerazione in diritto - che sia comunque obbligatorio il controllo delle offerte presentate in sede di gara di appalto o di subappalto al fine di escludere quelle anormalmente basse perché le norme dettate in materia di anomalia dell'offerta (articoli 86 e seguenti del Codice dei contratti pubblici) devono intendersi come meramente recettive di princìpi generali vigenti nell'ordinamento, ben potendosi effettuare la verifica di anomalia anche rispetto alle offerte non strettamente ricomprese nell'ambito dei criteri matematici di cui alle norme citate. È certo, infatti, che secondo l'articolo 86 comma 3 del Codice - ma il principio è comune ad ogni ipotesi di affidamento diretto od indiretto - la verifica di anomalia può essere esperita anche in casi nei quali non risulta prevista in modo specifico, così come non è precluso di sottoporre a verifica, discrezionalmente, ulteriori offerte che rimangano entro la soglia di anomalia ma destino ugualmente sospetti. In tal senso si è espresso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con decisione n. 52 del 12 febbraio 2003. Con riferimento all'attività di bonifica, necessario parametro di riferimento per stabilire la congruità delle offerte, specie se abbiano ad oggetto un prezzo complessivo della prestazione e non un ribasso sul prezzo posto a base di gara, sono le prescrizioni tecniche dettate dal competente Ufficio BCM del Genio Militare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione del servizio; tra queste vengono indicate anche le quantità giornaliere massime di attività di bonifica consentite, sia superficiale che in profondità, per ogni squadra BCM operante in cantiere, secondo la sua composizione tipo (un assistente tecnico coordinatore ed un rastrellature). Tale parametro, che vale a definire l'ambito della prestazione che giornalmente può essere resa da un'impresa a secondo della propria disponibilità di mezzi e persone, consente di stabilire, tenuto conto del costo del lavoro e dei noli delle attrezzature usate, l'importo complessivo minimo al quale può essere svolta la bonifica in una determinata area interessata da lavori di scavo. A questo stesso risultato - cioè alla quantificazione del valore minimo della prestazione di bonifica - e con riguardo ai lavori sull'autostrada BREBEMI abbiamo visto essere pervenuto il 23 dicembre 2009 l'Ufficio BCM del 5° Reparto infrastrutture del Genio Militare di Padova quando ne è stato richiesto dal prefetto di Milano sollecitato dall'Assobon; valutazione che lo stesso Ufficio BCM ha confermato nell'agosto 2011. Pertanto, in forza delle disposizioni di legge in vigore e dei princìpi generali che da questa promanano, nessun committente di opera pubblica può sottrarsi all'obbligo di sottoporre a controllo di congruità le offerte che gli pervengono per l'effettuazione dei servizio di bonifica sui terreni interessati dai lavori di realizzazione di un'opera pubblica. E se a ciò non dovesse indurre la volontà di rispettare i princìpi di legalità cui deve orientarsi ogni attività d'impresa, specie quando coinvolga elementari esigenze di sicurezza delle persone, dovrà essere sufficiente stimolo ad osservare la legge la considerazione che degli esiti di ogni intervento di bonifica sono chiamati a rispondere, accanto all'impresa che la effettua, anche il committente dell'opera, l'impresa affidataria della stessa e la direzione dei lavori, a nulla rilevando che l'intervento sia stato oggetto di verifica da parte del Genio Militare, che si limita ad attestare il compimento di indagini a campione su una minima porzione (2 per cento) delle aree interessate e su questa sola base assume essere state osservate le prescrizioni tecniche imposte all'atto del rilascio dell'autorizzazione iniziale. È di tutta evidenza che tale documento non esclude la responsabilità di coloro che, a qualunque titolo, all'intervento hanno dato adito. 6. In conclusione, l'Assobon deve ribadire che, fino a quando l'entrata in vigore di nuove norme non sia valsa a disciplinare la materia in modo più adeguato, la sicurezza dei lavoratori e l'integrità delle opere realizzate restano affidate alla scrupolosa e severa sorveglianza che le autorità militari sapranno svolgere sugli interventi di bonifica; ma, soprattutto, alla preventiva verifica della entità del servizio da rendere e della adeguatezza dei corrispettivi convenuti. Distinti saluti»;

da fonti di stampa (http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2012/04/11/695546-bombe-brebenli-cantieri-bergamo-artificieri.shtml) si apprende che «Bergamo, 11 aprile 2012 - Non bastano le proteste, le inchieste e gli arresti. A fermare il cantiere della Brebemi ci si mettono anche gli ordigni bellici. Questa mattina gli operai al lavoro nel tratto del cantiere che attraversa il territorio del paese di Bariano, hanno trovato due proiettili bellici. Le autorità sono stati avvisate, la zona è stata transennata e i lavori sono stati sospesi. Si è ora in attesa degli artificieri da Cremona che provvederanno a prelevare gli ordigni o a farli brillare sul posto... [...] -:

quali siano le urgenti iniziative che si intenderà assumere in relazione ai fatti narrati in premessa e se non ritenga opportuno interessare le competenti autorità giudiziarie per gli eventuali aspetti di competenza;

quali siano state le azioni intraprese dalle autorità di Governo e dalle pubbliche amministrazioni statali destinatarie della nota in premessa e delle precedenti nella medesima citate, in caso contrario quali siano le ragioni dell'inerzia.(4-15711)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 19 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 736
All'Interrogazione 4-15711 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - I quesiti posti con l'interrogazione in esame, delegata alla difesa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, non contemplano una competenza diretta del Dicastero, cui spetta soltanto la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di bonifica preventiva.
Infatti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare), le attività di bonifica connesse con la realizzazione di opere pubbliche/private rientrano, normalmente, tra quelle finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei cantieri e, per tale motivo, sono eseguite a cura e spese dell'impresa appaltatrice, mediante ditte specializzate nel settore e riguardano la sola fase di ricerca, individuazione e scoprimento di eventuali ordigni esplosivi residuati bellici interrati (detta anche bonifica sistematica).
In caso di rinvenimento di ordigni, rientra nei compiti della locale prefettura coordinare la fase di disinnesco, rimozione e/o brillamento degli stessi (detta bonifica occasionale), che viene espletata con il concorso del personale dipendente (militare o civile) della difesa, in possesso della qualifica EOD (Esplosive Ordinance Disposal).
In particolare, le attività di bonifica sistematica in argomento si configurano in un rapporto tra soggetti privati, laddove l'amministrazione Militare, in virtù delle vigenti disposizioni in materia, è chiamata, attraverso gli organi tecnici periferici a:

impartire le prescrizioni alle quali le ditte specializzate dovranno attenersi per eseguire la ricerca;

espletare le previste funzioni di sorveglianza che si concretizzano nella verifica delle attrezzature e del personale specializzato impiegato e, al termine delle attività, all'esecuzione di un sopralluogo sul cantiere per constatare, a campione, che la ditta specializzata abbia operato conformemente alle prescrizioni impartite. Tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose imputabili ad una imperfetta ed incompleta esecuzione della ricerca ricadono sulle rispettive ditte specializzate interessate le quali, per tale aspetto, rilasciano specifica dichiarazione di garanzia sull'attività svolta.
Chiarito quanto sopra, per quanto a conoscenza del Dicastero sugli specifici quesiti posti con l'atto in argomento, si rappresenta che:

l'organo tecnico periferico, nel caso specifico il 5o reparto infrastrutture di Padova, ha fornito al richiedente consorzio BBM le prescrizioni e, su richiesta della prefettura di Milano, le informazioni tecniche in termini di costi/rendimenti, per pervenire ad una corretta valutazione della problematica in questione;

il consorzio ha suddiviso l'appalto di bonifica in tre lotti affidati rispettivamente alle seguenti ditte specializzate: Bcm s.o.s. Diving Team s.r.l. (alla quale è subentrata successivamente la Co.fi.ba), la ditta Amenophis e la ditta Co.fi.ba;

le notizie apparse sulla stampa relative al rinvenimento degli ordigni bellici riguardano, secondo quanto affermato dal sopracitato organo tecnico, ordigni rinvenuti nel corso della fase di ricerca (bonifica sistematica). Detti ordigni sono stati segnalati alle competenti autorità per la relativa rimozione/brillamento, secondo le procedure previste per la bonifica occasionale, così come descritto in precedenza.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.