MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 convertito con la legge 4 aprile 1935, n. 808 prevede al comma 1 che «Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonché agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è dovuta, qualora abbiano obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 240 mensili», al comma 2 che «Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo, l'indennità di volo di lire 180 mensili», al comma 3 che «Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto (...)» e al comma 4 che «Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono soppresse nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'articolo 5 (...)»;
l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 ha apportato le seguenti modificazioni «Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente: «Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nell'annessa tabella C è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima»;
l'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 365 dispone al comma 1 che «L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III» e al comma 3 che «L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze»;
la legge 23 marzo 1983, n. 78 reca «l'aggiornamento la legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare» e all'articolo 6 prevede l'indennità di volo al personale in possesso del brevetto militare di specialista - facente, o non facente, parte degli equipaggi fissi di volo - e all'articolo 13 prevede l'indennità supplementare per pronto intervento aereo ai destinatari degli equipaggi fissi di volo, se impiegati in particolari condizioni operative;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 all'articolo 2270, comma 1, ha stabilito che «(...) restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni» e individua nell'elenco al punto 4) il «regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302 e la legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10»;
l'evoluzione legislativa del citato articolo 11 del regio decreto-legge, ha abrogato l'indennità di volo cosiddetta «generica» e con la richiamata tabella C sin dal 1953, reiterata successivamente con la citata tabella III dal 1970, ha introdotto le dizioni di «facenti parte degli equipaggi fissi di volo» e di «non facenti parte degli equipaggi fissi di volo» ma vi è molto di più del lessico, infatti ha abrogato espressamente per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i graduati e per i militari di truppa - facenti, o non facenti, parte degli equipaggi fissi di volo - l'obbligo continuativo di volo e il minimo dei voli. In altri termini la legislazione è stata collimata con la situazione sostanziale, si pensi ad esempio agli «specialisti di aeromobili monoposto» ove il pilota può effettuare regolarmente i voli mentre gli equipaggi di volo sono impossibilitati;
la circolare del sesto reparto dello Stato maggiore della Marina militare (protocollo n. 6/9537/F/4° del 10 febbraio 2012 ha disposto che «in applicazione dell'articolo 18 della legge 187 del 1976 sono stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario dell'indennità di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo per l'anno corrente» in funzione della destinazione ma non dell'impiego effettivo;
con tale atto amministrativo il personale non incluso nell'elenco dei percettori è solo formalmente escluso dalle attività di volo in quanto, in effetti, lo stesso è impiegato sempre nelle medesime condizioni nell'arco dell'anno, svolgendo la medesima attività di volo e/o l'attività connessa al volo in funzione degli ordini giornalieri di volo e/o di servizio impartiti dai reparti di volo;
il tenore della citata circolare appare evidentemente elusivo dell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, laddove è esplicitata la modalità legale per sospendere o ridurre il trattamento spettante;
l'interrogazione a risposta scritta 4-14667, ancora priva di risposta nonostante sollecitata, ha già messo in risalto la disamina -:
quali immediate azioni intenda porre in essere per dare compiuta attuazione alle norme di legge citate in premessa. (4-15574)