ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15574

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 615 del 02/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 02/04/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 02/04/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 02/04/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 02/04/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 02/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 02/04/2012
Stato iter:
11/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/12/2012

CONCLUSO IL 11/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15574
presentata da
MAURIZIO TURCO
lunedì 2 aprile 2012, seduta n.615

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 convertito con la legge 4 aprile 1935, n. 808 prevede al comma 1 che «Agli ufficiali, ai sottufficiali e primi avieri appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonché agli ufficiali appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è dovuta, qualora abbiano obbligo continuativo di volo, l'indennità di volo di lire 240 mensili», al comma 2 che «Agli avieri scelti appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è dovuta, qualora abbiano l'obbligo continuativo, l'indennità di volo di lire 180 mensili», al comma 3 che «Per la corresponsione delle suddette indennità è necessario che il personale indicato nel presente articolo si mantenga in attività di volo ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto (...)» e al comma 4 che «Le indennità suddette sono conservate nei casi di inidoneità al volo per infermità e nei limiti previsti dagli articoli 7 ed 8; sono soppresse nei casi di sospensione o di riduzione di assegni di cui all'articolo 5 (...)»;

l'articolo 7 della legge 17 dicembre 1953, n. 953 ha apportato le seguenti modificazioni «Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 11 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, sono abrogati e sostituiti dal seguente: «Ai sottufficiali e graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica indicati nell'annessa tabella C è dovuta l'indennità mensile di volo stabilita dalla tabella medesima»;

l'articolo 9 della legge 27 maggio 1970, n. 365 dispone al comma 1 che «L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III» e al comma 3 che «L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole forze armate e interforze»;

la legge 23 marzo 1983, n. 78 reca «l'aggiornamento la legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare» e all'articolo 6 prevede l'indennità di volo al personale in possesso del brevetto militare di specialista - facente, o non facente, parte degli equipaggi fissi di volo - e all'articolo 13 prevede l'indennità supplementare per pronto intervento aereo ai destinatari degli equipaggi fissi di volo, se impiegati in particolari condizioni operative;

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 all'articolo 2270, comma 1, ha stabilito che «(...) restano in vigore i seguenti atti normativi primari, e le relative successive modificazioni» e individua nell'elenco al punto 4) il «regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302 e la legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10»;

l'evoluzione legislativa del citato articolo 11 del regio decreto-legge, ha abrogato l'indennità di volo cosiddetta «generica» e con la richiamata tabella C sin dal 1953, reiterata successivamente con la citata tabella III dal 1970, ha introdotto le dizioni di «facenti parte degli equipaggi fissi di volo» e di «non facenti parte degli equipaggi fissi di volo» ma vi è molto di più del lessico, infatti ha abrogato espressamente per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i graduati e per i militari di truppa - facenti, o non facenti, parte degli equipaggi fissi di volo - l'obbligo continuativo di volo e il minimo dei voli. In altri termini la legislazione è stata collimata con la situazione sostanziale, si pensi ad esempio agli «specialisti di aeromobili monoposto» ove il pilota può effettuare regolarmente i voli mentre gli equipaggi di volo sono impossibilitati;

la circolare del sesto reparto dello Stato maggiore della Marina militare (protocollo n. 6/9537/F/4° del 10 febbraio 2012 ha disposto che «in applicazione dell'articolo 18 della legge 187 del 1976 sono stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario dell'indennità di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo per l'anno corrente» in funzione della destinazione ma non dell'impiego effettivo;

con tale atto amministrativo il personale non incluso nell'elenco dei percettori è solo formalmente escluso dalle attività di volo in quanto, in effetti, lo stesso è impiegato sempre nelle medesime condizioni nell'arco dell'anno, svolgendo la medesima attività di volo e/o l'attività connessa al volo in funzione degli ordini giornalieri di volo e/o di servizio impartiti dai reparti di volo;

il tenore della citata circolare appare evidentemente elusivo dell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, laddove è esplicitata la modalità legale per sospendere o ridurre il trattamento spettante;

l'interrogazione a risposta scritta 4-14667, ancora priva di risposta nonostante sollecitata, ha già messo in risalto la disamina -:

quali immediate azioni intenda porre in essere per dare compiuta attuazione alle norme di legge citate in premessa. (4-15574)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 11 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 732
All'Interrogazione 4-15574 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Rendo noto, in premessa, che in merito all'erogazione dell'indennità mensile di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo, anche per i mesi in cui il personale è formalmente escluso dagli equipaggi fissi di volo, ma sostanzialmente impiegato sempre nelle medesime condizioni nell'arco dell'anno, sono stati proposti alcuni ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, da parte di numerosi specialisti di elicottero della Marina militare, che risultano già conclusi con la ormai definitiva soccombenza dei ricorrenti.
In ragione di ciò, avendo le dibattute questioni trovato compiuta definizione nell'ambito dei menzionati ricorsi straordinari, intendo richiamare brevemente i pareri espressi dal Consiglio di Stato che, nel respingere le istanze dei ricorrenti, ha sottolineato la differente condizione della partecipazione ad equipaggi fissi di volo rispetto «all'inquadramento in reparti che possono effettuare attività di volo o attività ad essa connesse, ma che non comporta gli oneri ed i vincoli dello status degli equipaggi fissi di volo e di pronto intervento aereo, anche per esigenze di turno di allarme e di campagna antincendio».
Il supremo organo di Giustizia amministrativa ha, altresì, evidenziato che «si tratta in altri termini di mansioni analoghe attinenti, però, a due differenti posizioni di impiego».
Il Consiglio di Stato, in buona sostanza, si è pronunciato nel merito delle questioni oggetto dell'interrogazione in argomento confermando, da un lato, la correttezza dell'operato dell'amministrazione militare e dichiarando, dall'altro, inammissibili le pretese avanzate dai ricorrenti in merito all'accertamento del diritto all'indennità di volo e all'indennità di pronto intervento aereo nonché le richieste di condanna dell'Amministrazione al pagamento di quanto preteso, trattandosi di questioni vertenti su diritti soggettivi e non di mero annullamento di atti amministrativi.
Sulla base di tali fondati presupposti, è lecito sostenere la legittimità della circolare dello Stato Maggiore della Marina citata nell'interrogazione in esame che non appare elusiva delle norme di legge relative alla materia in argomento.
Avuto riguardo, invece, all'interrogazione a risposta scritta n. 4-14667 richiamata nell'atto, si partecipa che alla stessa è già stato fornito riscontro in data 21 maggio 2012.
Per quanto sopra esposto, non si ritiene di dover porre in essere le azioni invocate dall'onorevole interrogante «per dare compiuta attuazione alle norme di legge».

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.