ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15356

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 606 del 19/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/03/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 18/04/2012
Stato iter:
19/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2012
ORNAGHI LORENZO MINISTRO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15356
presentata da
ANTONIO BORGHESI
lunedì 19 marzo 2012, seduta n.606

BORGHESI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

come è noto dopo una procedura assai discutibile è stato costituito il nuovo Imaie, che dovrebbe liquidare i diritti d'immagine degli artisti;

in data 24 dicembre 2011 un artista ha ricevuto comunicazione dalla nuova Imaie sui diritti maturati dal 15 luglio al 31 dicembre 2009 per un valore di euro 1,01 ovviamente al lordo;

per l'espletamento della pratica inoltre, l'Imaie chiede all'interessato l'invio di una serie di documenti;

considerato il costo della lavorazione della pratica e l'invio della comunicazione e considerato il fatto che non sono ammessi i documenti via fax, l'interessato dovrebbe fare una fotocopia del documento, andare in posta, acquistare affrancature e spedire la documentazione, e, nel caso fosse così ligio, avrebbe diritto a un bonifico con consti ulteriori;

un episodio del genere appare all'interrogante rivelatore della pessima ed inefficiente gestione dell'istituto -:

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra riportati;

se e quali iniziative intendano assumere al fine di migliorare l'efficienza di un'entità che sembra oggi persino peggiore di quella che, in modo discutibile, è stata soppressa.(4-15356)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata mercoledì 19 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 736
All'Interrogazione 4-15356 presentata da
ANTONIO BORGHESI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla costituzione del nuovo Imaie ed alla liquidazione dei «diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore» degli artisti, si rappresenta quanto segue.
L'istituto per la tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori (Imaie) è stato dichiarato estinto con decreto del prefetto di Roma del 30 aprile 2009, confermato con decreto del 28 maggio 2009. Come si ricava dalla relazione allegata al citato provvedimento del prefetto, lo scioglimento è stato disposto in ragione dello stato di profonda crisi in cui versava l'Istituto, dovuta al mancato svolgimento della funzione di accertamento e ripartizione dei diritti fra i legittimi titolari, anche per la scarsa funzionalità delle procedure di ripartizione delle somme acquisite, nonché alla grave situazione di conflitto interno degli organi direttivi e tra questi e l'ufficio amministrativo e nei confronti dei lavoratori dipendenti, cui si era aggiunta la mancata approvazione, nei termini statutari, dei documenti di bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008.
Il nuovo Imaie è stato invece istituito sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito dalla legge n. 100 del 2010, avente come finalità statutaria quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 93 del 1992, ossia «la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie».
L'attività di vigilanza di questo ministero è puntualmente definita dalla suddetta normativa introdotta dalla legge n. 100 del 2010: «Il nuovo Imaie opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per l'informazione e l'editoria, del ministero per i beni e le attività culturali e del ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo Imaie dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo Imaie della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il ministero per i beni e le attività culturali e il ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio».
Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 100 del 2010, occorre ricordare che il nuovo Imaie viene testualmente definito «associazione avente personalità giuridica di diritto privato» e, conseguentemente, ne deriva l'autodeterminazione dell'ente nell'esplicazione delle proprie finalità statutarie.
In relazione, infine, all'episodio riportato nell'interrogazione parlamentare, relativo alla liquidazione da parte dell'associazione di un compenso dal valore minimo (1 euro) ad un beneficiario che avrebbe, però, dovuto sopportare costi, per il disbrigo della pratica di pagamento, superiori alla somma che doveva ricevere, si rappresenta che il nuovo Imaie, all'uopo interessato da questa amministrazione, ha evidenziato come le attività connesse alla liquidazione dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori sono di gran lunga più gravose nel caso in cui la somma spettante all'artista risulti particolarmente esigua. Al riguardo, ha riferito che, al fine di soddisfare gli obblighi legislativi e, al contempo, evitare attività antieconomiche, con una recente, propria delibera ha stabilito che, ferma restando l'imputazione a tutti gli artisti di quanto da essi maturato e l'effettuazione in ogni caso della prevista comunicazione, per gli artisti che abbiano maturato compensi inferiori ai 50 euro la liquidazione potrà avvenire soltanto su richiesta o, in assenza di quest'ultima, quando il compenso complessivo da liquidare abbia raggiunto il suddetto importo.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Lorenzo Ornaghi.