ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15246

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 600 del 08/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 08/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 08/03/2012
Stato iter:
18/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/06/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/06/2012

CONCLUSO IL 18/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15246
presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO
giovedì 8 marzo 2012, seduta n.600

DI STANISLAO. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

al 2011 sono 82 le istanze di permesso di ricerca e i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi in mare presentati al Ministero dello sviluppo economico. Sono invece 204 le istanze di ricerca e i permessi di ricerca in terra tra cui spiccano i 22 in Abruzzo che vanta il primato nel centro;

una situazione estremamente allarmante che non trova spazio nei vari livelli istituzionali a partire dal Governo;

oltre alle campagne mediatiche, alle manifestazioni plateali vanno necessariamente ed inevitabilmente affiancate azioni concrete nelle sedi competenti in primo luogo il Parlamento;

per le singole istanze già autorizzate c'è ancora la possibilità di inviare osservazioni di contrarietà, come previsto dalle norme europee, secondo le quali l'opinione degli enti locali è vincolante qualora questi progetti prevedano un elevato impatto ambientale;

occorre rivedere queste scelte legate alla localizzazione di reti per la ricerca e l'estrazione di gas e petrolio ed intervenire altresì, nel caso, per annullare ogni tipo di decisione presa e/o da prendere circa la petrolizzazione, con la quale rischiano di soccombere intere economie locali costruite e costituite da artigiani, piccole e medie imprese, esercizi turistici e attività commerciali e con il rischio che scompaiano precocemente tutte quelle aziende agricole che puntano sul biologico e sulla genuinità del prodotto enogastronomico;

è evidente, dunque, che le trivellazioni non hanno alcun senso da ogni punto di vista compreso quello occupazionale. Una seria politica in linea con i recenti accordi internazionali sui cambiamenti climatici, a partire dal traguardo europeo al 2020 (20 per cento di risparmio energetico, 20 per cento di produzione energetica da fonti rinnovabili, 20 per cento di riduzione emissioni di CO2), consentirebbe infatti, secondo le stime della Commissione europea, un risparmio annuo fino a 8,5 miliardi di euro;

la soluzione, pertanto, è data dalle energie rinnovabili, puntare su una politica energetica e per uno sviluppo economico ecosostenibili. In Italia puntare sulle fonti energetiche rinnovabili, ed in particolare su quella solare, eolica e geotermica, può rappresentare una straordinaria occasione per creare nuova occupazione e ridurre la dipendenza dalle importazioni di greggio, oltre a stimolare la ricerca e l'innovazione tecnologica. La strada da seguire è dunque quella di valorizzare le risorse naturali - sole, vento, acqua, biomasse e calore del sottosuolo - a seconda delle potenzialità locali -:

se non ritenga indispensabile avviare iniziative normative al fine di modificare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e di permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare;

se intenda avviare il blocco dell'iter autorizzativo per tutte le istanze e di modificare la legislazione vigente prevedendo il divieto assoluto di ogni ulteriore installazione in tutta l'estensione del mare Adriatico di competenza nazionale;

se il Governo non ritenga necessario farsi promotore, verso l'Unione europea, di una nuova normativa che preveda che non vengano installate piattaforme petrolifere in mare a una distanza dalla costa inferiore minimo a 160 chilometri, distanza applicata in altri Paesi e ritenuta misura fondamentale di sicurezza. (4-15246)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2012
nell'allegato B della seduta n. 651
All'Interrogazione 4-15246 presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO

Risposta. Con riferimento all'interrogazione in esame, in materia di conferimenti delle concessioni di coltivazione, prospezione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma ed in mare, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il conferimento dei titoli minerari avviene d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati.
Com'è noto, infatti, il rilascio della concessione ha luogo a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004 recante norme in materia di riordino del settore energetico, e che esso viene svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990.
Inoltre, l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), come modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010, ha fissato il divieto delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare «entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale al di fuori delle medesime aree. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo».
Ciò posto, risulta evidente che, secondo la predetta normativa, gli enti locali potranno intervenire sia sulle istanze in corso che sui permessi già conferiti nell'ambito del relativo procedimento amministrativo.
Per quanto concerne la salvaguardia dell'occupazione occorre rammentare che solitamente le attività di ricerca di idrocarburi portano una ingente ricaduta occupazionale sia in misura diretta in termini di offerta di specifiche competenze, sia indiretta in termini di indotto.
A tal proposito, infatti, si evidenzia che, in Italia, nell'ultimo anno sono stati prodotti circa 8 miliardi di metri cubi di gas naturale e 4,5 milioni di tonnellate di petrolio, rispettivamente quasi il 10 per cento ed il 6 per cento di quanto viene consumato, e che tale risultato ha contribuito ad alleviare la fattura energetica del nostro Paese.
Inoltre, la ricerca e la produzione di idrocarburi hanno determinato importanti investimenti e creato occupazione sia nelle attività specifiche, sia nelle attività indotte (per esempio la perforazione dei pozzi, la progettazione e la costruzione di impianti, piattaforme offshore, condotte per il trasporto, turbine, compressori, la fornitura di prodotti e servizi) per le quali le imprese industriali italiane si collocano tra i leader globali, con un fatturato stimato attorno ai 15 miliardi di euro/anno.
I soli investimenti di ricerca e sviluppo pronti in attesa di autorizzazioni superano i 15 miliardi di euro e sono in grado di garantire 25.000 posti di lavoro stabili e addizionali, di ridurre la nostra bolletta energetica di importazione di oltre 6 miliardi l'anno (aumentando quindi il PIL di quasi mezzo punto percentuale) e di ricavare 2,5 miliardi di euro di entrate fiscali, sia nazionali che locali.
In merito poi, al ricorso alle energie rinnovabili prospettato dall'interrogante, occorre evidenziare che il Ministero dello sviluppo economico condivide pienamente tale iniziativa, tuttavia entrambe le soluzioni risultano percorribili, in quanto l'una non esclude l'altra.
Per quanto concerne, l'iniziativa normativa sollecitata dall'interrogante, giova evidenziare che prolifica risulta essere attualmente l'elaborazione e il dibattito parlamentare.
Sull'argomento, infatti, diversi sono i disegni di legge A.S. 2267 (Vicari ed altri), A.S. 1507 (Li Gotti ed altri), A.S. 1920 (Bubbico ed altri) ed A.S. 1998 (Poli Bortone), che sono stati esaminati dalla competente X Commissione del Senato.
Particolare rilievo assumono il disegno di legge A.S. 2267 proposto dai senatori Vicari, Gasparri, Quagliarello, Corsi, Piscitelli, Fantetit, Paravia, Ghigo, Cardiello e Casoli comunicato alla Presidenza il 7 luglio 2010 in tema di «Riforma della legislazione in materia di ricerca e produzione di idrocarburi», nonché l'iniziativa relativa all'istituzione di un'«Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive» con contestuale delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
In particolare, il predetto testo unico prevede la necessità di:

garantire i più elevati alti standard di sicurezza nello svolgimento delle attività di ricerca e produzione di idrocarburi in sotterraneo tramite nuove norme tecniche specifiche e un organismo tecnico specializzato di controllo unico per la terraferma e per il mare;

incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti mantenendo una quota di produzione nazionale di idrocarburi quanto più elevata possibile;

aumentare gli investimenti e l'occupazione, garantendo procedure autorizzative chiare e snelle che consentano di procedere alla realizzazione dei progetti già individuati e finora non sviluppati;

sviluppare l'eccellenza tecnologica delle imprese italiane, che si posizionano tra i leader mondiali nel settore delle perforazioni e della realizzazione di infrastrutture di produzione e di trasporto offshore (piattaforme e condotte sottomarine);

assicurare, in linea con il federalismo fiscale, che le entrate specifiche (royalty) derivanti dalla produzione nazionale di idrocarburi siano destinate ai territori (regioni, comuni e cittadini) in cui avviene la coltivazione degli idrocarburi stessi;

delegare il Governo ad emanare un testo unico delle norme di settore inteso a razionalizzare le procedure apportando le necessarie modifiche e integrazioni alle leggi vigenti, garantire i massimi standard di sicurezza ed emergenza modificando le norme specifiche di settore (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624);

istituire un'Agenzia di controllo e gestione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, presso il Ministero dello sviluppo economico definendone scopi e modalità gestionali ed organizzative.
Con riguardo, infine, alla richiesta indirizzata dall'interrogante al Governo di farsi promotore verso l'Unione europea di una nuova normativa, che preveda misure di sicurezza sull'installazione di piattaforme petrolifere in mare, occorre sottolineare come risulta allo stato in fieri presso la Commissione europea una «Proposta di regolamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi» i cui obiettivi generali sono quelli di ridurre i rischi di incidenti gravi nelle acque dell'Unione.
Infatti, i contenuti della proposta di Regolamento sono mirati:

a) alla prevenzione dei grandi rischi, attraverso l'individuazione dei principi generali per la gestione del rischio tra cui gli obblighi degli operatori nell'adozione di misure adeguate di prevenzione e la chiara responsabilità per danno ambientale. Inoltre, con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni, si richiede alle Autorità nazionali competenti di valutare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti richiedenti in stretta relazione alla responsabilità per danni ambientali;

b) alla preparazione e allo svolgimento delle attività offshore sulla base della valutazione del rischio, attraverso la previsione che gli operatori presentino alle autorità nazionali competenti la documentazione, corredata dai piani di emergenza interni, attestante che le attività verranno svolte secondo modalità adeguate al grado di rischio;

c) al miglioramento del controllo dei grandi rischi, mediante la fissazione dei contenuti della documentazione che gli operatori devono presentare in merito alla «relazione sui grandi rischi» e all'organizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione della sicurezza.
Infine, si evidenzia che l'Italia risulta la prima nazione tra quelle europee che, nelle more dell'emanazione di nuove norme Ue, abbia posto già in essere delle misure immediate di tutela relativamente alle attività offshore, tra le quali vanno annoverate: la nomina di una commissione tecnica di valutazione dell'incidente Macondo (aprile 2010); l'adozione di prime misure di limitazione a nuove autorizzazioni offshore (aprile 2010); il rafforzamento delle misure di verifica delle capacità tecnico-economiche (aprile 2010); l'adozione di regole tecniche per il controllo dei rischi nelle perforazioni offshore (decreto ministeriale 4 marzo 2011).

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Claudio De Vincenti.