ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15157

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 596 del 01/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 01/03/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 01/03/2012
Stato iter:
18/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/06/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/05/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/06/2012

CONCLUSO IL 18/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15157
presentata da
MAURIZIO TURCO
giovedì 1 marzo 2012, seduta n.596

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

in data 27 settembre 2011, il CoBaR carabinieri del Veneto ha approvato una delibera (n. 423) avente per oggetto «presentazione di denunce o querele presso la Stazione urbana e distaccata» mediante la quale è stato chiesto di intervenire chiarendo che in nessun caso la responsabilità nell'accettazione ovvero nella redazione delle denunce può essere delegata o attribuita al militare di servizio alla caserma con qualifica di agente di polizia giudiziaria nella considerazione che l'articolo 333 del codice di procedura penale dispone inequivocabilmente che la denuncia da parte di privati è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria;

la delibera dell'organismo di rappresentanza trae origine dalla modifica delle scelte organizzative ed operative adottate sin dal 1990 ovvero la parte in cui, nella nuova pubblicazione «procedimenti di azione», si dispone per il militare di servizio alla caserma, nella parte riservata alla «presentazione di denunce o querele» presso la Stazione Urbana e distaccata, quanto segue: «il militare dovrà Accettarla, utilizzando la maschera per la redazione automatizzata del verbale di denuncia, consegnando successivamente i moduli al Comandante di Stazione»;

con lettera n. 112/54-13-2011-Segret-CoBaR. di Prot. Arma, datato 14 febbraio 2012, avente per oggetto «CoBaR affiancato al Comando Legione Carabinieri "Veneto". Verbale n. 292/X del 27 settembre 2011. Risposta alla Delibera n. 423» il Generale B. Sabino Cavaliere ha richiamato l'attenzione, in relazione alla problematica evidenziata, su quanto previsto fra l'altro, dagli articoli 333 e 337 del codice di procedura penale nonché dalle sentenze della corte di cassazione n. 15797 e 17449, datate rispettivamente 14 marzo 2007 e 24 gennaio 2008, le quali stabiliscono che la ricezione dell'atto di querela, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria), è prevista non quale condizione di validità dell'atto medesimo, ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto legittimato, ritenendo quindi valido l'atto ricevuto da un agente di polizia giudiziaria e successivamente trasmesso all'autorità giudiziaria da un ufficiale di polizia giudiziaria -:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa e quali siano le immediate azioni che si intendano avviare a garanzia delle parti interessate dal procedimento adottato per la ricezione degli atti di denuncia o querela e quali quelle a tutela della rigorosa osservanza della procedura penale. (4-15157)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2012
nell'allegato B della seduta n. 651
All'Interrogazione 4-15157 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - La pubblicazione citata nell'atto (Procedimenti d'azione per i militari dell'Arma dei Carabinieri in servizio d'istituto - edizioni 2008) riguarda esclusivamente la disciplina dell'organizzazione del servizio prevedendo che, nel caso di specie ed ai soli fini di una corretta gestione dei sistemi informatici in uso ai reparti dell'Arma dei Carabinieri, il militare di servizio alla caserma o addetto alla ricezione del pubblico, debba accettare le denunce e le querele, utilizzando uno specifico applicativo per la redazione automatizzata del verbale, consegnando, successivamente, i moduli al Comandante di Stazione.
In merito a tale procedura, si precisa che la stessa è in linea con le norme contenute nel Codice di Procedura Penale (combinato disposto degli articoli 357, 373, 142, 333 e 337), nonché con il consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare Cassazione Penale n. 17449 del 2008), secondo cui «è sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando il fatto che l'atto sia materialmente ricevuto da un semplice agente», al quale compete tra l'altro, a norma dell'articolo 357 del codice citato, la redazione del verbale.
Si presume, infatti, sempre secondo il principio enucleato dalla giurisprudenza della Cassazione penale, che «l'inoltro all'autorità giudiziaria avvenga poi a cura dell'ufficiale di polizia giudiziaria che dirige l'ufficio».
Sulla base di quanto esposto, non si ravvisano i presupposti per porre in essere le azioni richieste dall'interrogante «a garanzia delle parti interessate dal procedimento adottato per la ricezione degli atti di denuncia o querela e...quelle a tutela della rigorosa osservanza della procedura penale».

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.