ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 593 del 27/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIULIETTI GIUSEPPE
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 27/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 27/02/2012
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
PASSERA CORRADO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15099
presentata da
GIUSEPPE GIULIETTI
lunedì 27 febbraio 2012, seduta n.593

GIULIETTI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «Salva Italia»), ha previsto l'obbligo per le imprese e le società di indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione nel modello di dichiarazione dei redditi;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione, la RAI-Radiotelevisione Italiana spa ha provveduto ad inviare indistintamente a diversi soggetti (imprese, società, studi professionali, e altri) il bollettino postale per provvedere al pagamento dell'abbonamento speciale, specificando che lo stesso è dovuto, oltre che per il possesso di un apparecchio televisivo, anche in presenza di computer con collegamento a alla rete internet, in quanto strumento «atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni» (articolo 1, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246);

il canone speciale Rai deve essere corrisposto nel caso di attività commerciali, a scopo di lucro diretto o indiretto (decreto legislativo lgt 21 dicembre 1944, n. 458) e a prescindere dall'utilizzo effettivo dello strumento;

l'obbligo del pagamento è stato affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 2002, con la quale la Consulta stabilisce la natura di tributo del canone, facendo discendere la sua obbligatorietà dal possesso stesso dello strumento: «...il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (...), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone... »;

anche la Corte di Cassazione a sezioni unite ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo «non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che le leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai dall'altro (...), ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge» (sentenza n. 24010 del 20 novembre 2007);

la giurisprudenza ha fornito chiarimenti circa l'obbligatorietà della corresponsione del canone speciale, ma non ha risolto i dubbi interpretativi circa la legittimità della richiesta in relazione al possesso di strumenti che l'evoluzione della tecnologia ha reso atti o adattabili alla trasmissione dei programmi televisivi (computer, videofonini, apparecchi modem e altro), né circa l'opportunità del pagamento, qualora tali strumenti non fossero utilizzati a scopo di intrattenimento, ma perché funzionali all'attività di impresa;

già nel 2008, l'Agenzia delle entrate, sollecitata da una associazione di consumatori che chiedeva di specificare la tipologia di strumenti per l'utilizzo dei quali il pagamento del canone speciale Rai fosse dovuto, con propria risoluzione n. 102 del 19 marzo 2008 ha confermato la debenza del pagamento, ma si è dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l'individuazione specifica degli apparecchi avrebbe dovuto essere determinata dal Ministero delle comunicazioni (oggi la competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico). L'Agenzia ha successivamente provveduto ad inoltrare la richiesta all'amministrazione competente, senza tuttavia ottenere risposta;

l'introduzione dell'articolo 17 del decreto-legge «Salva Italia» è finalizzato all'emersione delle situazioni illegittime in cui i soggetti si sono sottratti al pagamento del dovuto, ma, in assenza della determinazione di cui sopra, obbliga al pagamento del canone speciale anche i soggetti che utilizzano gli apparecchi informatici ai fini dell'attività professionale o di impresa. In merito si ricorda che, in taluni casi, i soggetti economici si sono dotati di tali apparecchiature proprio per assolvere ad obblighi normativi, quali l'adozione della posta elettronica certificata o l'obbligo di comunicazione per via telematica tra imprese e pubblica amministrazione;

in ragione delle difficile situazione economica, le richieste di pagamento avanzate dalla RAI alle imprese e società, in relazione all'uso di strumenti non tassativamente individuati ed a prescindere dall'effettivo uso che viene fatto di questi, appare un ulteriore ed ingiustificato aggravio a carico delle imprese -:

in che modo e con quale tempistica il Governo intenda procedere all'individuazione degli strumenti per l'utilizzo dei quali si debba corrispondere il pagamento del canone speciale Rai;

attraverso quali iniziative il Governo, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, intenda sospendere gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI-Radiotelevisione Italiana spa per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e, conseguentemente, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (4-15099)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-15099 presentata da
GIUSEPPE GIULIETTI

Risposta. - Risale all'articolo 1 del regio-decreto n. 246 del 1938 l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento per tutti gli «apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni».
La questione sollevata nei giorni scorsi e ripresa dagli interroganti - su quali debbano essere gli apparecchi soggetti al pagamento dei canoni speciali della Rai - ha reso necessario un celere chiarimento.
Per questa ragione il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto a fornire all'agenzia delle entrate elementi esplicativi in merito.
La questione sta in questi termini.
La normativa in esame porta a riferire il pagamento del canone solo al servizio di radiodiffusione. Pertanto, non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio/video (per esempio Web Radio, Web Tv) che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi.
In linea generale sono, quindi, esclusi i personal computer, fissi o portatili, i tablet (come gli iPad) e gli smartphone, cioè gli strumenti suscettibili, di per sé, di connessione alla rete internet.
È però necessario, per essere più chiari, qualche ulteriore specificazione tecnica. In altre parole, dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforme satellitare. Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore, che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione (o come veniva chiamato nel regio-decreto di radioaudizione).
Devo dire che abbiamo trovato la Rai già in linea con questa interpretazione, tanto che si è impegnata a fare tutte le necessarie azioni di chiarimento in questo senso.
L'applicazione della norma in questi termini è tra l'altro in sintonia con la strategia che questo Governo ha già iniziato ad adottare sui temi dell'agenda digitale: come sapete, infatti, ogni sforzo sarà fatto per permettere all'Italia di essere all'avanguardia del mondo digitalizzato.
Quanto all'articolo 17 del cosiddetto decreto salva Italia», con il quale è stato introdotto l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero dell'abbonamento speciale alla radio e alla televisione e la categoria di appartenenza, va da sé che tale obbligo ricorre nella misura in cui sussiste il correlativo obbligo di pagare il canone speciale, nei limiti sopra accennati.

Il Ministro dello sviluppo economico: Corrado Passera.