ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14940

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 587 del 16/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALADINI GIOVANNI
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 16/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA DIFESA 16/02/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/05/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14940
presentata da
GIOVANNI PALADINI
giovedì 16 febbraio 2012, seduta n.587

PALADINI. -
Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:


il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241, ha disposto, all'articolo 6, comma 1, l'abrogazione degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata»;

il decreto, al medesimo comma, prevede giustamente il mantenimento in deroga di detti istituti per alcune categorie particolarmente esposte a rischio, individuate nella normativa con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»;

la dicitura adottata, di fatto, esclude tutto il personale civile operante nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, disconoscendo l'attività svolta dagli stessi nella difficile realtà ambientale con il personale considerato nel decreto e in alcuni casi nelle medesime condizioni;

l'esclusione in questione espone i dipendenti civili a gravi criticità sul piano della tutela dei diritti -:

quali iniziative, anche normative, intendano assumere al fine di fornire tutela ai dipendenti esclusi o quale istituto previdenziale o assistenziale possa sostituire l'istituto abolito. (4-14940)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-14940 presentata da
GIOVANNI PALADINI

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione meglio in oggetto specificata, con cui si chiede quali iniziative si intendano assumere al fine di fornire tutela ai dipendenti civili operanti nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si rappresenta quanto segue.
Con l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 («decreto salva Italia»), sono stati abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La norma citata tuttavia mantiene in deroga tali istituti «nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» e non si applica: ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non era ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
In base alla previgente normativa, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con il Testo unico leggi e pensioni dei pubblici dipendenti (regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 recante approvazione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari in esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 279), questi ultimi, nel caso di perdita totale di capacità lavorativa per ragioni o fatti connessi allo svolgimento del servizio cui erano addetti, potevano beneficiare di una pensione, quella privilegiata appunto, caratterizzata dall'essere svincolata da requisiti minimi di contribuzione.
Nel caso invece di mera riduzione di tale capacità lavorativa, il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) aveva previsto, in presenza di determinati presupposti, la diversa fattispecie dell'equo indennizzo da corrispondersi una tantum.
L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni e patologie riportate dal pubblico dipendente spettava alle commissioni mediche ospedaliere ed inoltre la legge (testo unico n. 3 del 1957 e decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957) prevedeva il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Questa forma di tutela previdenziale non escludeva tuttavia l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in quanto dalla somma liquidata a titolo di equo indennizzo veniva detratto quanto corrisposto dall'Inail.
Attualmente la suddetta previgente disciplina continua ad applicarsi nei confronti del personale appartenente alle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'arma dei Carabinieri, alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), nonché al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, mentre per tutto il restante personale dipendente da amministrazioni pubbliche l'unica tutela vigente è, nei casi previsti, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, nel contenere una serie di misure urgenti finalizzate, tra l'altro, ad assicurare al paese stabilità finanziaria e risparmi di spesa, ha inteso mantenere in vigore i sopra citati istituti solo per alcune categorie ritenute maggiormente a rischio. Inoltre, nel sopprimere i suddetti istituti per i dipendenti pubblici non appartenenti ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e lasciando a loro favore la sola tutela Inail, la medesima norma ha di fatto realizzato una sorta di armonizzazione con il settore privato, al quale, in effetti, da sempre si applica la sola tutela antinfortunistica.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.