ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14731

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 580 del 01/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 01/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
STUCCHI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 03/02/2012
FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 06/02/2012
VANALLI PIERGUIDO LEGA NORD PADANIA 08/02/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 01/02/2012
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
PASSERA CORRADO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/02/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/02/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/02/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14731
presentata da
PAOLO GRIMOLDI
mercoledì 1 febbraio 2012, seduta n.580

GRIMOLDI, STUCCHI, FAVA e VANALLI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
gli esercizi commerciali rappresentano uno dei punti di forza dell'economia italiana, sia per il flusso economico che ogni anno generano, sia perché, nei piccoli centri storici sono parte integrante, da sempre, del tessuto urbano ed economico delle città italiane;
la grave crisi internazionale che negli ultimi anni si è manifestata in tutti Paesi ma, soprattutto, in Europa, ha avuto ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano, colpendo quindi anche il settore del commercio, in particolar modo di quello operato dalla distribuzione mediopiccola, che da molti mesi manifesta ormai segnali evidenti di diminuzione del volume di fatturato;
l'attuale Governo, attraverso l'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede la liberalizzazione degli orari per gli esercizi commerciali, mette a repentaglio la sopravvivenza dei negozi al dettaglio, che rischiano di scomparire perché schiacciati dagli operatori della grande distribuzione che sono in grado, al contrario dei piccoli negozi a conduzione famigliare, di usufruire del turn-over del personale;
alcune regioni italiane come la Toscana hanno impugnato il provvedimento governativo sulla base del fatto che la Costituzione italiana, all'articolo 117, delega alle regioni stesse il commercio interno come materia di competenza esclusiva delle regioni medesime;
numerosi comuni della Toscana, come anche riportato dai quotidiani locali, hanno recepito la normativa regionale, emanando così appositi provvedimenti per regolamentare il commercio fisso nel proprio territorio comunale ed andando incontro alle istanze delle associazioni di categoria come Ascom e Confesercenti che, da tempo, sostengono la necessità di rivedere la normativa;
l'ANCI toscano (Associazione nazionale comuni italiani), in attesa che si pronunci il giudice costituzionale sul conflitto di competenze, ha ritenuto doveroso fornire alle amministrazioni toscane l'indicazione di seguire la fonte normativa gerarchicamente superiore, ovvero la legge dello Stato, soprattutto per non incorrere in eventuali ingenti richieste di risarcimenti danni da parte delle attività commerciali;
il comune di Bibbiena (Arezzo) ha preso atto di questa indicazione e pertanto, per quanto attiene al tema degli orari nella distribuzione commerciale e nella somministrazione di alimenti e bevande, ha deciso di applicare la legge statale;
l'assessore competente del comune di Bibbiena, Fabrizio Piantini, commenta così la scelta: «L'amministrazione ha ritenuto opportuno propendere per l'applicazione della normativa statale, ritenendo così di non compromettere la libertà di concorrenza e di non incorrere in responsabilità contabili e amministrative. Ritengo che quando si affrontano certi argomenti bisogna sempre vedere le cose da tutti i punti di vista; tuttavia è certamente importante dare maggiore libertà in un settore di fondamentale importanza come quello commerciale»;
organi di stampa locali riportano anche la notizia secondo cui piccoli commercianti della vallata del Casentino, abbiano raccolto oltre duecento firme di operatori commerciali per chiedere al Governo di rivedere l'attuale disposizione governativa in materia di liberalizzazioni;
la norma, così come concepita, rischia pertanto di creare un grave danno proprio al principio della libera concorrenza, ovvero quel principio che intende invece sostenere, danneggiando invece i piccoli esercizi commerciali e la loro pluralità di offerta di servizio, esercizi che rappresentano una ricchezza, ed avvantaggiando così la sola grande distribuzione -:
se il Ministro non ritenga opportuno, alla luce della grave crisi internazionale e del quadro normativo venutosi a creare, assumere iniziative nell'ambito delle proprie competenze per verificare, in modo puntuale, gli effetti sul tessuto economico e produttivo della liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi così, come oggi prevista e eventualmente assumere iniziative in proposito.
(4-14731)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-14731 presentata da
PAOLO GRIMOLDI

Risposta. - Si risponde congiuntamente agli atti di sindacato ispettivo indicati in oggetto, trattando gli stessi il medesimo argomento.
In merito alla previsione contenuta nell'articolo 31 del decreto-legge 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sancisce la liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, si rappresenta quanto segue.
Il primo comma del citato articolo 31, modificando la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sancisce la liberalizzazione del regime degli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, tale previsione esclude in via definitiva l'applicabilità agli esercizi di vendita e di somministrazione, in qualunque comune ubicati, delle prescrizioni relative al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
L'eliminazione dei limiti e delle prescrizioni in materia di orari è correlata alla necessità di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra gli operatori e pari opportunità di accesso al mercato.
Si tratta, perciò, di un intervento normativo che si adegua a quelle prescrizioni del diritto dell'Unione europea che impongono di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle attività economiche che non siano giustificati da motivi imperativi di tutela di interessi irrinunciabili e non siano proporzionati a tali eventuali esigenze.
L'intervento statale, rientrante per di più nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), non comporta ingerenza nelle competenze regionali.
Al riguardo la Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 288/2010 e n. 430/2007) ha già affermato che la legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, può intervenire in materie regionali nella misura in cui la sua azione sia «strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale». Pertanto, deve ritenersi che non siano compatibili con l'assetto costituzionale della ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni gli interventi regionali in contrasto con tale norma statale.
Quanto alle preoccupazioni evidenziate dall'interrogante, si rileva, anzitutto che la disposizione statale che liberalizza gli orari non comporta obblighi di alcun tipo per l'esercente, stabilendo, anzi, il principio generale della libera determinazione dell'orario. In altre parole essa consente al medesimo esercente la facoltà di organizzare l'orario di vendita in relazione alle specifiche esigenze della propria attività, anche se di piccola dimensione, e alla fascia di mercato nella quale opera, garantendogli la possibilità di rispondere alla richiesta di servizio, nella maniera da lui ritenuta più adeguata ed efficace. Inoltre, appare ragionevole escludere ogni automatica connessione fra la liberalizzazione degli orari ed i paventati rischi di chiusura dei piccoli esercizi, specie se si considera che la precedente analoga liberalizzazione, pur limitata ai soli comuni turistici, non ha determinato simili conseguenze negative.
Si rassicura infine circa l'interesse che anche il Governo ha riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese nel settore commerciale, per salvaguardare il pluralismo dell'offerta e, in particolare, di quella di qualità e di prossimità; interesse che può certamente essere perseguito con misure diverse e più proporzionate rispetto al permanere di ingiustificati vincoli alla libertà d'impresa.
Si ritiene, pertanto, che non possa essere condivisa la richiesta di rivedere la predetta disposizione di liberalizzazione, fermo restando invece l'impegno a monitorare attentamente l'evoluzione congiunturale e strutturale del settore distributivo, anche al fine di valutare gli eventuali ulteriori e diversi interventi da assumere a maggior tutela delle piccole e medie imprese anche in tale settore.

Il Ministro dello sviluppo economico: Corrado Passera.