ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
Diego Lombardo, 52 anni, attualmente detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per una condanna definitiva per truffa risalente ad oltre quindici fa, è affetto da un carcinoma al polmone, come è stato certificato dalle due strutture sanitarie presso le quali sono stati eseguiti esami approfonditi;
il signor Lombardo ha beneficiato della misura della detenzione domiciliare fino al 25 novembre 2011, quando la stessa gli è stata revocata per un cumulo di pena che superava i tre anni di condanna ed è stato immediatamente accompagnato in carcere per l'espiazione della pena residua;
durante la detenzione domiciliare il signor Lombardo è stato autorizzato a recarsi senza scorta presso la struttura Neuromed di Pozzilli al fine di effettuare esami obbiettivi (PET) strumentali all'accertamento e alla corretta definizione di una massa tumorale, rilevata in un precedente accertamento clinico effettuato presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno;
detti esami, avvenuti in data 24 novembre 2011 e 25 novembre 2011, hanno determinato che Diego Lombardo è affetto da «carcinoma polmonare dx con sospetti secondarismi a livello del lobo superiore bilateralmente», una patologia che per la sua gravità avrebbe richiesto un urgente ricovero presso una struttura oncologica specializzata, al fine di ottimizzare un approccio plurispecialistico, non escluso un intervento chirurgico;
considerata la potenziale aggressività del tumore diagnosticato e la prognosi vitae incerta, lo specialista privato, sempre il 24 novembre 2011, ha rigorosamente ammonito che derogare a un ricovero immediato presso struttura ospedaliera idonea potrebbe compromettere la vita del signor Lombardo;
in data 1
o dicembre 2011, la direzione sanitaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere comunicava in una nota che la diagnosi presentata da Diego Lombardo al momento dell'arrivo, dopo ulteriori esami, era confermata, ribadiva che in data 28 novembre era stato richiesto un ricovero presso l'istituto tumori Pascale di Napoli (senza provvedere al ricovero pur richiesto e senza comunicare l'esito della richiesta di ricovero medesima) per la conferma della diagnosi e, infine, che la situazione era compatibile con il regime carcerario;
in data 12 dicembre 2011, la difesa ha proposto formale sollecito alla direzione del carcere, affinché si provvedesse con massima urgenza a ricoverare il detenuto presso un centro oncologico, atteso che il decorso del tempo, senza le cure e gli approfondimenti diagnostici di rito, potrebbero essere causa di morte;
solo di recente il signor Lombardo veniva ricoverato in ospedale (prima al Monaldi e poi al Cardarelli di Napoli) dove di fatto gli venivano effettuate solo una TAC e una radiografia e all'esito degli accertamenti è risultato un ingrandimento (rispetto all'esame effettuato presso la Neuromed di Pozzilli) della massa tumorale di circa 3 centimetri oltre che la manifestazione di una nuova massa tumorale, esiti causati dalla inerzia e dall'assenza di cure, nonostante i numerosi solleciti, formalizzati nelle dovute sedi dalla difesa;
in data 26 gennaio 2012, per ridimensionare la massa tumorale era stato disposto nuovamente un trasferimento in ospedale per l'inizio di un primo ciclo di chemioterapia, alla fine del quale il signor Lombardo sarebbe stato in giornata - così gli era stato comunicato al detenuto - ritradotto in carcere; comunque, neanche questo ricovero temporaneo è stato possibile, perché il detenuto, arrivato all'ospedale Pascale per la prima chemioterapia, non è stato accettato per mancanza di posti;
la difesa di Diego Lombardo ha reiterato la richiesta di sospensione della esecuzione della pena per gravi motivi di salute con contestuale applicazione della misura provvisoria della detenzione domiciliare o in qualsiasi struttura specializzata oncologica, rilevando che dall'ulteriore ritardo nel disporre l'invocato ricovero o la concessione della detenzione domiciliare potrebbero derivare delle conseguenze mortali e, in ogni caso, irreversibilità dannose, tanto più se si considera che dalla prima istanza datata 28 novembre 2011, il signor Lombardo non è stato ancora ricoverato presso un centro oncologico specializzato, adeguato in termini di permanenza e complessità di interventi alla gravità della patologia;
l'articolo 1 del decreto legislativo n. 230 del 1999 afferma che «I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci e appropriate»;
l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975, al comma 2, recita «Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura (...); al comma 5 «All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati»; al comma 6 «Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche»;
con la recentissima sentenza n. 46479 del 14 dicembre 2011, la quarta sezione penale della Cassazione ha fatto notare che «il diritto alla salute va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture» -:
se disponga di elementi con riferimento a quanto esposto in premessa circa la gravità dell'attuale stato di salute del signor Diego Lombardo;
se corrisponda al vero, in particolare, che il 26 gennaio scorso, arrivato all'ospedale Pascale per il primo ciclo di chemioterapia, il detenuto non è stato accettato per mancanza di posti e che, dopo la chemioterapia, il signor Lombardo sarebbe dovuto comunque ritornare in carcere e affrontare in una cella tutte le conseguenze fisiche e psicologiche di una terapia del genere;
come mai non sia stato disposto, come chiedevano da almeno due mesi i famigliari e i difensori di Diego Lombardo, un ricovero immediato presso una struttura oncologica specializzata per poter intervenire subito a causa dell'estrema aggressività del tumore, che nel frattempo ha continuato a crescere, al punto che si sarebbe poi reso necessario il ciclo di chemio per ridimensionare la massa tumorale in particolare se sussistessero i presupposti di urgenza in base ai quali il ricovero può essere disposto anche dal direttore del carcere;
se non si ritenga di precisare, anche attraverso apposite iniziative normative, in maniera inequivoca che situazioni nosologiche quali quelle descritte in premessa, una volta certificate dalle strutture sanitarie pubbliche, producano effetti giuridici certi ed automatici sancendo, ipso iure, l'incompatibilità delle medesime con il regime di detenzione in carcere. (4-14675)