FEDI. -
Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il trattamento stipendiale del personale a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari all'estero e i relativi adeguamenti sono fissati - ai sensi dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 - dal contratto individuale di lavoro sulla base dei parametri previsti nella stessa disposizione di legge: le condizioni del mercato del lavoro locale, il costo della vita nella sede di servizio, le retribuzioni corrisposte dalle rappresentanze diplomatiche e consolari estere all'analogo personale, la congruità e l'uniformità del trattamento retributivo corrisposto per Paese e per mansioni omogenee, le indicazioni fornite dalle organizzazioni sindacali. I dati raccolti vengono esaminati dall'amministrazione del Ministero degli affari esteri per venire successivamente sottoposti al vaglio degli organi di controllo (UCB);
la tipologia dei contratti di assunzione del personale locale all'estero, nonché la peculiarità della relativa disciplina, non consentono l'allineamento alla contrattazione collettiva del pubblico impiego, né quindi per tale via, l'attribuzione degli stessi aumenti concessi ai pubblici dipendenti. Tuttavia, è lasciata all'autonomia negoziale del Ministero degli affari esteri la decisione circa l'opportunità di rivalutare i trattamenti economici, nonché l'entità dei relativi importi, nei limiti delle risorse disponibili a tale scopo;
in numerose realtà estere, a fronte dei consistenti aumenti del costo della vita dovuti alla crisi economica e della repentina svalutazione dell'euro nei confronti di alcune valute, si registrano difficoltà pratiche per il sostentamento quotidiano delle famiglie del personale a contratto impiegato dal Ministero degli affari esteri;
in Giappone, il personale a contratto retribuito in euro rileva come gli attuali livelli di remunerazione registrino una perdita di potere d'acquisto rilevante;
il personale a contratto in Giappone denuncia una perdita diretta calcolata in una sottrazione di contante pari al 25 per cento dell'ammontare dello stipendio mensile. A questa va aggiunta una perdita indiretta, ugualmente grave, dovuta alla percezione dell'Italia e dell'euro come entità ad alto rischio di default. Quest'ultimo aspetto sta determinando per i contrattisti l'impossibilità di accedere a servizi fiduciari quali, in primo luogo, mutui per la casa o garanzie di solvibilità per spese a lungo termine, come ad esempio le rette scolastiche e universitarie dei figli -:
quali iniziative si intendano adottare per rivalutare i trattamenti economici del personale a contratto basato in Giappone;
se non si ritenga di dover ripristinare, per la totalità degli impiegati a contratto presenti sul territorio giapponese, un sistema di retribuzioni in valuta locale, come del resto previsto dalle norme introdotte dal decreto legislativo n. 103 del 13 maggio 2000, nella misura in cui si stabilisce che «la valuta in cui viene fissata e corrisposta la retribuzione degli impiegati è quella locale». (4-14628)