Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-14254
presentata da
MARCO GIOVANNI REGUZZONI
giovedì 15 dicembre 2011, seduta n.561
REGUZZONI, TORAZZI, GOISIS, MONTAGNOLI, FAVA, CAVALLOTTO, RAINIERI, ALLASIA, CALLEGARI e GIDONI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:
quali e quanti funzionari e dirigenti dello Stato percepiscono compensi lordi interessati dall'applicazione della norma di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, e per quali importi ciascuno;
quali e quanti funzionari e dirigenti dello Stato hanno percepito compensi superiori agli importi di cui sopra, e per quali cifre ciascuno nell'anno 2010.
(4-14254)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-14254
presentata da
MARCO GIOVANNI REGUZZONI
Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto indicato, concernente i compensi percepiti dai funzionari e dai dirigenti dello Stato, si rappresenta quanto segue.
La disciplina relativa al trattamento economico corrisposto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è contenuta nell'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il citato articolo, con il quale si è provveduto a soddisfare l'esigenza di attuare una revisione dei trattamenti retributivi erogati dalle pubbliche amministrazioni, recita testualmente: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno».
In attuazione di detta disposizione normativa si è pertanto provveduto alla predisposizione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di riconversione del decreto-legge n. 201 del 2011 - tenendo conto delle osservazioni formulate dalle competenti commissioni di Camera e Senato.
Ciò premesso, con particolare riferimento al quesito proposto dall'Onorevole interrogante si segnala che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso le commissioni riunite I e XI della Camera, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nella seduta del 23 febbraio 2012, ha depositato agli atti un documento recante i dati relativi alle retribuzioni superiori a 294 mila euro, importo corrispondente al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Il documento in questione, di cui si allega copia, contiene un elenco dettagliato delle retribuzioni - che superano il tetto di riferimento di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge - corrisposte dalle amministrazioni centrali ai propri dipendenti.
Si segnala, infine, che sono state escluse dall'elenco in questione le amministrazioni che erogano ai propri funzionari e dirigenti trattamenti inferiori a 294 mila euro.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.