ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13952

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 551 del 18/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/11/2011
Stato iter:
25/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 25/06/2012

CONCLUSO IL 25/06/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13952
presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO
venerdì 18 novembre 2011, seduta n.551

DI STANISLAO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari europei, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

il 27 settembre 2009 Marco Bazzoni, metalmeccanico di Firenze, competente rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS) con un'adeguata formazione in materia di normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in materia di diritti e doveri dei diversi attori della sicurezza nelle aziende, ha inviato una vere e propria denuncia alla Commissione europea sulle difformità di alcuni articoli del decreto legislativo n. 106 del 2009 rispetto alle direttive europee;

la Commissione ha risposto al signor Bazzoni il 13 ottobre 2011 con una lettera relativa all'approvazione del progetto di costituzione in mora contro l'Italia per il recepimento scorretto, nell'ordinamento giuridico italiano, di alcune disposizioni della direttiva 89/391/CEE;

l'Italia, in sostanza, è stata messa sotto accusa dall'Unione europea per non aver rispettato in modo adeguato le disposizioni europee in materia di sicurezza sul lavoro;

il progetto di costituzione in mora è stato approvato dalla Commissione il 29 settembre 2011 e la comunicazione alla Repubblica italiana è stata inviata il 30 settembre 2011;

nella comunicazione ufficiale la Commissione si sofferma su una serie di punti su cui l'Italia deve dar conto entro 2 mesi dalla ricezione: la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega; la violazione dell'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori; la proroga dei termini impartiti per la redazione dei documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti; la posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro; la posticipazione dell'applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro per le persone appartenenti alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; la prorogarci termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere, con oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 aprile 1994;

secondo l'Osservatorio indipendente di Bologna sui morti sul lavoro dall'inizio del 2011, i morti per infortuni sui luoghi di lavoro sono stati ben 542, oltre il 15 per cento di queste vittime lavoravano in nero o erano già in pensione. Una cifra che supera i 900 morti (stima minima) se si aggiungono i lavoratori deceduti in itinere, ovvero lungo il tragitto casa-lavoro lavoro-casa;

è evidente, pertanto, che la problematica è complessa e costituisce un tassello tragico e rilevante all'interno del mondo del lavoro -:

come il Governo si stia adoperando al fine di evitare un ulteriore sanzione da parte dell'Unione europea;

se il Governo non ritenga di dover promuovere l'adeguamento della attuale normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro ed il percorso per il raggiungimento dei suoi obiettivi al fine di una efficace tutela della salute dei lavoratori.
(4-13952)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 25 giugno 2012
nell'allegato B della seduta n. 655
All'Interrogazione 4-13952 presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali interventi si intendano promuovere per adeguare l'attuale normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro alle disposizioni europee, si rappresenta quanto segue.
Sulla base dell'istruttoria avviata con la Direzione generale per le relazioni industriali e per i rapporti di lavoro di questo Ministero, risulta che è attualmente pendente una procedura d'infrazione (n. 2010/4227) per la presunta difformità di alcune previsioni del decreto legislativo n. 106 del 2009 cosiddetto «correttivo» al «testo unico») rispetto alle disposizioni della direttiva n. 89/391/CE (Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte, a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).
Quanto al merito delle contestazioni formulate, è stato concesso termine all'Italia per proporre controdeduzioni, in modo che dalla loro analisi la Commissione possa decidere se rimettere la questione alla Corte di Giustizia innescando così il vero e proprio procedimento di infrazione.
Con la messa in mora la Commissione ha mosso allo Stato italiano diverse censure in ordine al presunto mancato rispetto di vari obblighi che incombono in virtù di alcune disposizioni della direttiva n. 89/391/CE. Con nota del 2 dicembre 2011 è stata fornita risposta alla medesima Commissione, sulla base dell'istruttoria effettuata presso la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro.
Si è provveduto, in ragione della delicatezza della materia, a chiedere informazioni anche alla rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles in ordine all'orientamento della Commissione.
Nel rispondere all'ultimo quesito posto dall'Interrogante, occorre precisare che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione.
In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione - informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standards di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.
Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.
In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con Accordo in Conferenza Stato-regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).
Con il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è poi consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando, in tal modo, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto ai fenomeno infortunistico.
L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera.
Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale nonché l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.
Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà comunque compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.
Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta, in maniera paritaria e tripartita, da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità le attività ad essi attribuiti. All'esito delle attività istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato talune ulteriori attività previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali occorre ricordare:

la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del «Testo Unico») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 del decreto interdipartimentale del 13 aprile 2011, recante: «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 111 - del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dello sviluppo economico, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 47 - dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni;

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011 del decreto del 4 febbraio 2011 «Lavori su impianti elettrici ad alta tensione» a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende che effettuano lavori sotto tensione, in attuazione dell'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;

l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 30 giugno 2011), del comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici previsto dall'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 degli accordi, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento, in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori, dirigente e preposti, adottati ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni;
merita menzione il decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp), ex articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 2008 n. 81, che prevede la costituzione di un sistema volto a fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici. Su tale decreto è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e, allo stato, si è in attesa dell'espressione del parere da parte del Consiglio di Stato.
In ordine alle iniziative in materia di lavorazioni in «ambienti confinati», si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante: «Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati», a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il decreto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e Parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto al fenomeno degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi, negli ultimi anni, nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare, innanzitutto, le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo la vita dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.
Infine, va ricordato come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse, finalmente non più solo specialistico, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che costituisce, a sua volta, un importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.