ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13489

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 530 del 06/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/10/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 06/10/2011
Stato iter:
18/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2012
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

SOLLECITO IL 28/05/2012

SOLLECITO IL 04/07/2012

SOLLECITO IL 26/07/2012

SOLLECITO IL 26/10/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/12/2012

CONCLUSO IL 18/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13489
presentata da
MAURIZIO TURCO
giovedì 6 ottobre 2011, seduta n.530

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

nel conferire recentemente gli incarichi dirigenziali di prima fascia (direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, vice capo di gabinetto del Ministro della difesa, capo del 1o reparto del segretariato generale della difesa, capo del 2o reparto del segretariato generale della difesa) il Ministro interrogato risulta agli interroganti che non abbia applicato la rigorosa procedura selettiva basata sulla valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti che hanno presentato, per ciascun incarico da conferire, la propria candidatura, in quanto sembra non risultare agli atti alcuna traccia scritta di tale valutazione comparativa, come invece per converso dichiarato dal Ministro interrogato in risposta all'interrogazione n. 4-10928. Gli atti valutativi certi e documentati comprovanti la asserita valutazione comparativa dei candidati sembrano limitarsi alla frase stereotipata inserita nella proposta di nomina «valutate le manifestazioni di disponibilità provenienti, dagli interessati». Altresì, risulta agli interroganti che alcuni dei citati dirigenti neo-nominati direttori generali non avessero completato, nell'incarico precedente di seconda fascia, il periodo minimo che, per norma, non può essere inferiore a tre anni;

la norma recata dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce tra l'altro che in tutte le amministrazioni pubbliche, il cinquanta per cento degli incarichi dirigenziali di prima fascia venga attribuito mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Tale disposizione non è stata applicata dal Ministero della difesa con la giustificazione della mancata emanazione, al momento delle nomine, del provvedimento recante i criteri generali fissati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, emesso in data 26 ottobre 2010. Vale bene sottolineare l'importanza della norma che si inserisce in un quadro volto a «depolicitizzare» la carriera dirigenziale sottraendola in parte al meccanismo del conferimento intuitu personae da parte dell'autorità politica di vertice, nell'evidente intento di valorizzare i criteri di merito e trasparenza anche nelle carriere pubbliche apicali;

per i conferimenti in questione inoltre risulta non essere stata tenuta in alcun conto la posizione dei candidati nel ruolo dei dirigenti della difesa (istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) promuovendo dirigenti posizionati rispettivamente all'80o ed al 72o posto, superando dirigenti più esperti e meritevoli che li precedevano, in quanto, a detto ruolo è stata attribuita «una mera funzione ricognitoria». Tale modalità ha permesso tra l'altro di coprire una ulteriore grave lacuna dell'amministrazione che non procede ad aggiornare il ruolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2003, n. 108, inserendo per ogni dirigente i dati relativi agli incarichi conferiti (come avviene per quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) secondo la vigente graduazione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, differenziandoli gerarchicamente sulla base dei livelli retributivi attribuiti e specificando per ogni incarico la decorrenza e il termine di scadenza;

appare allora illogico, agli interroganti, tenere un apposito ruolo dei dirigenti (al contrario, basterebbe un semplice elenco, come richiesto per tutte le altre categorie di dipendenti civili della difesa) ove l'amministrazione si limitasse, come avvenuto, ad un aggiornamento ricognitorio e ragionieristico basato unicamente sulla rilevazione delle entrate e delle uscite dei dirigenti nell'amministrazione, ordinate per anzianità;

il decreto ministeriale del 5 ottobre 2010 con il quale il Ministro della difesa ha inteso emanare i criteri per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale si pone ad avviso degli interroganti in contrasto con il decreto legislativo n. 150 del 2009 al quale afferma di adeguarsi. In particolare il provvedimento introduce alcuni criteri totalmente estranei all'articolo 19 del citato decreto legislativo ed in palese violazione di quest'ultimo. In particolare gli interroganti manifestano dubbi sulla legittimità del criterio preso a sostegno delle nomine dirigenziali sopramenzionate, secondo il quale «potranno essere valutate le prospettive di ritorno per l'amministrazione in termini di investimento professionale». Evidentemente con tale meccanismo si mira a negare i meriti ed i titoli attitudinali ai quali la valutazione professionale è strettamente vincolata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009;

a tal proposito si segnala il caso del conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative; secondo quanto riportato nella proposta di nomina del Ministro il nominato sarebbe titolare di una particolare preparazione culturale nelle «aree di contabilità e di statistica» mentre il curriculum vitae dell'interessato evidenzia una cultura specificatamente di tipo giuridico, nonché di una specifica attività di chiusura della contabilità del funzionario delegato che, agli interroganti risulta devoluta e svolta presso lo stesso ente da un altro dirigente con incarico di «direttore della direzione amministrativa», come anche l'attività di aggiornamento software del «sistema informatico gestione automatizzata per gli arsenali» che risulterebbe esternalizzata e realizzata da un'impresa privata -:

se il Ministro interrogato intenda rivedere la posizione assunta in merito alla problematica in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di assicurare presso l'amministrazione della difesa le irrinunciabili condizioni di assoluta legalità, correttezza, trasparenza ed imparzialità che devono necessariamente caratterizzare l'azione amministrativa in ossequio ai precetti di cui all'articolo 97 della Costituzione.(4-13489)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 18 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 735
All'Interrogazione 4-13489 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - L'interrogazione in esame ripropone, in larga misura, i contenuti del precedente atto 4-10928 dello stesso interrogante.
Per tali motivi, si rimanda a quanto già esposto in quella sede per quello che riguarda gli aspetti di carattere generale.
Ad ogni modo, con riguardo al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale presso il Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti (incarichi di capo del 1o reparto e di capo del 2o reparto, attribuiti, rispettivamente, con decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2010 e in data 29 novembre 2010) soggiungo, per completezza d'informazione, che il Segretario generale pro-tempore ha acquisito - al termine di un complesso iter procedurale coinvolgente vari attori istituzionali del dicastero - le candidature presentate per i posti dianzi citati, provvedendo di seguito a un completo e approfondito esame dei singoli curricula vitae prodotti dai candidati.
Tali documenti curriculari esplicitano una dettagliata e minuziosa descrizione di tutti i requisiti personali, culturali e formativi in possesso dei candidati, con specifico accento sulle esperienze professionali maturate, tali da fornire un adeguato orientamento all'autorità preposta a operare scelte comparative.
Successivamente, il Segretario generale pro-tempore ha valutato tutti i profili professionali e di carriera contenuti nei ripetuti curricula dei candidati, vagliando attentamente la posizione di ciascuno di essi.
Ciò, nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 ottobre 2010 (recante i criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi di funzione dirigenziale generale in ambito Ministero della difesa) che, giova sottolinearlo, è stato regolarmente registrato alla Corte dei conti senza incorrere in alcun rilievo di legittimità.
Al termine di siffatto processo cognitivo - in cui, oltre alla ponderazione dei citati profili professionali e di carriera è stata considerata l'esperienza acquisita in precedenti incarichi e, soprattutto, il livello degli incarichi dirigenziali ricoperti - lo stesso Segretario generale pro-tempore ha individuato una terna di nominativi per la copertura delle menzionate posizioni dirigenziali generali presso il Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti, essendo emerso, in tale sede, come i prescelti possedessero nel grado più elevato i requisiti richiesti e fossero pienamente idonei a svolgere incarichi di maggiore responsabilità.
Anche con riferimento ai due incarichi di vice capo di gabinetto e di direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative (Ispedife), si fa rinvio alla risposta all'interrogazione n. 4-10928.
Peraltro, tutti gli incarichi sono stati conferiti con proposte ampiamente motivate.
Queste nel dare atto, tra l'altro, della valutazione delle manifestazioni di disponibilità pervenute e della relativa documentazione, sono articolate secondo una metodologia di apprezzamento del valore del dirigente prescelto, così come per gli altri incarichi.
Per quanto concerne il riferimento alla posizione dei candidati poi incaricati - nel ruolo dei dirigenti della difesa (istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 16 del 2001), che avrebbero superato «dirigenti più esperti e meritevoli che li precedevano», ribadisco che, come espressamente previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004, il citato ruolo ha valore meramente ricognitorio.
I dirigenti, infatti, non sono in esso differenziati «gerarchicamente» come pure affermato dall'interrogante, bensì sono inquadrati ed ordinati secondo il criterio dell'anzianità maturata nella fascia di appartenenza ai soli fini della predisposizione e della tenuta del ruolo stesso
Peraltro, si rappresenta che l'amministrazione ha provveduto regolarmente all'aggiornamento del predetto ruolo.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.