MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
nel conferire recentemente gli incarichi dirigenziali di prima fascia (direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, vice capo di gabinetto del Ministro della difesa, capo del 1
o reparto del segretariato generale della difesa, capo del 2
o reparto del segretariato generale della difesa) il Ministro interrogato risulta agli interroganti che non abbia applicato la rigorosa procedura selettiva basata sulla valutazione comparativa dei profili professionali dei dirigenti che hanno presentato, per ciascun incarico da conferire, la propria candidatura, in quanto sembra non risultare agli atti alcuna traccia scritta di tale valutazione comparativa, come invece per converso dichiarato dal Ministro interrogato in risposta all'interrogazione n. 4-10928. Gli atti valutativi certi e documentati comprovanti la asserita valutazione comparativa dei candidati sembrano limitarsi alla frase stereotipata inserita nella proposta di nomina «valutate le manifestazioni di disponibilità provenienti, dagli interessati». Altresì, risulta agli interroganti che alcuni dei citati dirigenti neo-nominati direttori generali non avessero completato, nell'incarico precedente di seconda fascia, il periodo minimo che, per norma, non può essere inferiore a tre anni;
la norma recata dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce tra l'altro che in tutte le amministrazioni pubbliche, il cinquanta per cento degli incarichi dirigenziali di prima fascia venga attribuito mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Tale disposizione non è stata applicata dal Ministero della difesa con la giustificazione della mancata emanazione, al momento delle nomine, del provvedimento recante i criteri generali fissati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, emesso in data 26 ottobre 2010. Vale bene sottolineare l'importanza della norma che si inserisce in un quadro volto a «depolicitizzare» la carriera dirigenziale sottraendola in parte al meccanismo del conferimento intuitu personae da parte dell'autorità politica di vertice, nell'evidente intento di valorizzare i criteri di merito e trasparenza anche nelle carriere pubbliche apicali;
per i conferimenti in questione inoltre risulta non essere stata tenuta in alcun conto la posizione dei candidati nel ruolo dei dirigenti della difesa (istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) promuovendo dirigenti posizionati rispettivamente all'80
o ed al 72
o posto, superando dirigenti più esperti e meritevoli che li precedevano, in quanto, a detto ruolo è stata attribuita «una mera funzione ricognitoria». Tale modalità ha permesso tra l'altro di coprire una ulteriore grave lacuna dell'amministrazione che non procede ad aggiornare il ruolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2003, n. 108, inserendo per ogni dirigente i dati relativi agli incarichi conferiti (come avviene per quelli assegnati ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) secondo la vigente graduazione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, differenziandoli gerarchicamente sulla base dei livelli retributivi attribuiti e specificando per ogni incarico la decorrenza e il termine di scadenza;
appare allora illogico, agli interroganti, tenere un apposito ruolo dei dirigenti (al contrario, basterebbe un semplice elenco, come richiesto per tutte le altre categorie di dipendenti civili della difesa) ove l'amministrazione si limitasse, come avvenuto, ad un aggiornamento ricognitorio e ragionieristico basato unicamente sulla rilevazione delle entrate e delle uscite dei dirigenti nell'amministrazione, ordinate per anzianità;
il decreto ministeriale del 5 ottobre 2010 con il quale il Ministro della difesa ha inteso emanare i criteri per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale generale si pone ad avviso degli interroganti in contrasto con il decreto legislativo n. 150 del 2009 al quale afferma di adeguarsi. In particolare il provvedimento introduce alcuni criteri totalmente estranei all'articolo 19 del citato decreto legislativo ed in palese violazione di quest'ultimo. In particolare gli interroganti manifestano dubbi sulla legittimità del criterio preso a sostegno delle nomine dirigenziali sopramenzionate, secondo il quale «potranno essere valutate le prospettive di ritorno per l'amministrazione in termini di investimento professionale». Evidentemente con tale meccanismo si mira a negare i meriti ed i titoli attitudinali ai quali la valutazione professionale è strettamente vincolata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009;
a tal proposito si segnala il caso del conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative; secondo quanto riportato nella proposta di nomina del Ministro il nominato sarebbe titolare di una particolare preparazione culturale nelle «aree di contabilità e di statistica» mentre il curriculum vitae dell'interessato evidenzia una cultura specificatamente di tipo giuridico, nonché di una specifica attività di chiusura della contabilità del funzionario delegato che, agli interroganti risulta devoluta e svolta presso lo stesso ente da un altro dirigente con incarico di «direttore della direzione amministrativa», come anche l'attività di aggiornamento software del «sistema informatico gestione automatizzata per gli arsenali» che risulterebbe esternalizzata e realizzata da un'impresa privata -:
se il Ministro interrogato intenda rivedere la posizione assunta in merito alla problematica in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di assicurare presso l'amministrazione della difesa le irrinunciabili condizioni di assoluta legalità, correttezza, trasparenza ed imparzialità che devono necessariamente caratterizzare l'azione amministrativa in ossequio ai precetti di cui all'articolo 97 della Costituzione.(4-13489)