ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13320

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 524 del 26/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: ROSSA SABINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LARATTA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2011
LO MORO DORIS PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2011
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'INTERNO 26/09/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/02/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
SEVERINO DI BENEDETTO PAOLA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13320
presentata da
SABINA ROSSA
lunedì 26 settembre 2011, seduta n.524

ROSSA, LARATTA, LO MORO e OLIVERIO. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 agosto 2011, ha approvato il decreto legislativo recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

il codice antimafia, delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia, stando a quanto comunicato dal Ministero interrogato aggiorna la normativa per diventare il punto di riferimento completo, semplificare l'attività dell'interprete, migliorare l'efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati;

il testo raccoglie - da quanto si legge dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri - «tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione»;

il decreto approvato contiene - come il Ministro interrogato ha dichiarato «anche nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - e l'attuazione di due deleghe del Piano straordinario contro la criminalità organizzata approvato un anno fa dal Parlamento dopo un lungo lavoro di concerto tra Ministero dell'interno e Ministero della giustizia»;

il decreto legislativo è suddiviso in cinque libri: 1) la criminalità organizzata di tipo mafioso; 2) le misure di prevenzione; 3) la documentazione antimafia; 4) le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 5) modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento;

il nuovo codice, che passerà ora al vaglio del Parlamento, punta a riordinare e razionalizzare la legislazione antimafia, con l'obiettivo di rendere più incisiva la lotta alla criminalità organizzata;

in data 27 ottobre 2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.252 la legge n. 175 «Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione»;

la proposta di legge era stata approvata dalla Camera in data 24 febbraio 2010 con 354 voti favorevoli, 35 astensioni e 7 voti contrari e votata all'unanimità al Senato il 6 ottobre 2010 con 252 voti favorevoli e uno solo astenuto;

la proposta di legge, sottoscritta da oltre 100 deputati di tutti gli schieramenti, ha avuto il sostegno di importanti cariche politiche ed istituzionali;

scopo della legge è «incidere su uno dei nodi cruciali nei delicati rapporti tra politica e malaffare che, in diverse regioni d'Italia, proiettano la loro ombra nefasta sulle istituzioni democratiche introducendo nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente»;

risulta che la legge n. 175 del 2010 non sia stata trasfusa nel decreto legislativo;

ad oggi il decreto legislativo in questione non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale -:

se corrisponda a verità che la legge n. 175 del 2010 non è stata interamente richiamata nel decreto legislativo recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in tal caso quali siano i motivi che hanno portato a non richiamare parti rilevanti della legge.(4-13320)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-13320 presentata da
SABINA ROSSA

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si comunica che nella formulazione del testo definitivo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto codice antimafia) è stata inglobata anche la disciplina prevista dalla legge n. 175 del 2010, in tema di propaganda elettorale.
In particolare, l'articolo 67, comma 7, del Codice riproduce il divieto di propaganda elettorale già contenuto nell'articolo 10, comma 5-bis 1 della legge n. 575 del 1965 (così come introdotto dalla legge n. 175 del 2010), mentre l'articolo 76, commi 8 e 9, riproduce quanto già in precedenza disposto dall'articolo 10, comma 5-bis 2 legge n. 575 del 1965 e dall'articolo della medesima legge n. 175 del 2010.
Nel dettaglio, il comma 5-bis 1 dell'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (introdotto dall'articolo 1 della legge n. 175 del 2010) è stato trasfuso nel comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), che sancisce: «dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale».
Il comma 5-bis 2 della legge n. 575 del 1965, parimenti introdotto dall'articolo 1 della legge n. 175 del 2010, è stato, invece, trasfuso nel comma 8 dell'articolo 76 del codice antimafia, secondo cui «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».
Infine, l'articolo 2 della legge n. 175 del 2010 è stato trasfuso nel comma 9 del citato articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base al quale «la condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici».

Il Ministro della giustizia: Paola Severino Di Benedetto.