ROSSA, LARATTA, LO MORO e OLIVERIO. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 agosto 2011, ha approvato il decreto legislativo recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
il codice antimafia, delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia, stando a quanto comunicato dal Ministero interrogato aggiorna la normativa per diventare il punto di riferimento completo, semplificare l'attività dell'interprete, migliorare l'efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati;
il testo raccoglie - da quanto si legge dal comunicato stampa del Consiglio dei ministri - «tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione»;
il decreto approvato contiene - come il Ministro interrogato ha dichiarato «anche nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - e l'attuazione di due deleghe del Piano straordinario contro la criminalità organizzata approvato un anno fa dal Parlamento dopo un lungo lavoro di concerto tra Ministero dell'interno e Ministero della giustizia»;
il decreto legislativo è suddiviso in cinque libri: 1) la criminalità organizzata di tipo mafioso; 2) le misure di prevenzione; 3) la documentazione antimafia; 4) le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 5) modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento;
il nuovo codice, che passerà ora al vaglio del Parlamento, punta a riordinare e razionalizzare la legislazione antimafia, con l'obiettivo di rendere più incisiva la lotta alla criminalità organizzata;
in data 27 ottobre 2010 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.252 la legge n. 175 «Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione»;
la proposta di legge era stata approvata dalla Camera in data 24 febbraio 2010 con 354 voti favorevoli, 35 astensioni e 7 voti contrari e votata all'unanimità al Senato il 6 ottobre 2010 con 252 voti favorevoli e uno solo astenuto;
la proposta di legge, sottoscritta da oltre 100 deputati di tutti gli schieramenti, ha avuto il sostegno di importanti cariche politiche ed istituzionali;
scopo della legge è «incidere su uno dei nodi cruciali nei delicati rapporti tra politica e malaffare che, in diverse regioni d'Italia, proiettano la loro ombra nefasta sulle istituzioni democratiche introducendo nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente»;
risulta che la legge n. 175 del 2010 non sia stata trasfusa nel decreto legislativo;
ad oggi il decreto legislativo in questione non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale -:
se corrisponda a verità che la legge n. 175 del 2010 non è stata interamente richiamata nel decreto legislativo recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in tal caso quali siano i motivi che hanno portato a non richiamare parti rilevanti della legge.(4-13320)