ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13205

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 519 del 15/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: ZACCHERA MARCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 15/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
STEFANI STEFANO LEGA NORD PADANIA 15/09/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 15/09/2011
MINISTERO DELLA SALUTE 06/03/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/04/2012
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
GUERRA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 26/04/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13205
presentata da
MARCO ZACCHERA
giovedì 15 settembre 2011, seduta n.519

ZACCHERA e STEFANI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

ci sarebbe una certa preoccupazione un po' in tutta Italia per il dilagare di richieste d'assegni sociali da parte di immigrati che, a quanto sembra, stanno mettendo in seria difficoltà l'Inps;

il fenomeno è legato a quegli immigrati che hanno compiuto i 65 anni e non hanno redditi oppure sono sotto la soglia dei 5000 euro annui, ed avrebbero quindi diritto a quella che una volta si chiamava «pensione sociale»;

quando gli extracomunitari regolari residenti in città o in provincia con tanto di carta di soggiorno in regola e residenza, si sono accorti delle normativa di legge - tutto deriva dalla legge 388 del 2000 (inserita nella finanziaria 2001 dell'allora Governo Amato) che ha riconosciuto l'assegno sociale anche ai cittadini stranieri - non hanno fatto altro che presentare domanda di ricongiungimento familiare e far arrivare in Italia genitori o parenti anziani;

l'extracomunitario regolare, dopo aver fatto venire in Italia congiunti, manda i familiari o il familiare ultrasessantacinquenne all'Inps. Qui l'interessato autocertifica l'assenza di reddito oppure dichiara la pensione minima nello Stato di provenienza - che deve essere certificata;

l'Inps a questo punto erogherebbe 355 euro al mese di assegno sociale, più 154,9 euro di importo aggiuntivo. In totale oltre 550 euro per 13 mensilità quindi 7.156 euro l'anno, esentasse;

in sostanza genitori, nonni e parenti tutti over 65 di lavoratori extracomunitari, percepiscono i 7.156 euro all'anno, senza aver mai versato alcun contributo all'Inps;

se poi il genitore, il nonno, il parente straniero decide di rientrare in patria continua a ricevere l'accredito dell'assegno al suo nuovo domicilio;

le domande degli stranieri per l'assegno sociale sarebbero in costante aumento e vengono quasi sempre accolte dall'Inps, visto che la legge non prevede né un minimo di versamenti e nemmeno un certo tempo di residenza -:

se quanto sopra esposto corrisponda a verità, quale importanza numerica abbia il fenomeno segnalato, quali conseguenze economiche e quali iniziative si vogliano intraprendere per arginare questo fenomeno. (4-13205)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-13205 presentata da
ZACCHERA

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente la percezione dell'assegno sociale da parte di cittadini extracomunitari, si rappresenta quanto segue.
L'assegno sociale, istituito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1o gennaio 1996, è una prestazione di carattere assistenziale, non reversibile e non soggetta ad imposte, che prescinde del tutto dal pagamento di contributi.
Tale prestazione spetta ai residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni di età, (66 anni a partire dal 1o gennaio 2018, ai sensi del comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011), e che si trovino in disagiate condizioni economiche.
In particolare, l'assegno viene erogato alle seguenti categorie di persone:

1) cittadini italiani;

2) cittadini della Repubblica di San Marino;

3) stranieri o apolidi ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;

4) apolidi o stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i famigliari ricongiunti, in possesso di permesso di soggiorno Comunità europea soggiornanti di lungo periodo;

5) cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i famigliari ricongiunti, che siano iscritti all'anagrafe del comune di residenza ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2007.
Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, il beneficio è corrisposto agli aventi diritto, siano essi cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La previsione di tale requisito temporale è volta a limitare l'accesso al beneficio assistenziale in esame soltanto a chi dimostri un particolare radicamento nel territorio nazionale, ravvisabile qualora il soggiorno in Italia sia continuativo e di durata non inferiore a 10 anni.
La durata del soggiorno viene rilevata dal titolo di soggiorno rilasciato dalla competente Autorità italiana, che i richiedenti la prestazione hanno l'obbligo di presentare a corredo dell'istanza. Ai fini della dimostrazione della continuità del soggiorno legale, con riferimento ai periodi pregressi, gli interessati, fermo restando il possesso dei titoli sopra indicati all'atto della domanda, dovranno fornire ogni ulteriore documentazione utile (quale copia dei permessi/titoli di soggiorno ottenuti in precedenza o copia del certificato storico di residenza per i cittadini italiani). Per il computo dei dieci anni va tenuto conto della continuità delle date di rilascio dei diversi documenti attestanti il soggiorno legale rispetto alla scadenza di quelli eventualmente posseduti in precedenza, facendo riferimento a qualunque periodo trascorso continuativamente e legalmente in Italia.
Inoltre, l'assegno sociale, in quanto prestazione di carattere assistenziale, è inesportabile fuori dal territorio nazionale, con la conseguenza che il beneficio viene meno nel momento in cui non sussiste più il requisito della residenza stabile in Italia.
Al riguardo, l'Inps ha fatto sapere di monitorare costantemente il fenomeno mediante controlli periodici, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di concessione, anche con specifico riferimento all'effettiva residenza in Italia, provvedendo alla sospensione e/o alla revoca del beneficio laddove ne riscontri la mancanza.
L'istituto ha rappresentato di aver fornito alle proprie sedi sul territorio apposite disposizioni circa la necessità di vigilare, in particolare, sulle situazioni di concessione dell'assegno sociale a cittadini stranieri soggiornanti in Italia e ai loro famigliari ricongiunti che, dopo aver ottenuto il beneficio, potrebbero rientrare nel Paese d'origine, delegando contestualmente altri alla riscossione del trattamento.
A tal fine, l'istituto ha sollecitato le sedi Inps ad attivare ogni forma di collaborazione con le autorità competenti sul territorio per lo svolgimento delle verifiche, attivando i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto dichiarato dai percettori della prestazione assistenziale in argomento.
Nello specifico, è opportuno richiamare il messaggio Inps n. 12886 del 6 giugno 2008, con il quale l'Istituto previdenziale ha chiarito che, salvo gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell'interessato, le Sedi territoriali devono procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale, le Sedi Inps competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvedono a revocare il beneficio.
Il medesimo messaggio prevede che le verifiche debbano comunque essere effettuate periodicamente nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione, sulle autocertificazioni che riguardano le prestazioni assistenziali, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Inoltre, con la circolare n. 102 del 2 dicembre 2008, l'Inps ha, tra l'altro, precisato che la disposizione di cui all'articolo 20, comma 10, della legge n. 133 del 2008 (requisito del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale) si applica, con decorrenza 1o gennaio 2009, anche nei confronti dei familiari ricongiunti.
In conclusione, nel ribadire che per tutti i richiedenti ed i titolari dell'assegno sociale, sia italiani che stranieri, la residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, al pari degli altri requisiti, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, con la conseguenza che il suo venir meno determina la cessazione del beneficio, si conferma che l'INPS sta compiendo, su tutto il territorio nazionale un costante monitoraggio sulla permanenza dei requisiti di fruizione del beneficio, intervenendo con la revoca o la sospensione laddove ne riscontri la mancanza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Maria Cecilia Guerra.