ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13171

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 517 del 13/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 13/09/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 13/09/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/09/2012
Stato iter:
13/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/04/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/09/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2012

CONCLUSO IL 13/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13171
presentata da
FABIO EVANGELISTI
martedì 13 settembre 2011, seduta n.517

EVANGELISTI. -
Al Ministro per i beni e le attività culturali.
- Per sapere - premesso che:

la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 12355 del 20 maggio 2010 ha affermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40 n. 5 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia a requisiti normali che ridotti;

l'articolo 40 del citato decreto dispone che «Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria (...) il personale artistico, teatrale e cinematografico»;

la definizione di personale artistico è riportata dall'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924, secondo il quale «Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, (...) tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica»;

la stessa sentenza ha altresì stabilito il principio per cui l'effettivo versamento del contributo contro la disoccupazione da parte del lavoratore non è presupposto costitutivo del diritto all'indennità qualora detto contributo sia dovuto;

in conseguenza di tale sentenza, la circolare INPS n. 105 del 5 agosto 2011 ha escluso dal diritto all'indennità di disoccupazione tutte le figure artistiche dei lavoratori dello spettacolo, anche assunti come lavoratori dipendenti, quali registri, scenografi, coreografi, tecnici delle luci, attori, musicisti, cantanti e danzatori, riconoscendo l'indennità solo alle figure tecniche e amministrative;

la circolare citata afferma di essere scaturita da approfondimenti nonché dal confronto con ENPALS e con le parti sociali interessate mentre, invece, crea una forte discriminazione tra lavoratori dipendenti che ugualmente versano la quota di disoccupazione e ciò, a quanto pare, sulla base del fatto di avere una preparazione tecnica, artistica o culturale e sulla base di un'idea datata e attualmente infondata che considera i lavoratori dello spettacolo «autonomi» in quanto capaci di gestire autonomamente il proprio lavoro;

non è chiaro quali siano gli «ulteriori approfondimenti» svolti da INPS che avrebbero portato alle conclusioni a cui si è giunti e quali siano le parti sociali interessate che sarebbero state consultate, considerando l'immediata mobilitazione delle federazioni e delle associazioni della categoria;

i lavoratori dello spettacolo rappresentano una delle categorie più vulnerabili nel mondo del lavoro, soggetti a un'intermittenza occupazionale che ne è elemento sostanziale e spesso soggetti a un pregiudizio che tende a non attribuire loro pari dignità in quanto lavoratori rispetto ad altri settori;

l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non riconoscere i lavoratori dello spettacolo come lavoratori intermittenti e a non avere emanato una chiara regolamentazione per la categoria -:

quali siano gli intendimenti del Ministro circa l'adozione al più presto di una disciplina integrale sullo status professionale dei lavoratori dello spettacolo, assumendo preventivamente le iniziative di competenza dirette ad abrogazione del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 nonché del regolamento regio decreto n. 2270 del 1924.(4-13171)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 13 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 734
All'Interrogazione 4-13171 presentata da
FABIO EVANGELISTI

Risposta. - L'interrogazione parlamentare in esame concerne l'esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
L'istituto dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria trova la sua fonte primaria nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155) e nel regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.
In particolare, l'articolo 37 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 dispone, in via generale, l'obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati.
In deroga a tale principio, l'articolo 40 del medesimo regio decreto-legge prevedeva che non sono soggette all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria alcune categorie di lavoratori subordinati, tra i quali il personale artistico, teatrale e cinematografico.
Al riguardo, l'articolo 7 del regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924 fornisce una definizione di personale artistico, teatrale e cinematografico secondo cui non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico agli effetti dell'articolo 2, n. 5, del regio decreto n. 3158/1923 (successivamente recepito nell'articolo 40 n. 5 del regio decreto legge n. 1827 del 1935) tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.
Di conseguenza, secondo la normativa sopra richiamata, nell'ampia qualificazione di lavoratori dello spettacolo rientrano:

i lavoratori subordinati soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria che prestano la propria opera che non richiede una preparazione «tecnica, culturale o artistica»;

i lavoratori che, seppure subordinati, sono esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in quanto appartenenti alla categoria del «personale artistico, teatrale e cinematografico».
Tale distinzione è stata, altresì, confermata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 12355 del 20 maggio 2010, ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
In linea con la normativa sopra citata e conformemente all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte, l'Inps ha emanato la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, che reca in allegato un elenco delle categorie professionali da annoverare nell'ambito del personale artistico, teatrale e cinematografico per il quale è escluso l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
Detto elenco è stato successivamente aggiornato con la circolare Inps n. 22 del 13 febbraio 2012 che, nel fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, ha esteso la tutela della disoccupazione ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo (aiuti registi, assistenti coreografi, generici figuranti e comparse, suggeritori del coro, e altro).
Tanto premesso, si evidenzia che la questione rappresentata dall'interrogante è stata oggetto di attenzione da parte del Governo ed ha trovato una soluzione sul piano normativo, infatti, la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro ha previsto il riordino delle tutele in caso di perdita involontaria dell'occupazione, estendendo la nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) anche al personale artistico, teatrale e cinematografico.
In conseguenza di ciò, l'articolo 2, comma 69, della citata legge n. 92 del 2012 ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.