ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 513 del 06/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/08/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 29/08/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 29/08/2011
Stato iter:
26/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/04/2012
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/09/2011

SOLLECITO IL 16/11/2011

SOLLECITO IL 15/02/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 26/04/2012

CONCLUSO IL 26/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13027
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
martedì 6 settembre 2011, seduta n.513

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

un uomo originario del Kosovo è deceduto la mattina del 20 agosto 2011 mentre lavorava presso uno stabilimento di Rubiera, dove erano in corso, da parte di un'impresa, operazioni di bonifica di una copertura; secondo quanto è dato sapere, l'uomo si trovava sull'edificio, quando in seguito al cedimento del tetto avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto -:

di quali elementi disponga in merito alla dinamica dell'incidente;

se siano state rispettate le normative previste sulla sicurezza del lavoro;

quali iniziative si intendano promuovere o adottare in relazione a vicende come quella sopra segnalata, che per dimensioni - dall'inizio dell'anno risultano decedute sul lavoro 333 persone, 562.451 infortuni, 1.328 gli invadi - assumono i connotati di quella che non è esagerato definire una strage.(4-13027)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 26 aprile 2012
nell'allegato B della seduta n. 626
All'Interrogazione 4-13027 presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI

Risposta. - L'interrogazione parlamentare in esame si riferisce all'infortunio sul lavoro occorso al Signor Jahiri Arsim, operaio di nazionalità Kossovara, che lavorava alle dipendenze della Ibatici Coperture s.r.l., società operante nel settore della costruzione, installazione e manutenzione di impianti civili e industriali.
Nel rispondere ai primi due quesiti, ci si limiterà, in questa sede, a riportare gli elementi informativi acquisiti presso la direzione territoriale del lavoro di Reggio Emilia nonché quelli forniti dall'INAIL.
La Ibatici Coperture s.r.l aveva ricevuto in appalto dalla società DOMUS LINEA s.r.l. i lavori di ristrutturazione della copertura di alcuni capannoni siti nello stabilimento di Rubiera (RE).
Il giorno 20 agosto 2011, intorno alle ore 7:00, il signor Jahiri Arsim si trovava, insieme ad altri colleghi, sul tetto di uno dei capannoni per effettuare la rimozione di alcuni pannelli di amianto. Nel corso di tale operazione, il lavoratore, munito dei sistemi anticaduta prescritti dalla vigente normativa, decideva di sospendere momentaneamente il lavoro per recuperare un utensile che si trovava su uno dei pannelli di copertura del tetto. A tal fine, il signor Jahiri Arsim decideva di slegarsi dalle imbragature ma, una volta recuperato l'attrezzo, il pannello su cui l'operaio poggiava cedeva per il peso, determinandone la caduta ed il conseguente decesso del lavoratore.
Sul luogo dell'infortunio sono prontamente intervenuti i carabinieri della locale stazione e, su delega dell'autorità, giudiziaria, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (S.P.S.A.L.) della ASL di Reggio Emilia.
Con riferimento all'osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, i funzionari dello SPSAL della ASL di Reggio Emilia hanno comunicato che, dagli accertamenti effettuati, è emersa la violazione degli articoli 92, punto 1, lettera a) e 97, punto 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Si precisa comunque che le cause e circostanze dell'evento nonché l'accertamento delle eventuali responsabilità sono tutt'ora al vaglio della competente autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni di legge, la competente sede Inail ha reso noto di essere ancora in attesa delle risultanze istruttorie al fine di accertare la presenza di aventi diritto alla rendita ai superstiti, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico n. 1124 del 1965, e di provvedere alla concessione del beneficio a carico del fondo per le vittime di gravi incidenti sul lavoro.
Nel rispondere all'ultimo quesito posto nell'interrogazione in esame, occorre precisare che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infatti, intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica, sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione all'aspetto della formazione.
In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione - informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standards di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche attraverso la realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.
Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, al fine di migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.
In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da destinare in favore di attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro). Tali somme sono state regolarmente impegnate e sono a disposizione per le relative attività.
Con il decreto n. 106 del 2009 (cosiddetto «correttivo al testo unico») si è poi consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perfezionando, in tal modo, il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.
Occorre, tuttavia, precisare al riguardo che è attualmente pendente una procedura (n. 2010/4227) per la presunta difformità di alcune previsioni del decreto legislativo n. 106 del 2009 rispetto alle disposizioni della direttiva CE n. 89/391.
L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, e altri).
Tutti gli interventi proposti garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale nonché l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.
Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà comunque compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare, innanzitutto, le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.
Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (ex articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta, in maniera paritaria e tripartita, da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi «tecnici» di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali, per affrontare, in tali sedi, gli argomenti attribuiti dalla legge alla commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta «patente a punti» per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate all'attuazione del testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali gruppi si sono regolarmente insediati e svolgono con continuità le attività ad essi attribuite. All'esito delle attività istruttorie compiute in tali consessi, sono stati elaborati documenti di notevole importanza per gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro e altri sono di prossima emanazione.
A titolo di esempio si citano:

1) le indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del «testo unico»), divulgate tramite lettera circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre, sul sito istituzionale di questo Ministero e, infine, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre 2010;

2) il modello per la presentazione delle «buone prassi» alla commissione consultiva per la loro validazione (ai sensi degli articoli 2 e 6 del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro), approvato dalla Commissione consultiva nella riunione del 20 ottobre 2010 e subito messo a disposizione dell'utenza presso il sito del Ministero del lavoro, sezione «sicurezza nel lavoro»;

3) l'approvazione di un documento sulla presentazione delle «buone prassi» a tutela delle «differenze di genere» in materia di salute e sicurezza alla riunione del 21 settembre 2011, ai fini della loro validazione.
In particolare, un comitato è stato chiamato a dare attuazione al cosiddetto «sistema di qualificazione» delle imprese, il quale ha lo scopo di individuare, in determinati settori, quali imprese possano operare e a quali condizioni, con riferimento a elementi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
Tale sistema, che si realizzerà per mezzo del decreto del Presidente della Repubblica di cui agli articoli 6 e 27 del «testo unico», verrà attuato nel settore edile per mezzo della attivazione della cosiddetta «patente a punti», mentre altri settori debbono essere individuati dalla citata Commissione consultiva, la quale sta procedendo in tal senso. A tale scopo la commissione consultiva ha ampiamente discusso sul tema, oltre che in un comitato ad hoc, direttamente in plenaria in due riunioni straordinarie (non tenutesi, tuttavia, per difetto del numero legale) in data 2 e 9 novembre e nella riunione del 23 novembre 2011. Nel corso dell'ultima riunione, tenutasi in data 17 gennaio 2012, del «comitato qualificazione» si è convenuto di procedere, in tempi limitati alla approvazione e inoltro alla Commissione consultiva di un documento sui settori e criteri della qualificazione delle imprese, il cui contenuto, una volta approvato dalla Commissione consultiva, venga recepito nel decreto del Presidente della Repubblica di cui agli articoli 27 e 6 del «testo unico» di salute e sicurezza sul lavoro. Sempre nella medesima riunione si è, altresì, convenuto che subito dopo tale approvazione si procederà allo stesso modo - con separato documento - per la individuazione delle procedure di funzionamento della «patente a punti» in edilizia.
Tra i provvedimenti frutto delle attività della Commissione consultiva va segnalata la piena condivisione, in tale contesto, dei contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2011, il quale ha inserito tra le attività per le quali dovrà operare il sistema di qualificazione delle imprese quelle lavorazioni che si svolgano in ambienti «confinati», quali silos, cisterne e simili, nei quali negli ultimi anni sono accadute vere e proprie stragi sul lavoro.
Il provvedimento in parola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 260, dell'8 novembre 2011, e in vigore dal 23 novembre 2011, prevede un notevole innalzamento del livello dei requisiti organizzativi e professionali degli operatori in tali contesti impedendo che lavorazioni così complesse e pericolose possano essere svolte da soggetti non adeguatamente formati, addestrati e informativi in ordine ai rischi delle lavorazioni negli «ambienti confinati».
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha completato o sta altresì completando talune ulteriori attività, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al di fuori dei compiti della Commissione Consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, tra le quali occorre ricordare:

l'approvazione, in data 21 dicembre 2011, degli accordi in conferenza Stato-Regione sui contenuti e le modalità della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere «in proprio» i compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 34 del «testo unico») e dei contenuti e delle modalità della formazione dei dirigenti preposti e lavoratori (articolo 37 del «testo unico»). Tali accordi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 8 dell'11 gennaio 2012;

la predisposizione del decreto, ai sensi dall'articolo 3, comma 3-bis, del «testo unico», che individua la normativa di salute e sicurezza che consideri le «peculiari esigenze» per le società cooperative e per alcune categorie di volontari (protezione civile, croce rossa, e altri). Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11 luglio 2011;

la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011) del decreto, ai sensi dell'articolo 71, comma 13, del «testo unico», per l'individuazione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e dei criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati legittimati a realizzare tali verifiche;

la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011), all'esito di una serie di riunioni tenutesi, nel corso dell'anno 2010, tra i rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute e dello sviluppo economico e dei rappresentanti delle Regioni e dell'ex ISPESL, del decreto, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del «testo unico», relativo alle autorizzazioni per i lavori sottotensione;

la pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2011) del Regolamento sulle modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del decreto n. 388 del 2003, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto primo soccorso in ambito ferroviario);

l'istituzione, con decreto interministeriale del 27 maggio 2011 (pubblicato sul «Bollettino ufficiale» del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici (previsto dall'articolo 232, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni);

la prosecuzione dei confronti con i rappresentati del Ministero delle infrastrutture e le Parti Sociali interessate, relativi all'attuazione dell'articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni e integrazioni; tale disposizione, in particolare, prevede la adozione di un decreto interministeriale dedicato alla segnaletica stradale per i cantieri in presenza di traffico veicolare. All'esito di un ampio ed approfondito confronto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, le Regioni e le Parti Sociali, si è provveduto all'elaborazione del relativo schema di decreto, che verrà quanto prima inoltrato alla conferenza Stato-Regioni per il prescritto parere;

l'approvazione, in data 15 settembre 2011, sotto la supervisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «avviso comune» tra le Parti Sociali interessate relativo alle semplificazioni nei riguardi dei lavoratori «stagionali» del settore agricolo, ove essi non vengano impiegati per oltre 50 giornate lavorative nell'anno di riferimento (articolo 3, comma 13, decreto legislativo n. 81 del 2008). È stato, quindi, elaborato lo schema di decreto ministeriale chiamato a recepire i contenuti del citato «avviso comune», il quale sta per essere inoltrato ai Ministeri concertanti (Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);

la predisposizione, in fase molto avanzata, della bozza di accordo Stato-Regioni che individuerà le modalità della formazione richiesta per determinate attrezzature di lavoro (macchine agricole, gru e altro), che è stato già oggetto di discussione «in sede tecnica» presso la conferenza Stato-Regioni in data 11 gennaio 2012. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto tenendo conto degli ultimi elementi di discussione condivisi, in data 11 gennaio, nella citata riunione, lo schema «consolidato» degli accordi inviando i medesimi alla segreteria della conferenza Stato-Regioni;
Da rilevare, poi, l'approvazione, in data 21 dicembre 2011, dalla conferenza Stato-Regioni del decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati (INAIL) e con quello delle Regioni.
Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse, finalmente non più solo specialistico, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che costituisce, a sua volta, un importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Elsa Fornero.