DUILIO, MELIS, FARINA COSCIONI e MAURIZIO TURCO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro della gioventù.
- Per sapere - premesso che:
non di rado si apprende dalle pagine di cronaca che giovani atleti vengono stroncati improvvisamente da arresti cardiaci durante lo svolgimento di attività sportive;
la nostra Costituzione tutela il diritto alla salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», nello stesso tempo impone allo Stato di garantire i diritti inviolabili dell'individuo anche nelle formazioni sociali entro cui si svolge la sua personalità;
l'ambiente sportivo è certamente uno dei luoghi privilegiati entro cui un individuo sviluppa, fin dai primi anni della sua vita, la propria personalità ed in cui possono trovare realizzazione quei valori di solidarietà che hanno ispirato la Carta costituzionale;
il legislatore italiano ha dato vita, a partire dagli anni Settanta, ad una normativa in materia di tutela della salute degli atleti che viene riconosciuta come un modello da altri ordinamenti ma che non per questo, a distanza di tempo, non necessita di verifiche ed eventuali aggiornamenti;
ai fini della tutela della salute degli atleti, la normativa attuale distingue tra attività agonistica e attività non agonistica;
la qualificazione del concetto di «attività agonistica» è demandata dalla normativa vigente alle singole federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti, i quali a loro volta definiscono il passaggio all'attività agonistica sulla base di parametri specifici, tra i quali rileva ad esempio quello anagrafico;
rientrano invece nel concetto di attività non agonistica gli alunni delle scuole nell'ambito delle attività para-scolastiche, coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., infine coloro che partecipano ai giochi della gioventù;
agli atleti che intendono svolgere attività sportiva agonistica, il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, n. 63, emanato in attuazione della legge 26 ottobre 1971, n. 1009, impone di presentare ogni anno il certificato d'idoneità all'attività sportiva, rilasciato dal medico specialistico sulla base di specifici esami diagnostici;
le tabelle A e B del suddetto decreto ministeriale differenziano gli esami diagnostici (i quali si suddividono in cardiologici, neurologici, otorinolaringoiatrici, delle urine) in base allo sport dell'aspirante agonista, ferma restando la facoltà per il medico visitatore di richiedere «ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico»;
agli atleti che intendano svolgere attività sportiva non agonistica, il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 72, impone di sottoporsi annualmente ad una visita medica volta a certificare lo stato di buona salute;
il certificato di buona salute non consegue ad alcuno specifico esame diagnostico, ferma restando la facoltà per il medico curante di richiedere esami ulteriori in caso di motivato sospetto clinico;
la normativa vigente, pur lodevole nel suo complesso, potrebbe oggi essere aggiornata sulla base dei progressi delle conoscenze medico-scientifiche, attraverso le quali sappiamo ad esempio che i controlli ematici (non inseriti nelle tabelle ministeriali) sono in grado di rilevare problemi di natura cardio-vascolare, oppure che un elettrocardiogramma effettuato nell'età dell'infanzia consente di rilevare numerose anomalie cardiache congenite;
ai fini della prevenzione delle morti improvvise in ambito sportivo, appare utile incentivare con ogni strumento lo svolgimento di esami cardiaci ed ematici fin dalla più giovane età, considerate viceversa le diverse problematiche connesse ad una loro eventuale imposizione -:
quali siano i dati concernenti il fenomeno delle morti improvvise in ambito sportivo: numero di soggetti colpiti ogni anno e complessivamente dall'entrata in vigore della normativa, caratteristiche dei soggetti più colpiti (età, sesso e altro), tipologia di sport praticato con particolare riguardo alla distinzione tra attività agonistica e non agonistica;
se non ritengano utile l'integrazione delle tabelle ministeriali concernenti i controlli sanitari per gli sportivi agonisti, prevedendo ad esempio l'inserimento dei controlli ematici, considerata la loro importante funzione preventiva per la salute dell'atleta;
se non ritengano utile prevedere un obbligo di revisione periodica delle tabelle ministeriali suddette, proprio al fine di rapportare queste ultime al progresso delle conoscenze nell'ambito della medicina dello sport;
se non ritengano necessario promuovere una campagna di sensibilizzazione su questo fenomeno, attraverso la quale si invitino le famiglie dei giovani atleti non agonisti ad effettuare, oltre alla visita medica per la certificazione del buono stato di salute, un esame cardiologico a riposo e sotto sforzo ed un esame ematico;
quali ulteriori iniziative intendano promuovere per la prevenzione delle tragiche morti improvvise dei giovani atleti.
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